Onorevoli Colleghi! - Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Filippo MANCUSO, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'onorevole Cesare Previti).
Il procedimento trae origine da dichiarazioni rese in due distinte occasioni. In una prima occasione il deputato richiedente - per come i fatti gli vengono attribuiti nell'atto di citazione (che li trae in primo luogo dal quotidiano la Repubblica del 25 aprile 2002) - si rivolse al deputato Previti con la seguente frase: «La fama di bandito che hai è del tutto meritata. Anzi, forse è perfino inferiore alla realtà». La citazione riporta anche la versione dei fatti data da altri quotidiani e, in particolare, dall'Unità, secondo cui il deputato richiedente avrebbe apostrofato il deputato Previti anche con la parola 'malfattore'.
La seconda fase che l'atto di citazione considera meritevole della sanzione risarcitoria si ha invece tra il settembre e l'ottobre 2002, durante l'esame presso la Camera dei deputati del progetto di legge cosiddetta 'Cirami' (modifiche del codice di procedura penale in tema di legittimo sospetto). In tale occasione, al quotidiano la Repubblica del 14 settembre 2002 l'onorevole Mancuso avrebbe rilasciato un'intervista dal seguente contenuto: «Rispetto al vero destinatario e beneficiario di questa norma, l'onorevole Previti, il presidente Berlusconi non è psicologicamente e moralmente libero. Questo è il dramma del paese». Nell'atto di citazione si riportano poi una serie di affermazioni raccolte sia dall'agenzia di stampa ANSA che da altri quotidiani, nelle quali il deputato Mancuso avrebbe sostanzialmente sostenuto che il deputato Previti ricattava il Presidente del Consiglio in modo da indurlo a promuovere taluni provvedimenti legislativi non nell'interesse generale del paese, ma solo a beneficio di taluni individuati soggetti. La chiave di lettura degli eventi relativi alla conduzione della politica parlamentare sarebbe stata individuata dal deputato Mancuso nelle caratteristiche del rapporto privato tra gli onorevoli Previti e Berlusconi (per comodità l'atto di citazione e i relativi rilievi mossi all'onorevole Mancuso s'intendono qui riportati integralmente).
1. L'audizione del deputato Mancuso. La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute dell'8 e del 15 ottobre 2003. In particolare, nella seduta dell'8 ottobre ha proceduto all'audizione del deputato Mancuso.
Quest'ultimo ha esposto che (come risulta anche dall'ampia documentazione depositata) della vicenda all'esame è protagonista suo malgrado. Le parole 'bandito' e 'malfattore' che egli ha rivolto al deputato Previti il 24 aprile 2002 non furono altro che la risposta a una provocazione ingiuriosa che quest'ultimo gli aveva rivolto.
Quanto alla pretesa diffamazione con il mezzo della stampa seguita all'episodio avutosi nella predetta data nel Transatlantico, ha sottolineato che in realtà la stampa quotidiana e periodica non fece altro che rilanciare per mesi la cronaca dello stesso episodio senza che egli avesse svolto sollecitazioni in tal senso. Del resto, i medesimi organi di stampa ripeterono lungamente anche l'ingiuria di nepotismo rivolta dal Previti a lui medesimo.
L'onorevole Mancuso ha sottolineato altresì che la sua domanda d'insindacabilità si poggia su due livelli, uno teleologico-funzionale e l'altro storico. Sotto il primo profilo ha rammentato che egli era stato indicato più volte come candidato della Casa delle libertà nell'elezione dei giudici costituzionali tenutasi il 24 aprile 2002 e nei precedenti scrutini. Per quanto il suo interesse all'elezione fosse relativo, non si può negare che nella vicenda egli abbia svolto un ruolo attinente alle sue funzioni parlamentari. Quanto poi alle sue affermazioni relative all'iter parlamentare della legge sul legittimo sospetto, è indiscutibile che egli si sia opposto da membro del Parlamento a un provvedimento ormai universalmente riconosciuto come censurabile.
Sul piano storico, in secondo luogo, non ha ritenuto dubitabile che i due episodi di cui il deputato Previti si duole giudizialmente siano incastonati nella cornice temporale che va dal 24 aprile 2002 all'autunno dello stesso anno, epoca in cui fu approvata la legge 'Cirami'.
2. Considerazioni sull'episodio del 24 aprile 2002. La Giunta all'unanimità ha ritenuto condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Mancuso.
