Onorevoli Colleghi! - A nome dei deputati che sono risultati in minoranza nella seduta del 30 settembre 2004, riferisco su una richiesta d'insindacabilità avanzata dal deputato Sandro Delmastro delle Vedove in data 10 marzo 2004. La sua domanda si riferisce a un procedimento penale avviato nei suoi confronti per concorso in falso in atto pubblico, per avere falsamente dichiarato - all'atto di fare ingresso nel carcere «le Vallette» di Torino in data 10 agosto 2003 - che la persona che lo accompagnava (Cristiana Lodi, cronista di Libero) era una sua collaboratrice e non era una giornalista, qualifica con cui non sarebbe potuta entrare nello stabilimento. Il capo d'imputazione peraltro gli contesta anche il concorso nell'induzione al falso ex articolo 48 del codice penale nell'agente di polizia penitenziaria che ha compilato il registro degli accessi allo stabilimento. Dalla ricostruzione dei fatti è stato accertato che effettivamente il deputato Delmastro fece ingresso nel carcere nel giorno predetto, accompagnato dalla Lodi e s'incontrò con Igor Marini, detenuto all'epoca in custodia cautelare. Il giorno 12 agosto 2004, a firma di costei, Libero pubblicava un articolo dal titolo «Confermo tutto, ho detto la verità. Un giorno in cella con Igor Marini» con sottotitolo «Il grande accusatore dei leader dell'Ulivo dal carcere dove è sorvegliato a vista: ho paura, mi vogliono morto».
Nella seduta del 21 aprile 2004, il Presidente della Giunta, onorevole Siniscalchi, ha proposto in via pregiudiziale che la Giunta stessa si dichiarasse incompetente a pronunciarsi sulla domanda, giacché gli pareva manifesto che l'addebito mosso al Delmastro dall'autorità giudiziaria di Torino non potesse in alcun modo concernere opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Senza pregiudizio per la definizione di tale questione incidentale, la Giunta ha deciso di procedere all'audizione dell'interessato nella seduta del 22 aprile 2004.
Egli ha sostenuto che l'episodio che gli viene contestato si riallacciava al suo interesse per la condizione carceraria di Igor Marini, già da lui fatta oggetto di attività parlamentare. Al proposito, ha depositato copia dell'interrogazione n. 3-02512 del 14 luglio 2003, con la quale ha chiesto al ministro degli affari esteri informazioni circa le iniziative del Governo italiano in ordine alla tutela della salute di Igor Marini, ristretto inizialmente in un carcere cantonale a Lugano (Svizzera). Ha ricordato altresì che quando Cristiana Lodi ha risposto alle domande dell'autorità penitenziaria di Torino, egli era già entrato nella struttura del carcere e non ha sentito il contenuto delle dichiarazioni della Lodi stessa. Ha esposto inoltre che conosce la Lodi da circa quattro anni e che costei aveva collaborato in passato con la sua attività di parlamentare, ma che ella non possa propriamente definirsi una sua collaboratrice. La Lodi in particolare gli aveva fornito le informazioni su cui è basata l'interrogazione depositata. La conversazione con Igor Marini ebbe come tema centrale i timori che costui nutriva per le sue salute e incolumità. In pratica - secondo il Delmanstro - la sua visita al carcere delle Vallette del 10 agosto 2003 non costituiva altro che un modo per verificare l'esattezza delle informazioni riportate nell'interrogazione parlamentare presentata. Ha specificato di aver invitato la Lodi a comportarsi in modo deontologicamente corretto e di averle poi chiesto verbalmente conto dell'articolo pubblicato.
Nella seduta del 5 maggio 2004, la questione pregiudiziale del presidente Siniscalchi è stata respinta a maggioranza, la quale non ha condiviso l'assunto secondo cui la sola qualificazione di falso in atto pubblico del reato contestato al Delmastro fosse sufficiente a escludere la competenza della Giunta.
