Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 3 gennaio 2005 dal deputato Guglielmo Rositani, raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale notificatogli il 16 dicembre 2004. Il procedimento inerisce a dichiarazioni che il Rositani avrebbe rivolto al sovrintendente pro tempore al Teatro lirico di Cagliari, Mauro Meli e da questi ritenute offensive. Più in particolare, per come risulta dal capo d'imputazione, il deputato richiedente avrebbe definito «mafiosi» i metodi di gestione di Meli; sostenuto che «in tutta Italia si parla di Cagliari come di un paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici e che Meli ne è il responsabile»; che Meli «si sarebbe servito di metodi mafiosi e truffaldini per favorire sé e i suoi amici»; che dagli atti esaminati «dalla Guardia di finanza si vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica»; ancora che il Meli è responsabile di una gestione «mafiosa e corrotta».
Tali dichiarazioni sono state poi riportate non solo dall'agenzia giornalistica Ansa ma anche sui quotidiani L'unione sarda e La nuova Sardegna e sulle emittenti televisive Sardegna uno e Videolina.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 26 gennaio 2005. Nessuno durante l'esame ha disconosciuto il tono aspro della polemica usato dal deputato Rositani. Tuttavia, è stato osservato che in data 17 dicembre 2002 (quasi tre mesi prima dei fatti, che sono del marzo 2003) egli aveva depositato l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01510 - cofirmata dal deputato Butti e che si ritiene utile allegare alla presente relazione - con cui aveva chiesto al Ministro per i beni e le attività culturali di inviare immediatamente un'ispezione per fare chiarezza sulle vicende amministrative e contabili del Teatro lirico di Cagliari. Nel testo dell'interrogazione egli aveva denunciato diverse irregolarità che avevano compromesso, a suo avviso, la credibilità e la stabilità finanziaria dell'Ente. A tale interrogazione ha risposto presso la VII Commissione Cultura, il 18 dicembre 2002, il sottosegretario Nicola Bono.
Tra i componenti la Giunta non è mancato, poi, chi ha sostenuto che, pur comprensibili i rilievi sull'eccesso polemico in cui il deputato richiedente sarebbe incorso, la lettura delle ultime due premesse dell'interrogazione di cui si tratta di fatto offre la prova che le espressioni di cui è composto il capo d'imputazione non sono altro che la proiezione esterna del contenuto dell'atto ispettivo, costituendo così un caso scolastico d'insindacabilità.
In conclusione, la Giunta all'unanimità ha ritenuto che i fatti per cui si procede, anche alla luce della rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale, di cui alle sentenze nn. 10, 11 e 56 del 2000, fino alle recenti sentenze nn. 347 e 348 del 2004, devono considerarsi espressione delle funzioni parlamentari del deputato Rositani ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per questo si chiede all'Assemblea di deliberare in tal senso.
Giuseppe LEZZA, relatore.
ALLEGATO
il consiglio di amministrazione della fondazione della fondazione del teatro lirico di Cagliari, scaduto il 22 giugno 2002, è stato precipitosamente convocato dal Presidente il giorno 7 agosto 2002 non solo per l'insediamento che riguarda esclusivamente la verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto dei suoi componenti, ma anche per la nomina del sovrintendente;
il predetto consiglio è stato convocato senza il rappresentante della regione (secondo finanziatore dopo lo Stato) e con la presenza di un rappresentante del comune già dimissionario, il quale, stranamente si è presentato all'atto della votazione per ri-dimettersi il giorno dopo;
esiste un netto contrasto tra l'articolo 6, comma 5, dello statuto della fondazione e l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1966, n. 367. Difatti mentre lo Statuto prevede che «il Consiglio è validamente costituito quando siano in carica cinque dei suoi componenti compreso il Presidente», il decreto legislativo prevede «che il Consiglio opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti»;
la nomina del Sovrintendente è, a parere degli interroganti, tra la scorrettezza e l'illegittimità, in quanto l'articolo 9 dello Statuto prevede che tale nomina deve essere fatta non nella seduta dell'insediamento, ma in quella successiva;
dai primi di ottobre 2002 la guardia di finanza è in visita presso gli uffici dei Sovrintendenti per una puntuale e precisa verifica dei documenti contabili e contrattuali;
tale visita è collegata ai deficit miliardari della fondazione frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir poco allegra e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e formale sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999 e 2000 in data 8 luglio 2002;
se non ritenga opportuno inviare immediatamente un'ispezione ministeriale per fare chiarezza sull'intera vicenda, al fine di salvaguardare il denaro pubblico e di tutelare il buon nome del Teatro di Cagliari e della musica italiana.(5-01510)