Quanto al primo episodio - l'invettiva rivolta al deputato Previti il 24 aprile 2002 - non può essere negato lo stretto collegamento funzionale con l'attività parlamentare del deputato richiedente. Proprio quel giorno, infatti, veniva a concludersi la lunga e tormentata vicenda parlamentare relativa all'elezione da parte del Parlamento in seduta comune di due giudici della Corte costituzionale. È noto al riguardo che, come da prassi costantemente seguita e data la maggioranza qualificata necessaria per l'elezione, i due schieramenti tentano di accordarsi su due nomi su cui far convergere i suffragi di tutti i parlamentari. È noto anche che - nel caso specifico - da molti scrutini non si trovava un accordo poiché lo schieramento di centro-destra aveva indicato il nome di Filippo Mancuso, in modi tali però che gli esponenti del centro-sinistra non avevano ritenuto corretti. Essi pertanto si erano sempre opposti a tale elezione facendo ripetutamente mancare il quorum. Che questa sia stata una vicenda non solo politica, ma anche squisitamente parlamentare, risulta dalle lettere inviate ai parlamentari dai rispettivi presidenti di gruppo dello schieramento di centro-destra, i quali, fino allo scrutinio del 24 aprile, indicavano il nome dell'onorevole Mancuso. Ciò che peraltro è confermato da dichiarazioni all'ANSA di diversi parlamentari (per esempio gli onorevoli Biondi e Fiori, vicepresidenti della Camera), i quali si sono pubblicamente rammaricati del successivo esito della vicenda.
Quando, per superare lo stallo, il deputato Mancuso ha offerto di ritirarsi, gli era stato tuttavia chiesto di indicare una persona da lui ritenuta degna di ricoprire l'incarico. In seguito a tale richiesta, l'onorevole Mancuso aveva indicato un professore universitario già membro non togato del Consiglio superiore della magistratura. Inopinatamente - a suo avviso - la scelta dello schieramento di centro-destra cadeva invece su altra persona, anch'essa docente universitario e avvocato. Sicché, com'è noto, in esito allo scrutinio del 24 aprile 2002 risultavano eletti giudici della Corte costituzionale i professori Ugo De Siervo (su indicazione del centro-sinistra) e Romano Vaccarella (su indicazione del centro-destra). Nondimeno l'onorevole Filippo Mancuso riportava nello scrutinio 77 voti.
Tale vicenda veniva comprensibilmente vissuta dal deputato Mancuso come una lesione del suo prestigio parlamentare e come un voltafaccia da parte del suo schieramento. Tutto ciò era peraltro aggravato dalla sua convinzione che il professor Vaccarella intrattenesse rapporti professionali con il deputato Previti e fosse in parte sensibile alle aspettative di questo.
Gli elementi sommariamente riportati, in uno con la constatazione che il fatto si era svolto all'interno della Camera in un contesto squisitamente parlamentare, hanno indotto la Giunta a ritenere sussistenti i connotati della connessione con la funzione di parlamentare dell'onorevole Mancuso, così come richiesto sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sia dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Ad abundantiam, la Giunta ha constatato che - all'epoca - perfino l'onorevole Previti si doveva essere convinto della stretta natura parlamentare dell'episodio, se è vero com'è vero che egli - intervistato dai cronisti sulle frasi rivoltegli - ebbe a dirsi convinto che si trattava di uno sfogo momentaneo e che l'onorevole Mancuso avrebbe superato l'amarezza (Ciò si deduce dalla frase riportata sulla Repubblica del 25 aprile 2002, pag. 9 «Cosa vuole che le risponda, gli passerà». Analoga versione dei fatti sul punto è data dal Messaggero, 25 aprile 2002, pag. 2). Del resto, che si trattasse di un episodio di carattere parlamentare anche secondo l'onorevole Previti risulta dal fatto che egli afferma (sempre sulla Repubblica del 25 aprile 2002), a smentita che egli avesse nutrito un personale interesse nell'elezione del professor Vaccarella: «Io eseguo: fino all'altro giorno mi dicevano che dovevo votare Mancuso e sono venuto sempre a votare Mancuso. Adesso mi hanno detto di votare Vaccarella. Sono un deputato disciplinato: mi rimetto alle decisioni del mio gruppo». In pratica, anche l'onorevole Previti incastona l'episodio nello stretto ambito delle dinamiche parlamentari.
