Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità concernenti il deputato Vittorio SGARBI con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Caltanissetta (procc. nn. 2389/02 e 970/99 RGNR), originati il primo da querele dei dottori Gian Carlo Caselli, procuratore pro-tempore della Repubblica di Palermo, Antonino Ingroia, Lia Sava e Gianfranco Di Leo.
Sul primo procedimento si osserva, in particolare, che il deputato Sgarbi è stato querelato per alcune affermazioni rese nel corso della conferenza per la presentazione del libro «Il giudice Lombardini» tenutasi in Cagliari il 24 settembre 2001. Nel corso di tale conferenza l'on. Sgarbi, tra l'altro, affermava: «E beh non c'è il diritto di parlare esprimere una critica davanti a chi ha indicato bene Vietti e conclamato da altri magistrati che ha sbagliato non il 90 per cento ma il 100 per cento delle cause che ha affrontato che si chiamano Musotto, che si chiamano Contrada, che si chiamano Andreotti, che si chiamano Calogero Mannino. Ne avesse indovinata una! No. In carcere sono rimasti gli innocenti, il processo ne ha dimostrato l'innocenza. Chi parla paga, chi sbaglia fa niente, perché ha sbagliato! Chiunque di noi, se ogni volta che opera fa morire il paziente, verrà qualche dubbio sulle sue qualità! Caselli è come la Madonna è perennemente vergine, e no eh! ... E allora se le sbaglia tutte avrà preso il caso Lombardini, non ha preso il più onesto dei magistrati, il più incorrotto e il più puro e lo ha fatto diventare un delinquente, non si sa il perché quale è il suo reato. [...] L'abuso di ufficio, lo spendere i soldi dello Stato, l'usare aerei di Stato per arrivare a Cagliari anziché invitare a Palermo il suo collega ... tutto questo clima inaudito, e bene mentre in ognuno di questi, io stesso, sono andati a Palermo a testimoniare a Palermo per qualunque argomento, arriva un aereo del CAI con cinque magistrati dieci poliziotti armati di mitra e non cercano Matteo Bove, non cercano Felice Maniero, non cercano Al Capone, cercano il loro collega Luigi Lombardini ... Una giustizia barbara ... Le impellenti ragioni investigative spinge e costringe, spinge e costringe ... una persona accusata ad uccidersi prima ancora che sulle possibili colpe venga scritta una sentenza, di uomini che attaccano altri uomini, come i cacciatori le lepri e i conigli ... di giudici forse ossessionati di politica e dei mali del mondo che invasati dal sacro furore hanno finito con il convincersi, non si sa bene come e perché, di essere stati mandati in terra a stanare il diavolo, l'anticristo e le sue magagne, a bonificare i costumi e a castigare la gente cattiva ... e quando Lombardini si è ucciso io ho provato la stessa sensazione di fine del mondo che abbiamo provato quando sono cadute le due torri a New York. Due cose molto lontane ma due simboli di mondi che finiscono perché finisce la certezza del diritto, la certezza della verità di un valore, la certezza di una civiltà». E ancora: «Si è una coincidenza che sia a pochi giorni da un processo ... no, dico e quando dovrebbe essere un evento ... se non per richiamare la necessità della giustizia che dica finalmente che Lombardini era!!! innocente!!! È conclamato da altri magistrati che ha sbagliato non il 90 per cento ma il 100 per cento delle cause che ha affrontato che si chiamano Musotto, che si chiamano Contrada, che si chiamano Andreotti, che si chiamano Calogero Mannino. Ne avesse individuata una! No. In carcere sono rimasti gli innocenti, il processo ne ha dimostrato l'innocenza. Caselli è come la Madonna! È perennemente vergine, e no eh!».
Per quanto riguarda il secondo procedimento, il capo d'imputazione che gli viene mosso è del seguente tenore: «per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione del dottor Caselli e dei magistrati appartenenti alla procura della Repubblica di Palermo. In particolare nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», del 6 aprile 1999, andata in onda su Canale 5, quale conduttore del programma televisivo, li accusava di essere stati la causa della morte del dottor Lombardini». La trascrizione delle parti rilevanti della trasmissione televisiva s'intende per comodità qui integralmente riportata.
La Giunta ha esaminato le questioni, la prima nella seduta dell'8 ottobre 2003; la seconda nella successiva seduta del 16 ottobre 2003. Pur invitato a intervenire ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Sgarbi non ha inteso avvalersi di tale facoltà.
Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio - tra i più recenti - i docc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e 4, 5, 34 e 35 delle XIV).
Peraltro, alla maggioranza dei componenti intervenuti è apparso decisivo il rilievo che sul caso Lombardini il deputato Sgarbi era già intervenuto con un atto tipico della funzione parlamentare in data 15 settembre 1998 con un'interrogazione al Ministro della giustizia il cui testo si ritiene utile allegare alla presente e il cui contenuto appare rafforzare il giudizio di sussistenza del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato, con distinte votazioni, nel senso che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Sergio COLA, relatore.
