Onorevoli Colleghi! - Con lettera in data 26 luglio 2002 indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Stefano Stefani ha chiesto che la Camera si pronunci in ordine alla insindacabilità dei fatti a lui ascritti in un procedimento penale nel quale egli è imputato «del reato previsto e punito dall'articolo 594 c.p. perché offendeva l'onore ed il decoro di Apolloni Daniele proferendo, mentre stava passando in via del Vicario, nella parte di collegamento tra Montecitorio ed il Palazzo dei Gruppi, allorché incrociava l'Apolloni, le seguenti testuali parole: «ma guarda chi si vede! ... Apolloni ... il pezzo di merda ... il Giudice mi ha detto che si può chiamarlo pezzo di merda» ... In Roma, il 31 maggio 2000».
La Giunta per le autorizzazioni, acquisita la missiva dell'onorevole Stefani datata 18 dicembre 2001, esaminato il caso nelle sedute del 28 gennaio, del 19 febbraio (in cui l'onorevole Stefani ha riferito sui fatti) e del 20 marzo 2003, ha accertato quanto segue.
L'espressione dell'onorevole Stefani deve essere inquadrata nell'ambito dell'aspra polemica scaturita dalle dimissioni dell'onorevole Apolloni dal Gruppo parlamentare della Lega Nord, per aderire al Gruppo parlamentare dell'UDEUR.
In particolare, il 17 dicembre 1999, nel corso di un comizio tenutosi in provincia di Vicenza l'onorevole Stefani, iscritto al Gruppo leghista, aveva rivolto all'onorevole Apolloni un'espressione del tutto identica a quella oggetto del presente esame da parte dell'Assemblea. Il procedimento che ne era derivato era stato tuttavia archiviato dal Giudice delle indagini preliminari di Vicenza con ordinanza del 19 maggio 2000. Quel Giudice aveva infatti aderito alla richiesta del Pubblico Ministero, il quale aveva ritenuto che «Le frasi pronunciate dall'indagato, seppur apparentemente offensive, non possono non essere valutate nell'ambito di un acceso dibattito politico, avente ad oggetto fatti e situazioni politiche che notoriamente determinano in seno ad un gruppo o partito un clima aspro e teso di conflitto, tale da innalzare la soglia di «tollerabilità» delle espressioni usate per esprimere le proprie opinioni, rientrando pertanto quelle espresse dall'indagato nell'ambito del cosiddetto diritto di critica politica e pertanto non costituendo le stesse reato».
La Giunta ha dunque preso atto che le considerazioni sopra citate hanno portato all'archiviazione di un procedimento penale, relativo ad un fatto identico a quello di cui oggi l'Assemblea è chiamata a valutare l'insindacabilità.
Questa identità dell'oggetto ha permesso alla Giunta di ritenere che anche l'espressione oggetto del presente giudizio di insindacabilità possa essere fatta rientrare nell'indispensabile diritto di critica e denuncia riconosciuto al parlamentare. La Giunta ha inoltre ritenuto sussistente il nesso funzionale tra l'affermazione dell'onorevole Stefani e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, essendo quell'espressione riconducibile ad una opinione politica collocata in un preciso momento sia del confronto politico svoltosi all'interno della Camera, sia della vita stessa dei Gruppi parlamentari.
In base a queste considerazioni la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a larga maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'onorevole Stefani.
Giovanni Giulio DEODATO, relatore.
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