Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma (il procedimento n. 29647/00 RGNR - già n. 691/99 RGNR - procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta).
La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela del dottor Giancarlo Caselli.
I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese nel corso di un dibattito promosso dal Movimento per i diritti civili e dall'Associazione per la giustizia e il diritto avente a oggetto la modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e le alternative alla giustizia ingessata, i cui contenuti venivano riportati dall'agenzia ANSA, in data 30 luglio 1997, con il titolo «Sgarbi: Caselli (sedotto) dai pentiti. Nel corso di tale dibattito il deputato Sgarbi dichiarava che: «il procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli non è un magistrato che [aggiusta] i pentiti, è lui ad essere [aggiustato], [sedotto]». Nella denuncia-querela sporta nei confronti dell'onorevole Sgarbi il dottor Giancarlo Caselli ha chiesto di procedere nei confronti del deputato per diffamazione.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 28 gennaio 2003, nella quale Vittorio Sgarbi è intervenuto per offrire chiarimenti e delucidazioni.
Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio tra i più recenti - i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e n. 4 della XIV).
Del resto, la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione copre anche attività di critica e di denuncia del parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare. Tale sicuramente era la questione della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che, introdotta in un primo tempo dalla legge n. 267 del 1997 - poi dichiarata in parte incostituzionale (v. la sentenza n. 361 del 1998) - è stata in un secondo tempo oggetto di un'accesa discussione parlamentare che ha condotto infine alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione.
Deve essere inoltre notato che le dichiarazioni del deputato Sgarbi concernevano più specificamente il tema del valore delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel quadro della formazione della prova. Anche tale specifico profilo è stato oggetto di esame parlamentare nell'ambito delle proposte di legge avanzate nella XIII legislatura, volte a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale.
Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Sergio COLA, relatore
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