Una volta passati al merito della richiesta di deliberazione avanzata dal Delmastro, si è rivelato opportuno chiedere al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, onorevole Trantino, la trasmissione di copia degli atti che nel frattempo quell'organo aveva acquisito. In particolare, una lettera di doglianza dell'avvocato Luciano Randazzo, con cui si lamenta che durante il colloquio il Delmastro avrebbe tentato di sottrarre allo stesso Randazzo il mandato difensivo di Marini, onde poter parlare con quest'ultimo più liberamente; una lettera dello stesso onorevole Sandro Delmastro delle Vedove, con cui questi ha offerto giustificazioni sull'accaduto; e una lettera del procuratore della Repubblica Marcello Maddalena, con cui è stato segnalato l'episodio dell'ingresso pretesamente illecito del deputato al carcere, con allegata relazione di servizio.
Dell'avvenuta trasmissione di tale documentazione è stata data notizia alla Giunta nella seduta del 20 maggio 2004. Dopo che numerosi componenti hanno preso visione della documentazione, l'esame è arrivato a un momento più approfondito nelle sedute del 23 e del 30 settembre 2004. In tale ultima seduta la Giunta ha deliberato per l'insindacabilità.
Si tratta di una decisione di eccezionale gravità, che denota tristemente quale sia il concetto di funzione parlamentare che la maggioranza della Giunta serba. Non bastano infatti le abili contorsioni dialettiche che il relatore ha usato nelle ultime due sedute citate per mascherare la drammatica realtà: si sollecita la Camera a fare un uso distorto e strumentale delle prerogative parlamentari per sottrarsi al giudizio dei tribunali che invece tutti i cittadini dovrebbero affrontare nelle medesime condizioni.
Dagli atti trasmessi dalla Commissione d'inchiesta su Telekom-Serbia si evince quel che segue:
a) l'onorevole Delmastro dichiarò (contrariamente a quanto ha sostenuto in audizione, v. supra) che la Lodi era una sua collaboratrice;
b) l'onorevole Delmastro ha tentato di farsi dare il mandato difensivo da Marini, circostanza che risulta dall'informativa predetta e dalle doglianze inviate dall'avvocato Randazzo al Presidente Trantino;
c) l'articolo che poi la Lodi ha redatto è interamente falso. Il titolo, laddove annuncia che la giornalista ha passato una giornata con Marini, è falso perché la durata dell'incontro risulta di cinque minuti (dalle 11.40 alle 11.45 del 10 agosto 2003). Pertanto sono evidentemente falsi anche i contenuti dell'articolo medesimo;
d) risulta evidente peraltro che l'onorevole Delmastro sapesse che la Lodi era una giornalista.
Se queste sono le incontestate circostanze del fatto, le affermazioni del relatore sono del tutto prive di fondamento.
Anzitutto, non è possibile perdere di vista il panorama generale della vicenda, in favore di un quadro sminuzzato - pur abilmente - offerto dal relatore di maggioranza. Si trattava di un progetto diffamatorio nei confronti dei leaders dell'Ulivo architettato dalla cronista di Libero, cui il deputato richiedente si è prestato. Egli non ha manifestato alcuna opinione: ha semplicemente e materialmente consentito con false dichiarazioni l'ingresso di Cristiana Lodi nel carcere. La prerogativa dell'insindacabilità è quindi invocata in modo totalmente errato.
Né - e si viene così a un secondo elemento - per coprire la mancanza di un'«opinione espressa» - requisito che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, esige - basta far riferimento alla facoltà dei parlamentari di visitare le carceri senza autorizzazione, prevista dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario. Tale facoltà è prevista per consentire una forma di controllo ispettivo dei parlamentari sulle carceri. La funzione sta dunque nell'ingresso e nella visita. Si potrebbe persino sostenere l'insindacabilità di opinioni espresse direttamente dai parlamentari al di fuori del carcere, che dessero conto delle condizioni riscontrate all'interno. Ma non si può andare oltre. A voler sposare il ragionamento della maggioranza della Giunta, si dovrebbe concludere che qualsiasi reato commesso dal parlamentare o dal suo accompagnatore durante la visita a un carcere godrebbe del salvacondotto dell'articolo 68 della Costituzione.
Ma allora che cosa c'entra la visita a uno stabilimento penitenziario con il sotterfugio oggi all'esame? Forse che l'articolo apparso su Libero concerneva i temi della vita carceraria, del trattamento e della salute dei detenuti? Ha forse sostenuto il Delmastro che qualcuno gli impediva di seguire le vicende detentive di Igor Marini, di talché aveva bisogno d'introdurre fraudolentemente una giornalista nello stabilimento?
