Onorevoli Colleghi! - Riferisco su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Giancarlo CITO, deputato nella XIII legislatura, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Taranto (il procedimento n. 3958/98 RGNR).
La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico dell'onorevole Cito in seguito ad una denuncia-querela di Luciano Mineo, consigliere regionale dei Democratici di sinistra in Puglia e dirigente politico di quel partito a Taranto. Quest'ultimo ha denunciato all'autorità giudiziaria il deputato richiedente perché, nel corso del programma televisivo, sulla rete Super Sette di Taranto, offendeva la sua reputazione apostrofandolo con le parole: «si deve ricordare che ha una sentenza di primo e di secondo grado di una condanna per diffamazione che lui ha fatto; di una condanna di tre mesi di reclusione, - con condanna al risarcimento dei danni con conseguente pignoramento a casa e contro terzi - che lo [stesso Mineo] la deve smettere di dire le cose, altrimenti egli [Cito] avrebbe raccontato tutti i fatti del Mineo, come stanno per quelle ultime sue disavventure».
In seguito alla denuncia, il pubblico ministero ha mosso due accuse al Cito: una di diffamazione aggravata e l'altra di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 35 della legge n. 675 del 1996. Nell'udienza preliminare, tuttavia, il Gip ha ritenuto insussistente il reato di diffamazione, giacché a quel che se ne può dedurre si trattava di un contradditorio politico paritario, ma ha rinviato a giudizio il Cito per il reato di violazione della legge sulla privacy.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 30 ottobre 2003, ascoltando Giancarlo Cito, e del 5 novembre 2003.
Durante l'esame si sono confrontate due opinioni. Secondo una prima, i fatti sarebbero sia di modesta entità che di serena riconduzione all'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dato il carattere politico della disputa.
Secondo un'altra tesi, invece, il merito della questione non può interessare la Giunta e la Camera, giacché spetta all'autorità giudiziaria stabilire o meno se il diffondere la notizia di una sentenza possa costituire una lesione della privacy a carico del soggetto cui questa si riferisce (anche se al riguardo più d'uno in Giunta ha manifestato serie perplessità). Compito della Camera (e della Giunta in via referente) è di verificare se nell'imputazione di cui all'articolo 35 della legge n. 675 del 1996 possa ravvisarsi il concetto di «opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari», profilo che con ogni evidenza secondo questa tesi in questo caso è carente.
Messa ai voti una proposta nel primo senso, a parità dei voti è stata respinta.
Ritengo ciononostante che i motivi che sorreggono l'insindacabilità siano ancora i più persuasivi e per questo invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.
Sergio COLA, relatore per la minoranza.
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