Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Giancarlo CITO, deputato nella XIII legislatura, con riferimento a un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Taranto (procedimento n. 3667/96 RGNR). In relazione ad alcuni dei capi d'imputazione contestati al Cito la Giunta ha unanimemente ritenuto di dover restituire gli atti all'interessato poiché in essi vi è riferimento a condotte non riconducibili al concetto di opinione espressa - così come definito in attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dall'articolo 3, comma 1, della recente legge n. 140 del 2003 - e dunque a fatti inidonei a radicare una competenza della Giunta.
I fatti su cui la Giunta riferisce - invece - sono quelli contenuti in una denuncia-querela di Giacomo Comegna, all'epoca dei fatti amministratore unico della società sportiva «Taranto Calcio 1906». A seguito della denuncia sono stati elevati nei confronti del richiedente, tra gli altri, i seguenti capi d'imputazione: h) (fatti commessi a Taranto il 12 settembre 1997) l'avere riferito «nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sala di un albergo cittadino, andata in onda sulla emittente televisiva SUPER 7 lo stesso giorno nel telegiornale delle 14, circostanze non corrispondenti al vero dichiarando che la "Taranto Calcio 1906" era ancora debitrice di somme nei confronti del comune di Taranto per l'uso dello stadio negli anni precedenti, laddove la predetta società, allo stato, è sì debitrice per questo titolo, ma di somme inferiori rispetto al maggior credito vantato sempre nei confronti del comune di Taranto per spese di gestione e manutenzione, mai ristorate, così screditando l'immagine della «Taranto Calcio 1906», la sua solidità finanziaria, la capacità economica di far fronte agli impegni assunti con specifico riguardo all'uso dello Stadio "Erasmo Iacovone" e la stessa capacità operativa degli amministratori»; l) perché «nel corso di una edizione straordinaria della trasmissione televisiva "Monitor", andata in onda sull'emittente SUPER 7 il 30 luglio 1997, facendo riferimento ai responsabili della Taranto Calcio 1906 e, in particolare a Comegna Giacomo li definiva "carogne", "vigliacchi", "vermi", "quattro luridi cialtroni", nonché attribuiva loro di avere esercitato "pressioni" presso la Lega Calcio, così offendendone la reputazione e screditandone l'integrità morale».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 9 luglio 2003, ascoltando anche Giancarlo Cito.
Dall'esame è emerso che le affermazioni di Giancarlo Cito si inseriscono nel contesto di una forte polemica incentrata sulla gestione della società Taranto Calcio 1906, sulle sue pretese inadempienze e sulla cattiva gestione degli impianti dello stadio «Erasmo Iacovone» di Taranto, polemica in primo piano sui quotidiani locali.
Nella sua audizione, il Cito ha specificato che la polemica aveva avuto specifici risvolti parlamentari. Infatti, per un verso egli aveva presentato - nel novembre del 1996 - un'interrogazione concernente proprio la supposta mala gestio della società Taranto calcio 1906. Per l'altro, egli aveva sporto una denuncia per calunnia a carico del Comegna e di altre persone le quali a loro volta lo avevano precedentemente denunziato per altri fatti, concernenti le valutazioni dell'agibilità dello stadio di Taranto. Poiché la denuncia del Cito era stata archiviata su richiesta del pubblico ministero, dottor Pietro Argentino, egli aveva presentato interrogazioni anche sulla condotta professionale del dottor Argentino.
Orbene, è apparso alla Giunta che gli atti di sindacato ispettivo che concernono il menzionato magistrato non abbiano alcuna attinenza con la fattispecie all'esame.
È invece pertinente il richiamo all'interrogazione n. 4-05051 nella XIII legislatura (il cui testo si ritiene utile allegare in copia) in cui l'onorevole Cito sollecitava il Ministro della giustizia a verificare se le sue denunce fossero o meno oggetto di una sorta di benevola distrazione da parte della procura pugliese. In tale atto sono contenuti concetti sostanzialmente analoghi a quelli oggi imputati al Cito.
