Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Alberto ACIERNO, deputato nella XIII legislatura, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre - ( proc. n. 11658/01 RGNR).
Il procedimento penale è iniziato a carico dell'onorevole Acierno in seguito ad una denuncia-querela di Antonino Macaluso, deputato dalla VI alla X legislatura. Quest'ultimo ha denunciato all'autorità giudiziaria il deputato richiedente perché, nel corso di un incontro con alcuni iscritti al partito della Fiamma tricolore, avvenuto in data 25 maggio 2001 nel comune di Giarre (CT), veniva informato che, alcuni giorni prima delle elezioni nazionali del 13 maggio 2001, il deputato Acierno alla presenza di più persone aveva affermato che: «l'onorevole Antonino Macaluso non ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia Occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto anche egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione». Acierno continuava poi dichiarando che il Macaluso «aveva ricevuto dal Lo Porto un compenso in denaro». Tanto risulta dal capo d'imputazione.
La Giunta aveva esaminato il caso dapprima nelle sedute del 9 aprile e 14 maggio 2003, ascoltando l'onorevole Acierno e ritenendo le dichiarazioni oggetto del procedimento in titolo riconducibili alla funzione parlamentare. Ciò in considerazione del fatto che erano prossime le elezioni politiche e che nella sua veste di parlamentare uscente l'Acierno partecipava alla vita politica del suo collegio e in particolare al momento di essa che più strettamente si connette al costituirsi della rappresentanza, vale a dire la preparazione delle liste elettorali. Per questi motivi la Giunta aveva proposto a maggioranza che l'Assemblea deliberasse nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Senonché nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2003 è stato deliberato un rinvio alla Giunta della questione, motivato sulla base di una richiesta di un presidente di gruppo su cui ha concordato la relatrice.
Nella seduta del 19 novembre 2003, i componenti la Giunta sono tornati ad esaminare la questione, alla luce sia di rilievi inviati dall'onorevole Macaluso, sia di una nuova audizione dell'onorevole Alberto Acierno.
Antonino Macaluso - oltre a non ritenere la fattispecie riconducibile all'articolo 68, primo comma della Costituzione - ha formulato in sostanza una suggestiva tesi, secondo la quale la Camera, nel deliberare l'insindacabilità delle accuse mosse nei suoi confronti (qualificabili come corruzione o come appropriazione indebita), porterebbe l'autorità giudiziaria a prendere atto del loro contenuto e a procedere contro di lui per il fatto e contro l'ex deputato Lo Porto per concorso nel medesimo. Ma a quel punto - dimostrata la falsità dell'accusa - il Macaluso denuncerebbe l'Acierno per calunnia.
Dal canto suo, nuovamente intervenendo presso la Giunta, l'onorevole Acierno ha respinto con sdegno l'addebito di aver pronunciato l'accusa pubblica nei riguardi del Macaluso. Del resto - ha sostenuto - l'accordo elettorale per la circoscrizione Sicilia nel 2001 tra la «Casa delle libertà» e la Fiamma tricolore fu stipulato alla luce del sole ed ebbe larga risonanza sui quotidiani. Non si capisce quindi perché mai vi dovrebbe essere stato un accordo corruttivo tra l'allora deputato Lo Porto e un esponente della Fiamma tricolore per impedire a quest'ultima di presentare proprie liste.
Nella seduta del 3 dicembre 2003, il relatore ha avanzato una proposta di sindacabilità basata sul rilievo che - avendo smentito l'onorevole Acierno di aver mai pronunciato le parole ascrittegli - la Giunta non avrebbe potuto dichiarare l'insindacabilità di affermazioni non rese.
Pur in astratto fondato tale rilievo, esso è stato considerato non pertinente al caso in esame giacché il capo d'imputazione elevato a carico dell'Acierno contiene un addebito effettivo sul quale la Giunta ha il dovere di pronunciarsi. La proposta del relatore è stata dunque respinta ed è stata ritenuta persistente la validità delle motivazioni a suo tempo addotte per l'insindacabilità: le frasi dell'onorevole Acierno sono da ricondursi alla sua attività politico-parlamentare perché le elezioni di cui si trattava erano quelle per l'elezione della Camera; i protagonisti della disputa erano tutti parlamentari in carica o cessati; la controversia si svolgeva nella circoscrizione elettorale dell'Acierno e del Lo Porto e che era stata del Macaluso. Si tratta di elementi concordi che fanno ritenere squisitamente politico-parlamentare l'intero contesto della vicenda.
Per tali motivi la Giunta propone a maggioranza che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, relatore
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