3. Considerazioni sul secondo episodio. Venendo alle frasi pronunciate da Filippo Mancuso in contemporanea all'esame parlamentare della legge cosiddetta Cirami, invero la Giunta non ha dovuto fare molto più che consultare gli atti parlamentari. È noto a tutti che il provvedimento era stato già esaminato nel mese di luglio 2002 dal Senato della Repubblica, sollevando un'enorme eco polemica nel paese. Quando l'esame del progetto di legge iniziò nel settembre alla Camera, il deputato Mancuso vi partecipò sia presso le Commissioni riunite I e II, sia in Assemblea, esprimendo concetti assolutamente analoghi a quelli riportati sulla stampa.
In particolare: nella seduta delle Commissioni riunite del 13 settembre 2002, il deputato Mancuso, nel dichiararsi contrario alla legge cosiddetta Cirami, ebbe a sostenere tra l'altro proprio che il Presidente del Consiglio non sarebbe stato libero psicologicamente né moralmente.
Nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, egli affermò che sarebbe errato pensare che i 'tornaconti penalistici' dell'onorevole Previti fossero solo un elemento marginale nell'iter legislativo in questione. Nella seduta del 10 ottobre 2002 egli sostenne - intervenendo più volte - che l'intero provvedimento era frutto di una condotta defensionale di una persona.
Da questi elementi - che possono essere riscontrati agevolmente dai testi che qui si ritiene utile riportare in allegato - risulta l'indiscutibile connessione delle frasi contestate al deputato Mancuso e la sua funzione di membro della Camera.
In questo senso la Giunta si è determinata e per questi motivi propone, all'unanimità, che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile a carico di Filippo Mancuso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Giuseppe FANFANI, relatore.
ALLEGATO
Filippo MANCUSO (Misto), nel felicitarsi con i relatori per la riuscita del loro difficile compito, rileva come al contrario la presidenza abbia mancato di sensibilità nel ridurre il dibattito odierno solo ad una questioni di tempi, a suo avviso eccessivamente rigorosi a fronte della delicatezza della materia che vede impegnato il Parlamento. Si augura, comunque, che la discussione alla Camera produca frutti migliori di quelli generati al Senato.
Pur essendo consapevole della delicatezza della sua posizione e ancora addolorato per l'allontanamento dal gruppo di Forza Italia, dichiara di sentirsi libero nel giudizio ed auspica che il suo intervento possa rappresentare un contributo alla chiarezza.
Suscita in lui scandalo il fatto che uno dei primi argomenti per sostenere l'indispensabilità della norma in esame sia stato individuato nella sua preesistenza nella legislazione anteriore a quella vigente. Nel confutare tale argomento, rileva che, a differenza di quanto previsto dalla norma in esame, l'istituto del legittimo sospetto di cui al codice di procedura penale del 1930 fosse corredato da una disposizione procedimentale in base alla quale il procuratore generale della Cassazione dovesse apprezzare, ai fini dell'esercizio dell'azione volta al riconoscimento del legittimo sospetto medesimo, l'opportunità del giudizio.
In secondo luogo, richiama il principio del giudice naturale precostituito per legge, già previsto dallo Statuto albertino ai fini di impedire la costituzione di tribunali speciali: attualmente, invece, il nostro ordinamento prende in considerazione tale divieto in modo autonomo.
In definitiva, la proposta di legge Cirami tende ad introdurre, attraverso un vero e proprio trucco verbale, un principio del tutto nuovo, che non trova alcun fondamento né nella legislazione processual-penalistica del 1930 né nello Statuto albertino.
