Doc. IV-quater, n. 83





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Caltanissetta (il procedimento n. 1496/98 RGNR), iniziato a suo carico in seguito ad una querela del dottor Guido Lo Forte, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Palermo.
I fatti consistono in dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva «Moby Dick» del 19 marzo 1998. L'onorevole Sgarbi - per come risulta dal capo di imputazione - ha affermato che «se Giorgianni non fosse diventato un politico, sarebbe rispettato come il suo collega Lo Forte per il quale c'è un'insistente diceria di testimoni e pentiti di essere colluso con la mafia e che non ha avuto la sensibilità di autosospendersi».
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 4, dell'11 e del 19 giugno nonché del 24 luglio 2003.
Il contesto delle affermazioni del deputato Sgarbi era quello di un dibattito televisivo svoltosi nella trasmissione condotta da Michele Santoro. Nell'occasione il deputato Sgarbi fece un paragone tra la vicenda relativa alla revoca del sottosegretario pro-tempore all'interno, senatore Giorgianni (magistrato in aspettativa), che - come si ricorderà - cessò dal suo incarico per motivi legati alle risultanze dell'inchiesta parlamentare condotta dalla Commissione «antimafia», e quella del dottor Lo Forte. Quest'ultimo - a parere dello Sgarbi - era coinvolto in una vicenda di contatti tra istituzioni ed esponenti mafiosi e non aveva subito conseguenze di sorta. Giorgianni, invece, su cui la Commissione parlamentare presieduta allora dal senatore Del Turco aveva riscontrato talune circostanze non chiarite, era stato prima invitato a dimettersi e poi revocato il 13 marzo 1998.
Nella sua domanda d'insindacabilità, Vittorio Sgarbi ha precisato che le sue dichiarazioni devono ritenersi riproduttive di concetti già espressi in sede parlamentare. Peraltro, invitato più volte a produrre gli atti parlamentari rilevanti al fine di dimostrare tale circostanza e comunque a offrire di persona chiarimenti alla Giunta, l'onorevole Sgarbi ha soltanto ritenuto di inviare della documentazione di stampa.
Ad avviso della maggioranza dei componenti intervenuti sul punto, le parole oggi imputate al deputato Sgarbi sono del tutto svincolate dalla sua attività parlamentare. Egli non ha presentato interrogazioni parlamentari né in sedi parlamentari formali ha svolto interventi finalizzati a evidenziare una pretesa disparità di trattamento tra i due magistrati, né a individuare chi fosse responsabile di tale iniquità.
Peraltro, di per sé l'affermazione per cui il dottor Lo Forte avrebbe goduto di favoritismi e protezioni politiche a fronte di un Giorgianni indifeso e perseguitato a motivo della scelta limpida di cimentarsi apertamente con la politica è del tutto inverosimile e contraddittoria, se è vero come è vero che la principale accusa che il deputato Sgarbi ha sempre mosso ai giudici di Palermo è quella di essere politicamente collaterali a uno schieramento. Ebbene il Giorgianni (e non il Lo Forte) si era presentato alle elezioni per il Senato del 1996 ed era stato membro proprio del governo Prodi cui lo Sgarbi si era opposto. Quindi delle due l'una: o i magistrati sono politicizzati, e allora lo sono pubblici ministeri di Palermo ma con loro il dottor Giorgianni che si era presentato alle elezioni; oppure - ed è questa l'opinione di chi scrive e della maggioranza della Giunta - è corretto il Giorgianni che si era presentato apertamente alle elezioni ma lo sono anche i magistrati che legittimamente non avevano ritenuto opportuno presentarsi come candidati in competizioni elettorali dopo aver svolto delicate funzioni giurisdizionali. Sicché la palese contraddittorietà del ragionamento si risolve in una pretestuosa, diretta e gratuita offesa per il dottor Lo Forte.
Si consideri, inoltre, che di recente l'interpretazione eccessivamente ampia data in altri casi dalla Camera alla regola dell'insindacabilità ha trovato censure - oltre che dalla Corte costituzionale - anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti - in ben tre sentenze (casi A. vs. United Kingdom, Cordova vs. Italy 1 e Cordova vs. Italy 2) - ha statuito che può conciliarsi con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che prevede il diritto di tutti a un equo processo innanzi a un tribunale imparziale) solo un'applicazione assai ristretta dell'insindacabilità (intesa come completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell'esercizio del mandato parlamentare) altrimenti l'impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell'uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo. Orbene, la Camera deve oggi dichiarare la sindacabilità delle affermazioni del deputato Sgarbi non per evitare un'altra condanna in sede europea ma per non ledere i princìpi elementari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in cui tutti crediamo, non solo a parole.
Last but not least: è di recente entrata in vigore la legge n. 140 del 2003. Non più solo la giurisprudenza della Corte costituzionale; non più solo l'orientamento della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo: ma ora anche la legge impone di cercare un vero flesso funzionale delle affermazioni contestate con l'attività parlamentare: ebbene questa ricerca nel caso in esame ha un esito chiaramente negativo. Il dottor Lo Forte non è un parlamentare e non ha accesso al dibattito politico-parlamentare; il paragone tra le sue scelte professionali e quelle dell'ex-senatore Giorgianni, di per sé estemporaneo e avventuroso, non concerne in alcun modo il nostro Parlamento.
Per tali motivi la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Valter BIELLI, relatore.


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