Ecco che cosa - falsamente - la Lodi scrive che abbia detto, tra l'altro, Marini: «Ho ribadito ciò che sapevo, in modo dettagliato e circostanziato. Quattro ore è durato l'interrogatorio. Adesso le carte ci sono, sono state licenziate da Lugano. Basta verificare». Prosegue la Lodi: «Il supertestimone nell'ultimo interrogatorio ha anche ribadito le cifre sulla ripartizione della presunta tangente da 450 miliardi di lire: 100 milioni di dollari a Romano Prodi, 75 a Piero Fassino e 50 milioni a Lamberto Dini. Il tutto sarebbe transitato su quattordici banche di paesi diversi. Parte del denaro sarebbe ancora depositato in istituti di credito nella disponibilità dei tre politici. Spiega Marini: la parte destinata a Mortadella e Cicogna (Prodi e Fassino) è in una banca austriaca sotto il nome di una società che si chiama Zara International; mentre la tranche per Dini si trova in un istituto di credito libanese». Tutto ciò non ha alcunché a che fare con l'esercizio delle funzioni dell'onorevole Delmastro.
Quando il relatore di maggioranza fa notare che è consentito a terzi accompagnare in carcere i parlamentari omette di ricordare che l'accompagnamento deve avere le finalità istituzionali dell'ufficio del parlamentare stesso. Ma Cristiana Lodi andava alle Vallette per motivi illeciti tutti suoi.
In terzo luogo, come è stato pure sottolineato durante l'esame in Giunta, il precedente dell'onorevole Gambale (doc. IV-quater, n. 77 - XIII legislatura) non è pertinente perché totalmente diverso: in quell'occasione la condotta di un vigile urbano (che si procurò dei certificati dei carichi penali pendenti dei candidati alle elezioni amministrative del 1993) era strumento dell'attività di denuncia e ispezione parlamentare del collega Gambale. Qui la situazione è esattamente rovesciata: la condotta illecita posta in essere dall'onorevole Delmastro è stata strumento della condotta diffamatoria della giornalista. Al relatore, il quale ha affermato che non vi è stata alcuna falsità nelle dichiarazioni di Delmastro, dal momento che la qualità di collaboratore parlamentare non si assume per un'investitura formale, occorre rispondere che la dichiarazione mendace non sta nell'aver il deputato sostenuto che la Lodi collaborava con lui, bensì nell'aver negato che era una giornalista, falsamente.
Quanto all'interrogazione citata dal relatore, ne è palese la totale irrilevanza: essa aveva a oggetto le condizioni carcerarie di Marini detenuto in Svizzera e non aveva alcunché a che fare con i pretesi illeciti di Prodi, Dini e Fassino.
La realtà, dunque, è ben altra.
L'onorevole Delmastro voleva aiutare il quotidiano Libero nella sua sistematica azione di diffamazione ai danni di Romano Prodi, Lamberto Dini e Piero Fassino, proprio nel momento in cui a questo fine la Commissione Telekom-Serbia si rivelava farsescamente inadeguata. Igor Marini andava profilandosi irreversibilmente come un millantatore e un impostore. Le scelte di politica estera del Governo Prodi potevano essere criticate come tali, ma sono state invece oggetto di un inutile quanto indecoroso polverone giudiziario. La recente richiesta di archiviazione del procedimento in danno dei tre esponenti dell'Ulivo, avviato dalla stessa Commissione Telekom-Serbia a seguito del loro rifiuto a presentarsi per le audizioni innanzi alla Commissione stessa, ne è eloquente conferma.
Per tutti questi motivi, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può trovare applicazione al caso in esame. L'onorevole Delmastro deve quindi affrontare il giudizio dei tribunali come qualsiasi altro cittadino, anche per aver tentato di sottrarre a un suo collega il mandato difensivo all'avvocato Randazzo.
Se poi la Camera dovesse completare la stortura e l'abuso della Giunta, si metta in conto che inevitabilmente il giudice procedente eleverà il conflitto tra poteri ai sensi dell'articolo 134, secondo capoverso, della Costituzione, poiché è palese l'arbitrio cui si perverrebbe con un voto frutto di una visione castale delle prerogative parlamentari.
Valter BIELLI, relatore per la minoranza.
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