Un altro argomento addotto a sostegno del provvedimento è quello volto ad individuare in esso un interesse generale della collettività all'equanimità e terzietà del giudice: ma questa, a suo giudizio, è un'ovvietà, si tratta di un argomento fittizio utilizzato per impostare un altro trucco verbale. Una legge, per i principi di generalità ed astrattezza, è rivolta naturalmente a tutti; peraltro le asserzioni - peraltro non felicissime - della Cassazione indicano che il fenomeno della richiesta di rimessione è statisticamente irrilevante. Pertanto, se la preoccupazione del legislatore, giusta ma in questo caso verbalistica, è solo quella di tutelare l'interesse generale, bisognerebbe allora cominciare a porsi il problema dell'amnistia e del condono, di gran lunga più impellente della inesistente urgenza del provvedimento Cirami. Rileva altresì che se fosse stato ancora all'interno del gruppo di Forza Italia avrebbe ugualmente sostenuto tali argomenti. Riconosce quindi che la sinistra ha abusato del potere, che la magistratura, ad essa ispirata , ha conculcato in molti casi la regolarità dei processi e la libertà delle persone, che taluni magistrati, la cui accentuazione politica ed indecenza delle condotte è fuori discussione, sono assurti, attraverso selezioni truccate dalla sinistra, a prestigiosi incarichi istituzionali. Ma di fronte a tutto questo era stato detto ai cittadini che si sarebbe seguita la via della legalità: richiamarsi all'esempio negativo dei predecessori determina una spirale infinita di diatribe e di vendette tra le classi dirigenti e le istituzioni. La funzione etica della legge sta nel fatto che essa obbliga non solo in termini imperativi di norma, ma in termini interiori, di concezione della vita.
Ulteriore argomento a sostegno del provvedimento è quello che l'attuale formulazione della norma vigente sarebbe «difettosa» in rapporto alla legge delega. Non si tratta tuttavia di ragionare in termini di definizioni verbalistiche: il potere del legislatore delegato non è letteralmente legato alla indicazione di quello delegante. La violazione della delega, pertanto, è un'altra invenzione che si cumula alle altre atte ad illudere circa le ragioni fondanti del provvedimento. Osserva quindi come lo spostamento del processo a causa di legittima suspicione rappresenti in ogni caso una deroga alla competenza. Il legittimo sospetto in sé è sufficiente a spostare il processo, ma nell'unità generale del processo non è una condizione dell'accoglimento dell'azione. Quindi il concetto di legittimo sospetto è persino errato come strumento di lavoro ed al riguardo ritiene giusta la cautela usata dal legislatore nell'utilizzo di una formula onnicomprensiva sulla quale la Cassazione ha lavorato, fino alla decisione assunta dalle sezioni unite.
Non ritiene quindi di poter ammettere - nel dominio del principio di tipicità, che riguarda il diritto sostanziale ma che in questo caso è anche un istituto di diritto processuale - che si consenta al giudice presso il quale si invoca la rimessione del processo di decidere in merito alla legittima suspicione, conferendogli un potere, più che discrezionale, creativo, determinativo. Ciò rende a suo avviso impraticabile sul terreno costituzionale l'accettazione della formula proposta dal provvedimento Cirami. Se la pretesa esigenza della normativa in esame risulta così mal costruita, non si comprende la ragione per la quale su di essa si stia giocando l'onore di una forza politica alla quale non si pente di aver dato un contributo decoroso di creatività e di dignità. Tanta fermezza di proponimenti ed accanimento di propositi è generata a suo avviso dal fatto che rispetto al vero beneficiario e destinatario della norma, il deputato Previti, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha assunto la determinazione di andare fino in fondo perché non è «psicologicamente» e «moralmente» libero. È questo il dramma del Paese: un singolo individuo può far gravare il proprio tallone sul più grande partito italiano, sulla più grande coalizione che governa il paese, sul Parlamento stesso, che è retrocesso da soggetto ad oggetto. Esprime infine il desiderio di non vedere disperso un patrimonio per il quale è stato mobilitato il sentimento di ordine e di giustizia del paese in molte occasioni: lo straripante successo politico di Forza Italia non è stato il successo di un'invenzione, ma il risultato di una interpretazione culturale, storica e politica che si sta tradendo. Invita quindi il Presidente del Consiglio, di cui riconosce le positive doti, a smentirlo nel momento in cui asserisce che egli non è libero, nel Parlamento e nel paese, di svolgere il proprio compito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, ho già detto avanti le Commissioni I e II, riunite il 13 ultimo scorso per la discussione della proposta di legge sul legittimo sospetto, di reputare ancor più grave del suo contenuto e delle modalità forzose con le quali ne è stata imposta la trattazione, il fatto che essa, in sostanza, derivi da una direttiva irremovibile, psicologicamente non libera, ma imposta da un ben determinato soggetto, dominus in Forza Italia per tutto quanto riguarda la materia giudiziaria. Una intera serie di fatti e di ragioni - tutti puntualizzati nel testo integrale del presente intervento che, con il suo permesso, signor Presidente, mi riprometto di consegnare agli atti della seduta - sta, a mio avviso, a dimostrarlo in maniera tassativa.
