Onorevoli Colleghi! - A nome dei componenti della Giunta risultati in minoranza nella seduta dell'11 giugno 2003, riferisco su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Bari (proc. n. 1159/98 RGNR - n. 3187/99 RGGIP). La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela della dottoressa Santella Bombina.
I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani» del 15 e 16 gennaio 1998. Per come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Sgarbi addebitava alla dottoressa Santella fatti determinati e usava linguaggi offensivi della sua reputazione di magistrato. In particolare, tra l'altro, il deputato Sgarbi così si esprimeva: «...è arrivato un documento inaudito... tale B. Santella non sa ciò che le compete»; e, ribadendo il suddetto documento alla vista dei telespettatori e riferendo che si trattava di un provvedimento col quale il giudice Santella respingeva l'istanza di revoca dell'arresto richiesto per il Cito, proclamava: «ma sarà una stronzata sovrana! Eccola qua!»; egli inoltre proseguiva, ricorrendo talora ad apparente ironia e sempre in un contesto connotato di saccenteria dispregiativa della professionalità del giudice, sottolineando che la «gippa Santella» ... «questa illuminata magistrata ha fatto buoni studi grammaticali, però non sa bene quello che deve fare»; salvo poi a pretendere - prosegue il capo d'imputazione - di impartirle - con incoerenza presuntamente ironica ma non meno offensiva - una lezione di grammatica con cui dopo avere spiegato che il soggetto non può essere diviso dal complemento di specificazione, aggiungeva a chiosa «A scuola! La grammatica! Altro che il diritto».
Per tali dichiarazioni, il deputato Sgarbi è stato condannato dal tribunale penale di Bari a 1.000 euro di multa oltre che a 43.000 euro di risarcimento del danno morale nei confronti della parte civile. L'appello è attualmente pendente.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta dell'11 giugno 2003, invitando anche il deputato Sgarbi a essere ascoltato, facoltà di cui egli non si è avvalso.
Orbene, l'esame ha chiarito che le affermazioni del deputato richiedente si riferiscono alla vicenda giudiziario-parlamentare che ha coinvolto Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura. Questi risultava indagato in un procedimento penale per concorso in turbativa d'asta e concorso in concussione e fu oggetto di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare restrittiva inoltrata alla Camera dalla dottoressa Bombina Santella.
Senonché, mentre pendeva la richiesta presso la Camera dei deputati, i coimputati del Cito - nei cui confronti la misura cautelare era stata eseguita - si videro revocare gli arresti per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. Sicché il difensore del Cito avanzava anch'egli alla dottoressa Santella un'istanza di revoca del provvedimento restrittivo. A tale richiesta, il magistrato opponeva che non si poteva revocare ciò che non era mai stato eseguito e quindi ne rinviava l'esame. Nel frattempo - nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 1998 - la Camera deliberava il diniego dell'autorizzazione all'arresto per Cito.
Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse a chi scrive inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio - tra i più recenti - i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e nn. 4, della XIV).
Del resto, la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione copre anche attività di critica e di denuncia del parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare. Tale sicuramente era la richiesta d'arresto dell'allora deputato Cito (doc. IV, n. 9 - XIII legislatura) che poi l'Assemblea respinse - come accennato - nella seduta del 25 febbraio 1998. Indubbiamente offensive se prese isolatamente, le frasi in questione - quindi - devono essere inquadrate nel dibattito parlamentare inerente alla richiesta inoltrata dal GIP, dottoressa Santella. Anche la nuova legge (n. 140 del 2003) stabilisce che gli atti di denuncia politica connessi con l'attività parlamentare sono insindacabili e tale connessione è qui evidente, tanto più che l'onorevole Sgarbi prese la parola in dichiarazione di voto nella citata seduta del 25 febbraio 1998.
Per tali motivi, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Sergio COLA, relatore per la minoranza.
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