Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Palermo (il procedimento n. 3099/97 RGNR).
Il procedimento è iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela di Manlio Mele, sindaco di Terrasini all'epoca dei fatti, per aver offeso - come recita il capo d'imputazione - nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» trasmessa da «Canale 5», il 12 marzo 1997, - la reputazione del Mele. Il deputato Sgarbi nell'indicata trasmissione pronunciava le seguenti espressioni: «Terrasini, luogo bello e dimenticato, e dimenticato anche da noi dopo che ne avevamo parlato tanto, per quella tragedia che toccò la vita e anche gli affetti del maresciallo Lombardo» - «Rimangono la moglie e i figli, a Terrasini, dopo che, inspiegabilmente, ma per una ragione che è l'opposto di quello che si è voluto insinuare, cioè non per sentirsi asservito alla mafia e scoperto, ma perché sputtanato pubblicamente, umiliato e offeso in una trasmissione televisiva dall'ex sindaco di Palermo Orlando, spalleggiato poi dal piccolo sindaco non so se ancora esistente e reggente o cacciato, di Terrasini, c'è stato un referendum, non ho capito poi perché, se non perché la mafia c'è e sappiamo da che parte sta, non si è stabilito di cacciare quel sindaco, il quale in società con Leoluca Orlando, infamò il maresciallo Lombardo e disse: quello è amico della mafia e quello si uccise, quello si è ucciso è stato ucciso in diretta...». Nel capo di imputazione si attribuisce poi allo Sgarbi l'aver affermato l'esistenza «di collegamenti fra Mele Manlio e la mafia, nonché di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal detto Mele e la morte del maresciallo Lombardo».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 5 febbraio 2003. Alla maggior parte dei componenti intervenuti è sembrato che tali affermazioni fossero di carattere squisitamente politico e che attenessero al confronto - assai acceso - che si è avuto nel nostro Paese sui modi e sulle strategie di contrasto della criminalità mafiosa. Né il fatto che il deputato Sgarbi si sia riferito a un contesto locale è sufficiente a rovesciare questo assunto, dati anche i precedenti della Giunta (vedi i docc. IV-quater nn. 31 (Paolone), 127 (Pezzoli) e 164 (Di Fonzo) nella XIII legislatura e n. 24 (Rizzi) e 64 (Paolone) nella XIV legislatura) fatti propri dall'Assemblea. Tanto più alla luce del fatto che il suicidio del maresciallo Lombardo non fu un episodio limitato alla cronaca locale ma ebbe larga risonanza sul piano nazionale. L'onorevole Sgarbi esercitò pertanto il suo diritto di critica.
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Postilla: Dopo che la Giunta aveva deliberato di avanzare l'anzidetta proposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, la corte d'appello di Palermo ha trasmesso gli atti ai fini di una deliberazione. Da tali atti si è appreso che il tribunale ha assolto l'onorevole Sgarbi per le frasi relative al maresciallo Lombardo mentre lo ha condannato a una pena pecuniaria per le frasi sui pretesi collegamenti tra Mele e la mafia. Tanto per completezza si espone con la precisazione che la documentazione pervenuta non comporta la necessità di una nuova deliberazione della Giunta, giacché questa si è pronunciata su un ambito di contestazioni più ampio rispetto a quelle attualmente rimaste in piedi. L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare sulla proposta della Giunta nella sola parte relativa alle affermazioni del deputato Sgarbi di cui questi è ancora chiamato a rispondere.
Sergio COLA, relatore
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