Le parole che sto per pronunciare danno di questa conclusione il senso logico non narrativo. È stata imposta una prova di forza moralmente e politicamente suicida per i promotori, oltretutto non coerente con l'alto livello complessivo della enorme maggioranza dei parlamentari di centrodestra. Prova di forza nella quale si è inserito un incauto ma rivelatorio atteggiamento dello stesso onorevole Berlusconi, il quale, dopo iniziali dichiarazioni negative sulla licenza praticata in Senato, ha asserito per la Camera, ma senza dirne il perché, che trattasi invece di materia di assoluta priorità governativa. Una prova di forza, per di più, agita nel momento in cui ben altre urgenze reali, anche di legislazione, pressano sia la sensibilità dei cittadini sia i doveri interni ed internazionali di una maggioranza affannata, viceversa, a stimolare duramente il Parlamento su una questione non coartata da esigenze statisticamente e funzionalmente di natura pressante.
Del legittimo sospetto si può parlare tecnicamente, ma nei tempi, nelle sedi e per ragioni strutturali dell'istituto, non per avventura. Né pare obiezione durevole quella secondo cui i governi della passata legislatura si resero più volte autori, il che è vero, di casi di mala gestio nell'attuazione dei loro doveri, giacché, soprattutto in materia penalistica, le colpe di una parte non danno alle altre titolo a rifarle in proprio ed impunemente quando capita a tiro, come per una sorta di permanente compensazione extra ordinem. Un'obiezione di quel genere troppo insistita da parte di taluni senatori di questo provvedimento comporta, a loro danno, sia l'implicita ammissione che esso è un frutto spurio sia l'esplicito venir meno del diritto stesso di addurla tanto subito che dopo. Neppure è lecito far balenare, anche se inane, la minaccia di procurare lo scioglimento del Parlamento nel caso venisse mancata la finalità ivi perseguita.
Va, parimenti, contestato che si possa sostenere fondatamente che la vicenda della Cirami sarebbe attraversata solo incidentalmente dai tornaconti penalistici dell'onorevole Previti, dominus psicologico e determinatore, che l'onorevole Berlusconi, dominus politico ed imprescindibile autorità dispositiva, sarebbe immune dalle responsabilità di aver subito tale torna conto, nella sua funzione di autore del criterio di portarla al successo il più sveltamente possibile, e che l'infinita congerie di accadimenti posti in luce, tutti leggibili in una sola chiave, non integrerebbe quella manovra a largo raggio (tribunale di Milano, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Senato e Camera), attivata essenzialmente a profitto dominicale della posizione difensiva dell'onorevole Previti. Tutte queste tesi - ripeto - non le si possono plausibilmente sostenere in alcun caso.
È vero, viceversa, che l'attuale crisi dei rapporti politici e parlamentari, spinta fin dentro al Consiglio superiore della magistratura, non ha altra ragione d'essere che in una riprovevole messinscena in cui cause ed effetti dell'interessato dinamismo che le genera si trovano soggettivamente ed oggettivamente confusi in un'unica personalistica devianza dalle istituzioni.
Si ritrovano insieme cioè il punto di partenza ed il punto di arrivo di un cimento partigiano, privo di causa lecita, sfacciatamente gabellato contro la verità quale strumento di interesse generale, nonché doveroso per vincoli legislativi, sempre per induzione di un grumo di potere ristrettissimo e risoluto, incapace di rispetto, di democrazia e di tecnicità vera in fondamentali settori, capacissimo però, rinchiuso in sé, a guisa di un sinodo buddhista, di storture del genere di quelle in atto, di barattare, per tornaconto, tutto e tutti, ed anche di giocarsi, via via sempre di più, il credito elettorale accordato al movimento politico da cui esso è sorto: una crescente stortura.
In verità, tutto questo ha a che vedere con lo Stato di diritto esattamente quanto le innegabili cadute di legalità di talune vicende giudiziarie in questi anni d'Italia, cioè nulla. Nessuna eventuale resa alle spinte ad emendare almeno qualcuna delle tante protuberanze deformi della Cirami può rendere di questa migliori il senso ed il genoma, né potrà cancellare i turbamenti di una così avvilente battaglia; infine, neppur far dimenticare l'origine scandalosa, per l'avvenire, e preoccupante di tutto il nero di seppia così fatto colare sulle nostre istituzioni.
