Doc. IV-quater, n. 118





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 31 maggio 2005 dall'on. Alberto Di Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 15676/05 pendente presso il tribunale di Roma.
La querela, che dà origine al procedimento, è stata sporta dalla dottoressa Mariaclementina Forleo, magistrato addetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. Come ampiamente noto, la dottoressa Forleo si è resa evidente alle cronache nazionali per avere, in data 24 gennaio 2005, emanato una sentenza, nella quale - all'esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di cinque imputati, accusati di violazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), e dei reati di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo - ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest'ultimo reato.
Secondo quanto si è appreso dalle notizie di stampa, i motivi che hanno portato la dottoressa Forleo ad escludere nei confronti di alcuni degli imputati l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo pronunciando, in conseguenza, una sentenza di assoluzione, stavano nell'aver costei distinto la nozione di «terrorismo» da quella di «resistenza» o di «guerriglia» e nell'aver ritenuto sussistere unicamente la seconda e la terza nel caso di specie. Successivamente il ministro dell'interno, on. Pisanu, ha disposto l'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998. Peraltro, essendo il Daki sottoposto a procedimento penale, per l'esecuzione dell'espulsione occorreva il «nulla osta», che però la dottoressa Forleo non ha concesso.
L'on. Di Luca è intervenuto a commento sia della pronuncia conclusiva del giudizio abbreviato che del mancato rilascio del «nulla osta» con una dichiarazione all'ANSA il 4 febbraio 2005.
Per come risulta dal capo d'imputazione, l'on. Di Luca ha sostenuto che la decisione di negare il «nulla osta» all'espulsione «appariva di tipo politico e anteponeva astratte ragioni procedurali, certamente più formali che sostanziali, alla difesa della sicurezza di tutti gli italiani e dello Stato e che tale decisione, unitamente a [quella] inerente anche al Daki adottata dal medesimo magistrato qualche giorno prima, metteva in crisi l'istituto dell'espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e pericolo per la sicurezza dello Stato e privava le forze dell'ordine dell'unico strumento, già debole, in grado di combattere il terrorismo».
In data 13 giugno 2005 il Presidente della Camera ha comunicato all'autorità giudiziaria di Roma la pendenza del procedimento parlamentare d'insindacabilità. Con nota del 26 settembre 2005 il presidente del tribunale di Roma, dottor Luigi Scotti, ha fatto pervenire copia di una nota del sostituto procuratore designato, dottor Giancarlo Amato, nella quale si dava comunicazione della conclusione delle indagini preliminari e del parere contrario del pubblico ministero all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 5, 12 e 19 ottobre 2005.
Ascoltato nella prima delle predette sedute, l'on. Di Luca ha esposto di essere rimasto assai sorpreso della querela della dottoressa Forleo, in quanto non avvezzo ad aggredire alcuno né verbalmente né altrimenti. Nel caso in questione ha precistato di essersi limitato, tra l'altro, a commentare una sentenza, che gli era parsa bizzarra, ispirata a suo avviso più a un credo politico che non alla constatazione dei fatti. Peraltro, successivi gradi di giudizio hanno convalidato la sua opinione se è vero come è vero che in seguito la Corte di cassazione (come risulta dalla stampa) avrebbe confermato la sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico del cittadino marocchino nei confronti del quale invece la dottoressa Forleo non aveva ritenuto potessero configurarsi gli estremi del reato di associazione con finalità terroristiche. Ha aggiunto che quale presidente del Comitato Schengen-Europol ha promosso un'indagine conoscitiva sui flussi migratori e che in tale contesto sicuramente la dottoressa Forleo sarebbe stata ascoltata ove la sua pronuncia fosse stata resa pochi mesi prima, contestualmente all'indagine conoscitiva stessa. Ha precisato al riguardo di aver successivamente alla pronuncia convocato l'Ufficio di Presidenza del Comitato per affrontare i temi connessi al provvedimento (la Giunta ha acquisito copia del verbale della riunione dell'ufficio di Presidenza del Comitato Schengen-Europol del 2 febbraio 2005), programmando l'audizione della dottoressa Forleo.
La maggioranza della Giunta ha ritenuto che tutta la vicenda possa essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Giova innanzitutto ricordare che a partire dall' 11 settembre 2001 il tema del terrorismo internazionale è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i paesi e nei relativi parlamenti. Ciò è reso evidente non soltanto dalle varie iniziative di solidarietà con gli Stati Uniti avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati delle «Torri gemelle» e del Pentagono, ma anche per esempio dai passaggi parlamentari relativi all'attacco all'Iraq, agli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004, alla vicenda del rapimento di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari e poi degli attentati di Londra del luglio 2005.
Al proposito, va ricordato che in data 8 marzo 2005, parlando nell'Assemblea della Camera dei deputati per il gruppo di Forza Italia, di cui l'on. Di Luca fa parte, l'on. Fabrizio Cicchitto ha sostenuto che «rivendic[aval anche al Governo di questo Paese di aver messo in campo, nella lotta al terrorismo interno e a quello internazionale, due servizi informativi, il Sisde e il Sismi, caratterizzati dal massimo di lealtà repubblicana, di efficienza, di trasparenza e capacità operativa». In data 12 luglio 2005 lo stesso on. Cicchitto si è associato al cordoglio, espresso al popolo e al governo britannico dal Parlamento italiano per gli attentati di Londra, a nome del gruppo Forza Italia. In precedenza il deputato Cicchitto era intervenuto l'8 gennaio 2004 nel corso di un dibattito presso la I Commissione permanente su comunicazioni del Governo a seguito dell'attentato a Romano Prodi, allora presidente della Commissione europea.
Con specifico riferimento alla vicenda della sentenza della dottoressa Forleo, occorre tener presente che, in data 26 gennaio 2005, il gruppo di Forza Italia ha presentato per il Question time un'interrogazione rivolta al ministro della giustizia nella cui premessa si esprimevano critiche alla pronuncia. Formalmente l'interrogazione è stata sottoscritta dall'on. Maurizio Paniz, ma alla sua stesura hanno collaborato tutti i membri del gruppo con incarichi direttivi, tra cui l'on. Di Luca. Del resto, com'è noto, per il Question time è consentita una sola interrogazione per gruppo. L'on. Cicchitto poi, in data 7 marzo 2005, con l'interrogazione a risposta scritta n. 13312 ha chiesto l'inizio di un procedimento disciplinare a carico della stessa Forleo atteso che il tribunale di Brescia, ritenutosi competente per territorio sulla medesima vicenda dei cittadini extracomunitari accusati di associazione con finalità di terrorismo, aveva poi ritenuto sussistente tale reato.
È importante osservare anche la scansione temporale degli atti parlamentari citati, dal momento che sia l'interrogazione dell'on. Paniz sia la riunione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato Schengen-Europol, rispettivamente del 26 gennaio e del 2 febbraio 2005 sono antecedenti alle dichiarazioni all'ANSA. Il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggi oggetto di querela e il mandato elettivo appare dunque chiaramente presente. Tanto più che le sue frasi, riferite com'erano all'esecuzione di un provvedimento del ministro dell'interno e, dunque, a un atto politico (per il quale il ministro stesso - come membro del Governo - deve rispondere al Parlamento), potevano considerarsi volte a concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico generale che nel nostro ordinamento è rimesso al raccordo maggioranza parlamentare-Governo.
Si deve peraltro rimarcare come le frasi dell'on. Di Luca appaiono riconducibili al più generale diritto di critica politica che, in questo caso, non sembra in alcun modo aver travalicato i limiti della continenza formale.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Erminia MAZZONI, relatore


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