Sicché, all'unanimità la Giunta ha ritenuto sussistente il nesso funzionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 per quanto concerne il capo h) del decreto di rinvio a giudizio.
Quanto invece al capo l), taluni componenti hanno ritenuto che le dichiarazioni dell'onorevole Cito consistano in inqualificabili espressioni che non si conciliano con l'ambiente parlamentare. Ma la maggioranza della Giunta è andata di contrario avviso.
Per tali motivi, la Giunta - con due distinte votazioni - ha deliberato, all'unanimità sul capo h) e a maggioranza sul capo l), nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore.
ALLEGATO
CITO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
è legittimo nutrire numerosi dubbi sulla regolarità di gestione della società di calcio professionistica di Taranto, la «Taranto Calcio 1906 srl», sia in base alle notizie che si evincono dagli organi d'informazione sia per conoscenza diretta dell'interrogante;
la citata società ha dichiarato ufficialmente una situazione debitoria di un miliardo e duecento milioni di lire, mentre poi dalle notizie di stampa si è appreso che il debito ammonterebbe a circa due miliardi e settecento milioni di lire;
a fronte di tale situazione debitoria, la società non ha mai indetto l'assemblea straordinaria per procedere al ripianamento del bilancio, si è limitata ad indire un'assemblea ordinaria che ha fatto andare deserta, ha proceduto alla nomina di un nuovo presidente senza consultare i soci, ed ha continuato ad operare ignorando del tutto i soci di minoranza;
la gestione contabile della citata srl sembra essere contrassegnata da numerosi gravi ritardi e inadempienze riguardo al regolare pagamento di emolumenti e contribuzioni a giocatori e dipendenti, all'uso sistematico di assegni postdatati su conti correnti estranei alla srl stessa, a una serie di irregolarità per le quali si configurerebbe, tra l'altro, la ipotesi di falso in bilancio;
non si ha notizia di accertamenti effettuati o in atto da parte degli organi inquirenti locali, nonostante l'ampia pubblicità che l'informazione fornisce sulle vicende societarie e sugli atti degli amministratori in carica;
sarebbe opportuno e urgente che venisse svolta una accurata indagine sulla corretta gestione della «Taranto Calcio 1906 srl»m considerata la valenza sociale che l'attività sportiva, a livello professionistico, riveste per la città di Taranto, e per la tutela dei diritti dei soci di minoranza, dei giocatori e dei dipendenti della citata società -:
se non vi siano state al riguardo e per quali motivi, omissioni da parte della locale procura della Repubblica presso il tribunale competente.(4-05051)
(6 novembre 1996).
Risposta del Governo. - L'onorevole Cito, premesso che sulla base dell'informazione giornalistica e della propria diretta conoscenza sarebbe emersa una gestione non trasparente della società di calcio «Taranto Calcio 1906 srl» e che non risultava avviata alcuna indagine in merito da parte dell'autorità giudiziaria locale, chiede al Ministro di grazia e giustizia se non ritenga opportuno accertare con apposita ispezione se vi siano state al riguardo, e per quali motivi, omissioni da parte della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, opportunamente interpellata, comunica che:
il 2 novembre 1996 è pervenuto all'Ufficio un esposto dell'onorevole Cito in merito alla locale società calcistica;
in pari data l'esposto è stato assegnato, con modalità automatiche, al magistrato di turno;
sono state disposte indagini a mezzo del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza, all'esito delle quali verranno prese le ulteriori decisioni processuali.
Giova ricordare che il vigente termine per le indagini preliminare e di sei mesi, prorogabile su richiesta motivata del PM.
Sulla base delle informazioni acquisite, non appare necessario, allo stato, disporre apposita ispezione da parte del Ministro di grazia e giustizia per accertare quale sia stato l'operato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.
Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.
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