Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Caltanissetta (il procedimento n. 234/96 RGNR).
La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito a querela del dottor Angelo La Barbera e Gian Carlo Caselli, all'epoca dei fatti rispettivamente questore di Palermo e procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città.
I fatti oggetto del procedimento consistono in espressioni di approvazione di affermazioni rese da Antonio Campesi nel corso della trasmissione «Tempo reale» e fatte proprie dall'onorevole Sgarbi anche nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 1o dicembre 1995. In particolare, per come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Sgarbi affermava, tra l'altro, con riferimento al primo dei querelanti che «da parte del questore La Barbera si conoscevano una serie di elementi tali da poter impedire la strage di Capaci» e, ancora, faceva propria la domanda retorica del Campesi, che si era chiesto in diretta perché il questore La Barbera non fosse stato iscritto nel registro degli indagati della procura a Palermo; con riferimento al Caselli, invece, affermava che «il magistrato Caselli non può in alcun modo violare la verità e infamare una persona chiamandola rinviato a giudizio come in attesa di una sentenza che potrebbe essergli sfavorevole» e ancora «oggi abbiamo il documento di una bugia detta da Caselli, di una grave falsità che non è rispetto ad una persona, ma rispetto ad un tribunale: un tribunale ha emesso una sentenza, ha stabilito una verità, con i documenti, con le carte che oggi mostreremo; Caselli ha ritenuto di dover smentire l'imputato di quel processo come bugiardo e falso».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 17 settembre 2003.
Nel corso del dibattito è emerso che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pur genericamente collegate a temi di pubblico dibattito, non hanno alcun nesso con atti parlamentari tipici. È chiaro pertanto che il caso attuale esorbita dai limiti di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità così come fissati non solo in una giurisprudenza di merito largamente prevalente ma anche e soprattutto in un costante e noto indirizzo della Corte costituzionale che proprio nell'autunno del 2002 (sentenze n. 421, 435, 448, 508 e 521) è tornata ad annullare deliberazioni della Camera viziate da un palese eccesso di potere. Da ultimo, è necessario segnalare che proprio di recente l'interpretazione eccessivamente ampia data in altri casi dalla Camera alla regola dell'insindacabilità ormai ha trovato censure anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti - in ben tre sentenze (casi A. vs. United Kingdom, Cordova vs. Italy 1 e Cordova vs. Italy 2) - ha statuito che può conciliarsi con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che prevede il diritto di tutti a un equo processo innanzi a un tribunale imparziale) solo un'applicazione assai ristretta dell'insindacabilità, intesa come completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell'esercizio del mandato parlamentare, altrimenti l'impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell'uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo.
A queste considerazioni devono essere aggiunte infine quelle relative al nuovo articolo 3, coma 1, della legge n. 140 del 2003 che richiede ai fini della declaratoria di insindacabilità due requisiti precisi: il contenuto politico della dichiarazione e il nesso funzionale della stessa con il mandato parlamentare. In tal senso la legge è più restrittiva della più recente giurisprudenza costituzionale, la quale esige solo il nesso funzionale. Nel caso in esame nessuno dei due requisiti è integrato: non il contenuto politico delle affermazioni, giacché si tratta di apprezzamenti del tutto legati a dettagli dello sviluppo di attività giurisdizionali per come questi erano personalmente percepiti dal Campesi; non il flesso funzionale giacché non risultano agli atti documenti parlamentari attestanti una previa attività parlamentare di analogo contenuto alle affermazioni per cui si procede.
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco CARBONI, relatore
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