Allegato
SGARBI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa. - Per sapere - premesso che:
ogni membro del Parlamento ha il dovere di rappresentare la Nazione e di esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato; secondo dell'interrogante, fino a che non emergano prove contrarie, può ritenersi che la terribile morte del dottor Luigi Lombardini, procuratore della Repubblica circondariale di Cagliari, possa essere stata causata dalle modalità persecutorie con cui il suo interrogatorio è stato condotto per oltre sei ore da cinque funzionari dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Vittorio Aliquò, Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava, e dalle modalità della perquisizione condotta nel suo ufficio all'interno del palazzo di giustizia di Cagliari, avviata senza alcun riguardo per il naturale stato di stress creato, con sei ore di interrogatorio, in un magistrato di 63 anni, anche duramente provato dalla diffusione, da parte di Caselli di dichiarazioni sulla asserita esistenza «non di teoremi ma elementi concreti» (La Stampa, 12 agosto 1998, p. 3), con ciò creando nel dottor Lombardini la sensazione che, comunque, la sua protesta di innocenza sarebbe stata inutile;
nelle modalità di conduzione dell'interrogatorio e di avvio della perquisizione secondo l'interrogante potrebbe pertanto ravvisarsi la fattispecie, prevista dall'articolo 580 del codice penale, del «...determina(re) altri al suicidio o rafforza(re) l'altrui proposito di suicidio, ovvero ..agevola(rne) in qualche modo l'esecuzione..» (in tale caso il codice penale prevede una pena da cinque a dodici anni e l'arresto, in flagranza, è obbligatorio);
nella migliore delle ipotesi, comunque, Caselli e gli altri secondo l'interrogante potrebbero aver materializzato i comportamenti previsti dall'articolo 613 del codice penale, in base al quale è punito con la reclusione fino a cinque anni «chiunque.. con qualsiasi... mezzo pone una persona... in stato di incapacità di intendere e di volere...» con ciò provocandone il suicidio;
per le ragioni esposte, l'interrogante ritiene che i cinque funzionari dovrebbero essere immediatamente sospesi dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione, onde evitare che possano essere nuovamente utilizzati metodi secondo l'interrogante persecutori e che le prove relative alla morte del dottor Lombardini possano subire un inquinamento, cosa che l'interrogante ritiene possibile dati i poteri dei magistrati sulla polizia giudiziaria e i loro collegamenti anche con forze politiche (dimostrati dal recente «indottrinamento» di ben trentasei membri del Parlamento operato da Caselli);
l'interrogante ritiene altresì che le autorità competenti dovrebbero emettere immediatamente un provvedimento di cattura contro i cinque funzionari, in modo che gli stessi vengano immediatamente e separatamente interrogati sull'accaduto e, in particolare, su chi, per quali ragioni, con quali finalità (evidentemente estranee alla corretta amministrazione della giustizia), abbia deciso per l'interrogatorio e per la perquisizione e abbia fatto ventilare la possibilità di «arresto per la mancata collaborazione» (tema da sempre pubblicizzato dalla cultura «inquisitoria» di Caselli e degli altri magistrati), con ciò creando il clima terrorizzante che secondo l'interrogante potrebbe aver causato la morte di Lombardini;
le immagini di Caselli che incede nei corridoi del palazzo di giustizia di Cagliari, circondato da una scorta di pretoriani, secondo l'interrogante riproducono in maniera inquietante, visivamente, quelle contenute nella trasposizione cinematografica del romanzo «Il nome della rosa», con l'arrivo dell'inquisitore non per far luce su qualcosa ma per provare sicuramente la colpa di chi ha individuato come vittima della sua azione -:
con quali mezzi, con quanti uomini di scorta, con quali modalità, quando, i cinque funzionari del pubblico ministero del tribunale di Palermo siano arrivati a Cagliari;
se siano stati usati mezzi militari o dell'amministrazione dello Stato, da chi eventualmente autorizzati al trasporto di un numero di funzionari spropositato per un banale adempimento istruttorio, fra l'altro legalmente differibile a dopo il 15 settembre per la sospensione dei termini e delle attività processuali, in questo periodo, in assenza di detenuti;
quali siano le ragioni di un simile «spiegamento di forze» che, da solo, produce un effetto terrorizzante sui cittadini i quali, anche se inquisiti, sono sempre assistiti da una presunzione di innocenza costituzionalmente garantita;
se non intenda intraprendere immediatamente una iniziativa di tipo disciplinare in relazione a quanto sopra esposto, in particolare perché sia disposta l'immediata sospensione dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione di Caselli, Aliquò, Di Leo, Ingroia e Sava; se non si ritenga di dover verificare, al fine di eventuali ulteriori iniziative di competenza, le ragioni per le quali non si è proceduto, e da parte di chi, all'immediato arresto dopo la perpetrazione da parte di Caselli e dei suoi collaboratori dei fatti descritti;
quali iniziative o provvedimenti di competenza si intendano adottare per garantire che in futuro simili fatti non si debbano più ripetere. (3-02843)
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