Doc. IV-quater, n. 86bis





Onorevoli Colleghi! - Riferisco all'Assemblea su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (proc. n. 552/97 RGNR). Il procedimento penale scaturisce da una denuncia-querela dell'avvocato Giuseppe Lucibello, all'epoca del fatto difensore del dottor Pacini Battaglia.
Sulla vicenda avevo riferito alla Giunta proponendo l'insindacabilità, ma la proposta è stata respinta a parità di voti nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 30 luglio 2003.
I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 17 ottobre 1996. Per come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Sgarbi «offendeva la reputazione dell'avvocato Giuseppe Lucibello di Milano, affermando, fra l'altro, che questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché - quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per i reati connessi - aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dottor Di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di 'incontrare' Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che ha detto Pacini Battaglia e quando Pacini ha detto qualcosa che lo mette in discussione di cambiare la versione 'sbancato, stancato'».
Le affermazioni del deputato Sgarbi mi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio tra i più recenti - i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e nn. 4 e 5 della XIV). In particolare, in questo caso, è parso evidente a me e ai componenti che nella predetta seduta hanno inteso appoggiare la mia proposta che l'invettiva - nemmeno tanto ingiuriosa nel linguaggio - nei confronti dell'avvocato Lucibello, notoriamente amico dell'allora magistrato Di Pietro, s'inquadrasse nell'attività di controllo parlamentare sulle indagini sulla corruzione politica a Milano. Questo tema è stato oggetto di un larghissimo dibattito politico e parlamentare oltre che materia di interesse per la cronaca giornalistica e storica. Non si può negare che l'intera vicenda che interessò i procedimenti a carico del dottor Pacini Battaglia sia costellata di episodi non chiari.
Del resto, la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione copre anche attività di critica e di denuncia del parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attualità politica.
Per tali motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, relatore per la minoranza.


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