Tuttavia, nel momento in cui questa Camera conduce la presente discussione e mentre incombe il momento intimo del voto segreto, sembra che nel clima di autentico allarme civico che molti viviamo, venga incontro alle coscienze dei parlamentari una emozionante sollecitazione: quella che potrebbe apprestare, per simmetrica reazione alla provocazione di errori etici e politici, tanto gravi quanto evitabili, un'occasione di reali benefici per l'ordine giuridico e per il riequilibrio della politica, a cominciare dal beneficio immediato di stimolare e rendere comune un recupero di credibilità nella condizione dello Stato, dei partiti e dei rapporti parlamentari.
Tutto questo l'avrei invocato, come ora lo invoco senza alcun personalismo, anche dalla mia precedente collocazione parlamentare e, in ogni caso, curando di non cadere in violazione di alcun dovere di riservatezza, né imposto né sottinteso. Gioverebbe, io credo, al buon esito di tale sollecitazione, prima di tutto e subito un sempre più perfettamente libero dispiegamento delle responsabilità dei singoli parlamentari, secondo il carattere autonomo ad esse dato dall'articolo 67 della Costituzione e dall'articolo 49 del regolamento, che dispone in materia di voto segreto. Responsabilità che mai come ora sono da non temere e da non sfuggire, né per sottovalutazione né per distillazione di cogenze minatorie più o meno larvate.
Anche se rimane una qualche sospensione d'animo nel rilevare come altre componenti della Casa delle libertà, per quanto indenni da contaminazioni, a quel tipo di situazione sottesa nella proposta di legge Cirami abbiano voluto tuttavia associarsi, si direbbe a causa di un pur comprensibile sacrificio verso il collante governativo, al puntiglio di trascinarla in porto. Malgrado questo, io mi permetto di fare qui la seguente esortazione: lasciatelo affondare in qualche maniera o, meglio, per comune consenso, se possibile, e comunque cassate questo dannoso reperto febbrile della caducità dell'errore e facciamone tutti un'occasione per nettare a fondo le odierne stalle, non migliori di quelle mitologiche dell'antico re Augia.
Se alla fine tutto sarà rimasto indifferente come prima, rimarrà però anche che molti, in questo Parlamento, stanno tentando di impedirlo, almeno in parte (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. La Presidenza valuterà, come di consueto, il testo integrale del suo intervento, per la eventuale pubblicazione in calce al resoconto.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vedo il motivo di questa eccitazione, se ancora non si dà la voce all'onorevole Mancuso. Onorevole Mancuso, adesso ha il microfono aperto, può parlare.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, è naturale che, quando si venga coinvolti in un rapporto dialettico con chiunque, si speri intimamente nel fatto che il contraddittore non sia fraudolento; e quando questo dovesse apparire, come prima impressione, una coscienza retta pretende la doppia conforme, cioè che vi siano almeno due circostanze che depongano per la fraudolenza del contraddittore.
Non sono riuscito ad enumerare quante volte questo triste incidente sia capitato finora. Però non posso tacere (benché il mio desiderio fosse finora quello di tacere, per molte interiori considerazioni) come la prova regina della fraudolenza della condotta difensionale - perché tale in definitiva è -, che purtroppo la Casa delle libertà ha dispiegato a favore di personalità che non occorre ricordare, sia il subemendamento in discussione. Esso sarebbe servito ad ovviare alla mancanza di specificazione normativa...
PRESIDENTE. Devo interromperla. Si metta nei miei panni; lei ha un minuto per intervenire a titolo personale e ha già parlato per quasi due minuti.
FILIPPO MANCUSO. È molto più difficile che lei si metta nei miei (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Una voce: «Bravo»!).
PRESIDENTE. La capisco. Però il problema non muta.
FILIPPO MANCUSO. Allora, Presidente, dico che se questo subemendamento tardivo della Commissione era diretto ad eliminare il vizio di indeterminatezza del concetto di legittimo sospetto, ciò è fraudolento, ripeto fraudolento, perché il concetto di legittimo sospetto rimane ugualmente oscuro, quando viene spostato dalla prima alla seconda parte sempre in conseguenza di una situazione autonoma, che resta - ripeto - indefinita. Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).
FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente (Deputati del gruppo di Alleanza nazionale fanno: «Sss....!»)...
LUIGI OLIVIERI. Dai!
