Doc. IV-quater, n. 114-bis





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità concernenti l'on. Silvio Berlusconi in qualità di deputato, con riferimento ad altrettanti procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Como (proc. 3414 e 4242 del 2003 RGNR). I procedimenti traggono origine da querele sporte dalla signora Stefania Ariosto per alcune dichiarazioni rese in ordine alla testimonianza di costei in un processo presso il tribunale di Milano.
Gli episodi contestati sono avvenuti in trasmissioni televisive.
Nel procedimento n. 3414/03 RGNR, per come risulta dal capo d'imputazione, l'on. Berlusconi avrebbe offeso la reputazione dell'Ariosto dichiarando, in un'intervista televisiva nel corso della trasmissione Excalibur del 9 maggio 2003 in onda su Rai2, con riferimento al procedimento penale avanti il tribunale di Milano nel quale [egli] era indagato e relativamente alle dichiarazioni rese in detto processo da Ariosto Stefania, «...non c'è un indizio, non c'è una prova, c'è soltanto, alla base di tutto questo, un teorema di una testimonianza falsa di una signora che ormai tutti gli italiani sanno chi è, la signora Ariosto che ha fatto un pettegolezzo certamente non gratuito perché aveva molte preoccupazioni per domande contro di lei presso il palazzo di giustizia di Milano, che, infatti, sono state completamente cristallizzate e dimenticate, quindi credo che avesse un interesse molto preciso per tutta una serie di situazioni che adesso sarebbe troppo lungo stare qui a ricordare ...».
Nel procedimento n. 4242/03 RGNR, per come risulta dal capo d'imputazione, l'on. Berlusconi avrebbe offeso la reputazione dell'Ariosto dichiarando - durante la trasmissione televisiva Porta a porta in onda su Rai1 del 26 maggio 2003 - con riferimento al procedimento penale avanti il tribunale di Milano nel quale [egli] era indagato, e relativamente alle dichiarazioni rese in detto processo da Ariosto Stefania «...questo procedimento...si basa solo su un sussurro di una confidente della polizia che aveva propri interessi perché cercava l'impunità rispetto alle sue situazioni drammatiche...» (con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato con il mezzo di pubblicità costituito dalla divulgazione televisiva).
La Giunta ha esaminato i casi nella seduta del 27 aprile 2005, nel corso della quale - dopo ampio dibattito - è emerso un orientamento maggioritario favorevole all'istanza dell'interessato.
Secondo la maggioranza espressasi in Giunta le dichiarazioni dell'on. Berlusconi sarebbero insindacabili per i seguenti motivi:

1. esse pertengono al generale tema dei rapporti tra politica e giustizia, sollevato dagli intervistatori in trasmissioni televisive volte a divulgare informazioni attinenti all'attuazione parlamentare del programma di governo;

2. esse hanno ad oggetto l'attività e la credibilità di Stefania Ariosto, testimone in processi pendenti presso l'autorità giudiziaria di Milano che sono venuti numerose volte all'attenzione del Parlamento.

Nessuno di questi argomenti risulta persuasivo al fine di stabilire un nesso tra le dichiarazioni contestate all'on. Berlusconi e le sue funzioni parlamentari, nesso ritenuto necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, Cost. da una costante e assolutamente condivisibile giurisprudenza della Corte costituzionale (v. - per citare solo le ultime - le sentenze nn. 28, 146 e 164 del 2005).
Il fatto che il tema politica-giustizia sia di pubblico interesse e di persistente attualità politico-parlamentare non può all'evidenza significare che qualsiasi parlamentare possa indirizzare frasi offensive o invettive nei confronti di specifici testimoni di processi a rilevanza politica. In questo senso è di ovvia comprensione la massima giurisprudenziale della Corte secondo cui la mera comunanza d'argomento non vale a stabilire un nesso funzionale tra affermazioni contestate ed esercizio del mandato parlamentare. L'altro argomento, connesso a questo, usato dalla maggioranza è quello per cui nella vicenda storica e politica dell'on. Berlusconi il profilo privato si sovrappone e si identifica inevitabilmente con quello pubblico e politico. A parte il rilievo che, così ragionando, al soggetto che riesca a rendere di pubblico interesse e di pubblica rilevanza la propria vicenda personale sarebbe consentito fruire dell'immunità parlamentare sempre e comunque, non si può condividere l'ulteriore identificazione che la maggioranza propone tra profilo politico generale e aspetto parlamentare specifico.
Venendo invece all'argomento inerente alla figura della signora Ariosto, è ben vero che sue dichiarazioni sono state oggetto di esame parlamentare ripetuto, sia nella XIII che nella XIV legislatura, ma è altrettanto vero che a questo esame l'on. Berlusconi non ha mai partecipato, se si esclude la votazione sul Doc. IV, n. 11-A (richiesta di arresto poi respinta a carico dell'on. Previti nella XIII legislatura) dalla quale, comunque, non si può evincere un contenuto concettuale quale quello espresso - cinque anni dopo - nelle dichiarazioni oggi in contestazione.
La corretta impostazione del ragionamento dovrebbe essere invece quella di cercare nelle odierne fattispecie i requisiti d'insindacabilità richiesti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, vale a dire il connotato politico della dichiarazione e la sua connessione con l'attività parlamentare.
È apparso chiaro ai membri risultati in minoranza nella seduta del 27 aprile 2005 che nessuno di questi elementi sussiste. Non il primo, giacché la Ariosto è testimone a carico dell'on. Berlusconi per processi nei suoi confronti attinenti alla sua attività di privato imprenditore, pregressa alla sua cosiddetta 'discesa in campo'; non il secondo, per i motivi già esposti.
Né si può omettere di ricordare in questa sede, come è stato autorevolmente rilevato durante l'esame presso la Giunta, che applicare a questo caso l'articolo 68, primo comma, Cost. significherebbe proseguire sulla strada di un'interpretazione disinvolta che ha già incontrato la reiterata censura della Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti dell'uomo. A quest'ultimo proposito vale la pena ricordare che l'alto consesso europeo ha condannato l'Italia già tre volte (casi Cordova 1 e 2 del 2003 e De Jorio del 2004) perché l'eccessiva latitudine interpretativa dell'insindacabilità parlamentare comporta un sacrificio irragionevole del diritto a una piena conoscibilità giurisdizionale delle pretese del cittadino leso, garantita dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il concetto del diritto a una piena tutela giudiziale dei diritti è peraltro patrimonio anche della Corte costituzionale italiana: cfr. la sentenza n. 212 del 1997).
Per questi motivi, a nome dei componenti risultati in minoranza nella seduta del 27 aprile 2005, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.

Giovanni KESSLER,
relatore per la minoranza


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