Doc. IV-quater, n. 91





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Tiziana MAIOLO, deputato nella XIII legislatura, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza (proc. n. 6428/01 RGNR) per il reato di diffamazione aggravata.
Il procedimento penale trae origine da un articolo a firma dell'onorevole Tiziana Maiolo, pubblicato il 5 maggio 2001 sul quotidiano Libero, con il titolo «Caselli bastonato. Assolto Contrada». Nell'articolo, per come risulta dal capo d'imputazione (che pure lo riferisce al quotidiano Il Giornale), si afferma tra l'altro: «Le assoluzioni fioccano... una valanga ha travolto l'Antimafia del dottor Caselli, con i suoi pentiti, con le vendette politiche costruite a tavolino, le versioni concordate. Tutto quel che è successo in Sicilia dopo gli assassini dei magistrati Falcone e Borsellino...puzza più di una ritorsione politica che di lotta alla mafia...l'ufficio era presieduto dal procuratore Caselli che, tra viaggi per conferenze e dibattiti (un centinaio l'anno) e una cospicua attività pubblicistica, trovava anche il tempo per condurre le indagini...».
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 2 e dell'8 ottobre 2003. In particolare, nella seduta del 2 ottobre ha proceduto all'audizione dell'onorevole Maiolo, la quale ha rivendicato la centralità che nella sua attività politica e parlamentare, anche nella sua veste di componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, ha sempre conferito alla questione dei collaboratori di giustizia.
Numerose sono dunque le iniziative assunte dall'onorevole Maiolo, nella XIII legislatura, in ordine all'operato della magistratura in genere e alle problematiche connesse all'utilizzo dei collaboratori di giustizia da parte della magistratura in specie. Trascurando in questa sede la copiosa produzione di atti di sindacato ispettivo in materia, tra gli atti di indirizzo presentati si segnala in particolare la mozione 1-00202 del 30 ottobre 1997, che reca, oltre alla prima firma dell'onorevole Maiolo, anche quella di decine di deputati appartenenti a tutti i gruppi dell'allora opposizione parlamentare, e che fu ampiamente discussa dall'Assemblea nelle sedute del 24 giugno e del 9 luglio 1998, con l'intervento di molti parlamentari, risultando infine respinta, così come la sua risoluzione 6-00053, presentata il 30 giugno.
La consolidata giurisprudenza costituzionale, come è noto, postula come requisito per l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la sussistenza di un nesso tra le opinioni espresse dal deputato in sedi e mediante mezzi non tipici e lo svolgimento della funzione parlamentare. La recente legge n. 140 del 2003 recepisce sul punto questo indirizzo, prescrivendo l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per ogni attività «di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
Evidente è apparso pertanto, alla maggioranza degli interventi nel caso al nostro esame, il nesso che lega il contenuto dell'articolo richiamato nel capo d'imputazione e la funzione parlamentare svolta all'epoca dall'onorevole Maiolo.
In questo senso la Giunta si è determinata, e per questi motivi propone, a maggioranza, che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Erminia MAZZONI, relatore


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