Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità concernenti l'onorevole Umberto Bossi, con riferimento a procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Brescia.
Detti procedimenti traggono origine da alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi dopo essere stato condannato per vilipendio alla bandiera dal tribunale di Como con sentenza del 23 maggio 2001. In diversi articoli, alcuni riportati dal quotidiano la Padania il 24 e 25 maggio 2001 ed altri invece pubblicati sempre il 24 maggio 2001 dalla Repubblica, il Giornale, il Corriere di Como, il Giorno, Libero, la Provincia e la Stampa, sono state riportate tra l'altro le seguenti affermazioni:
la Padania: «È un attacco al governo ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione ed il Codice Rocco ... La giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l'abitudine di occuparsi di politica in momenti "particolari", intanto l'84 per cento dei reati (...) rimane impunito».
«Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il pm Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possano ricorrere alle forme fasciste del Codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano a usare le norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal Codice Rocco ... eppure c'è ancora chi usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile».
la Repubblica: «attacco al governo da parte del corpo marcio del paese che si identifica con la Sinistra»; «qui ci sono giudici che sprecano il tempo ed i soldi. Bisogna abolire il Codice Rocco. Ci sono giudici che hanno il riflesso pavloviano del paese che non vuole cambiare».
Il Giornale: «attacco al Governo», «offensiva giudiziaria»; «È incivile che un magistrato perda tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione ed il Codice Rocco. Va immediatamente abolito il reato di vilipendio», «È il riflesso pavloviano del vecchio corpo marcio del Paese che non vuole cambiare e che, identificandosi con la sinistra, ha perso con la sconfitta elettorale molte possibilità di sopravvivere. La palude punta all'offensiva giudiziaria e alla provocazione».
Il Corriere di Como: «È un attacco al governo dopo la sconfitta elettorale».
Il Giorno: «È una provocazione, un segnale grave e un attacco al governo. È incivile che un magistrato perda tempo facendo processi basati su reati di opinione».
Libero: «È incivile che un magistrato perda tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione ed il Codice Rocco. È il riflesso pavloviano del vecchio corpo marcio del Paese che non vuole cambiare e che, identificandosi con la sinistra, ha perso con la sconfitta elettorale molte possibilità di sopravvivere. La palude punta all'offensiva giudiziaria e alla provocazione ... meglio in carcere, che con questi magistrati ... è un attacco al governo ... partita l'offensiva giudiziaria contro la CdL».
La Provincia: «Attacco al Governo. Riparte l'offensiva giudiziaria è incivile che un magistrato perda tempo».
La Stampa: «Si tratta di una provocazione grave. È incivile che un magistrato perda tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato sui reati di opinione ed il Codice Rocco».
A seguito di tali dichiarazioni, con atto datato 8 giugno 2003, la dottoressa Paola Braggion, giudice estensore della citata sentenza di condanna, ha citato in giudizio civile l'onorevole Bossi ritenendo le affermazioni testé riportate gravemente lesive della propria reputazione e del proprio onore, sia personalmente sia nella propria qualità di magistrato, chiedendo il risarcimento del danno subito.
La Giunta per le autorizzazioni, acquisita la lettera dell'onorevole Bossi datata 9 luglio 2003, ha affrontato la questione in due tornate esaminando dapprima, nelle sedute del 24 e 30 luglio e 11 e 17 settembre 2003, gli articoli apparsi sulla Padania e successivamente, nella seduta del 3 dicembre 2003, gli articoli pubblicati dalle altre testate. In entrambe le occasioni, debitamente invitato a intervenire ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, l'onorevole Bossi non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.
Nel corso del suo esame, la Giunta ha accertato quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 140 del 2003, la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni si applica agli atti parlamentari tipici e ad «ogni altra attività dì ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
Le dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Bossi sono evidentemente riconducibili, ai sensi della norma testé citata, nell'ambito del diritto di critica e di denuncia politica, e risultano funzionalmente connesse all'attività propria del parlamentare, nella fattispecie espletata al di fuori delle sedi parlamentari.
Le affermazioni dell'onorevole Bossi, che esprimono un giudizio aspramente polemico sulla citata sentenza del tribunale di Como, devono infatti collocarsi nell'ambito dell'ampio dibattito parlamentare, svoltosi sia nell'attuale che nella precedente legislatura, circa l'opportunità di mantenere nel nostro ordinamento i cosiddetti reati di opinione e quindi alla loro perseguibilità.
Infatti l'onorevole Bossi era stato condannato il 23 maggio 2001 dal tribunale di Como per un atto di vilipendio alla bandiera commesso il 25 luglio 1997, in un periodo cioè in cui i deputati leghisti, in ragione della battaglia federalista da loro condotta in Parlamento, avversavano la proposta di legge che introduceva l'obbligo di esporre negli edifici pubblici la bandiera italiana, da essi ritenuta simbolo di uno Stato accentratore e burocratico. Le affermazioni dell'onorevole Bossi, in quel caso, sono state comunque ritenute insindacabili dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 2002 (cfr. DOC IV-quater, n. 18; si vedano altresì i precedenti conformi di cui ai DOCC. IV-quater, nn. 96 e 97 della XIII legislatura).
In seguito alla pronuncia del giudice penale, l'onorevole Bossi ha appunto criticato, e ciò solo rileva in questa sede, il fatto di essere stato perseguito per un reato di opinione come quello di vilipendio della bandiera, ritenendo questo un fatto gravemente lesivo della propria libertà di espressione, essendo stata pronunciata la sentenza all'indomani delle elezioni politiche del 13 maggio 2001 e quindi in un momento particolarmente delicato e pregnante del confronto fra le forze politiche. Proprio per questo suo commento polemico dell'accaduto, per avere cioè nuovamente espresso la propria opinione, sia pure in merito al procedimento che lo vedeva coinvolto, l'onorevole Bossi è stato convenuto in giudizio dalla dottoressa Paola Braggion.
D'altra parte, è appena il caso di sottolineare come sia la Giunta per le autorizzazioni che la stessa Assemblea della Camera hanno in più occasioni accertato che le critiche mosse dal parlamentare all'operato della magistratura non possono di per sé ritenersi escluse dall'esercizio del mandato elettivo (si vedano ad esempio i DOCC. IV-quater nn. 4, 5, 15, 16, 17, 19 e 26 della XIV legislatura).
In conclusione, da quanto sin qui esposto, è dunque evidente l'esistenza di un nesso funzionale tra le espressioni dell'onorevole Bossi e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari ed è quindi possibile ricondurre tali affermazioni nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1 della legge 140/2003.
Sulla base delle considerazioni che precedono la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a maggioranza e con distinte votazioni (riferita la prima alle affermazioni riportate dalla Padania e la seconda a quelle apparse sugli altri quotidiani) di riferire all'Assemblea nel senso della insindacabilità delle affermazioni espresse dall'onorevole Bossi ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, concernendo opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Guido DEODATO, relatore.
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