Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (proc. n. 28044/98 RG) originato da un atto di citazione depositato dal giudice per le indagini preliminari di Milano, dottor Maurizio Grigo.
In particolare il deputato Sgarbi è stato citato per alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani», nella puntata del 17 giugno 1994, nonché per la rappresentazione iconografica data del dottor Grigo sempre nella medesima trasmissione. Per come i fatti vengono descritti nell'atto di citazione, la trasmissione in oggetto iniziava con l'esposizione alla telecamera di un topo di aspetto «particolarmente ripugnante», dal cui petto sporgeva «un cuore pulsante aperto, rossastro e sanguinolento». A questa copertina grafica, seguiva, sempre secondo l'atto di citazione, un lungo soliloquio del deputato Sgarbi, nel corso del quale il dottor Grigo veniva indicato tra l'altro come: «esempio tipico di uomo spregevole perché senza cuore - a differenza anche del peggiore degli assassini! - di magistrato criminale, di magistrato prevaricatore del diritto alla difesa, capace solo di provvedimenti assurdi, meritevole di arresto per violenza contro l'umanità e per incitazione alla pena di morte, portatore di un nome da non dimenticare - odiandolo e disprezzandolo, evidentemente - ed affetto da delirio di onnipotenza».
La Giunta, che ha esaminato la questione nelle sedute del 6 marzo e del 1o aprile 2003 durante le quali - pur regolarmente convocato - il deputato Sgarbi non è intervenuto.
Nel corso del dibattito è emerso che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, sia pur genericamente collegate a temi di pubblico dibattito, non hanno alcun nesso con atti parlamentari tipici. È chiaro pertanto che il caso attuale esorbita dai limiti di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità così come fissati non solo in una giurisprudenza di merito largamente prevalente ma anche e soprattutto in un costante e noto indirizzo della Corte costituzionale che proprio nell'autunno del 2002 (sentenze n. 421, 435, 448, 508 e 521) è tornata ad annullare deliberazioni della Camera viziate da un palese eccesso di potere. Da ultimo, è necessario segnalare che proprio di recente l'interpretazione eccessivamente ampia data in altri casi dalla Camera alla regola dell'insindacabilità ormai ha trovato censure anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti - in ben tre sentenze (casi A. vs. United Kingdom, Cordova vs. Italy 1 e Cordova vs. Italy 2) - ha statuito che può conciliarsi con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che prevede il diritto di tutti a un equo processo innanzi a un tribunale imparziale) solo un'applicazione assai ristretta dell'insindacabilità, che equivale a una completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell'esercizio del mandato parlamentare, altrimenti l'impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell'uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo.
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell' esercizio delle sue funzioni.
Francesco CARBONI, relatore per la maggioranza
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