PRESIDENTE. Abbiamo tempo, abbiamo tempo, non vi preoccupate.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi permetto di riprendere la parola semplicemente per una ragione ed è con riguardo al problema dell'applicabilità, in questo caso, della votazione segreta.
Quando con una disposizione di diritto transitorio si prevede che la legge attuale, quella che state confezionando, fa salvi gli effetti giuridici delle istanze di remissione anteriori ad essa, c'è un calcolo indiretto, mentale e storico che conduce questa valutazione alla identificazione dei soggetti che hanno già presentato quell'istanza, la qual cosa finisce in definitiva per far precipitare su due persone soltanto la individuazione del precedente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani). Questo fa scattare in modo automatico, con un'interpretazione di buona fede, quella disposizione che richiede il voto segreto nei casi che investono gli interessi delle persone, tanto più questo varrebbe quando si trattasse, ma non so se sia così, del fatto che le persone identificate attraverso questo meccanismo della retrodatazione siano parlamentari di questa Camera. Questo è, a mio avviso, signor Presidente, e vorrei fare una confessione pubblica: l'argomento non mi trova impreparato, perché quando io nel mio intimo cercavo di offrirle, prima che lei decidesse, la possibilità di ammettere il voto segreto, mi ero appigliato a questo meccanismo della individualità, come soggetti interessati, di quelle persone che fossero, appunto, trattate da quella disposizione che rende efficace l'antica domanda di remissione. Questo è un meccanismo al quale lei non può sottrarsi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, restando tutte ferme le precedenti obiezioni a questa vagheggiata disciplina del legittimo sospetto, ne avanzo un'altra, ritenendo che essa non sia apparsa finora nell'intervento di alcuno ed è la seguente.
Ove venisse introdotta la disciplina proposta le istituzioni fondamentali di essa, previste esclusivamente per il procedimento penale, verrebbero a far parte automaticamente, come contenuto implicito e per effetto del principio di coerenza, dell'intero sistema processualistico italiano, con la conseguenza altrettanto immediata che, non soltanto il processo penale darebbe luogo a realtà praticamente indeterminabili, ma ogni altro tipo di processo di diritto soggettivo od oggettivo rappresenterebbe una perpetuità nelle nostre aule di giustizia tale da determinare il dissesto dell'intero sistema. Questa è una considerazione che rassegno non come fatto esclusivamente tecnico: tecnico è il presupposto, la conseguenza è civile ed ordinamentale. Ciò detto, passo ad altre brevi considerazioni.
Quel che rimane la cosa peggiore di questo costrutto sono le modalità ed i tempi costretti messi in opera per mandare avanti fino alla digestione quello che in realtà è un grave abuso propter personam, ormai neppure celata, la quale, non soltanto in questa veste sta operando nell'aula e nel Parlamento, ma anche come protagonista in proprio di questo procedimento formativo delle leggi. Questa è un'altra notazione così penosa che ho molto pensato prima se esporla oppure no, perché la privatizzazione del procedimento legislativo è arrivata al punto che lo stesso beneficiario della normativa tratta, informa e si presenta come protagonista - o antagonista, a secondo - proprio in quest'aula.
In definitiva, mi sento a questo punto, nella consapevolezza più piena della mia modestia, di dirigere due invocazioni. La prima alla massima istanza cui spetta il controllo di legalità intorno alla promulgabilità delle leggi affinché essa ponga il meglio di sé nella verifica di questo autentico monstrum legislativo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo). L'altra invocazione, parimenti rispettosa, la rivolgo a quanti, ovunque collocati nel Parlamento, sentano di essere accomunati nel disagio, nella preoccupazione ed anche in certi timori affinché essi reperiscano in se stessi, ricavandola dal calice della propria coscienza, una libera decisione, cioè né intimidita né compromissoria, tenendo soprattutto presente la gravità del passaggio che stasera è posto anche nelle loro mani, e riflettendo a questa idea nella quale depongo la conclusione del più accorato dei miei interventi. Sia vittorioso in quest'aula il «no» o il «sì», l'aver detto «no» nella consapevolezza di compiere un atto patriottico anche se perdente davanti a questo iceberg dell'indifferenza e dell'insensibilità, avrà giovato in ogni caso alle istituzioni civili, al senso dello Stato ed alle istituzioni parlamentari, quelle presenti e quelle future, del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Ulivo).
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