Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma originato da un atto di citazione depositato dal dottor Giancarlo Caselli.
In particolare lo Sgarbi è stato citato per alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani, nella puntata del 28 aprile 1993. Per come risulta dall'atto di citazione, il deputato Sgarbi, tra l'altro, avrebbe affermato: «Ha detto bene Curcio, fondatore delle Brigate Rosse, che se l'Italia avesse avuto quest'azione dei giudici e della mafia venti anni fa, non sarebbe stata utile l'azione delle Brigate Rosse, perché quello che avviene è una seconda forma di terrorismo e Andreotti è anch'egli vittima del terrorismo-terrorismo che è fatto di un comunismo morto ovunque che trionfa nel nome di alcuni giudici che sembrano difendere valori contro la democrazia, mentre mandano davanti al tribunale - ridicolmente e senza prove - Andreotti. E allora onore al liberale Compagna - che finisce oggi la sua militanza in quel partito - che ha avuto il coraggio di dire a Caselli che se c'è qualcuno che aiuta la mafia è il giudice Caselli. Loro - loro sono diventati complici dei mafiosi e fanno il gioco fino in fondo che la mafia gli impone. Ed ecco allora questo che ha dichiarato Compagna. Dice: "non è Andreotti ad aggiustare i processi, è Caselli ad aggiustare le deposizioni". Lo ha detto ed io lo sottoscrivo fino in fondo».
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute dell'8 novembre e del 4 dicembre 2002.
Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio - tra i più recenti - i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e i doc. IV-quater nn. 4, 46 e 48 della XIV legislatura).
Il nesso delle dichiarazioni in questione con l'attività parlamentare, del resto, appare evidente se si rammenta che esse attenevano alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Andreotti, avanzata dalla procura della Repubblica di Palermo nel 1993. Tale richiesta fu ampiamente dibattuta presso il Senato e infine concessa, anche su invito dello stesso senatore Andreotti. È noto poi che successivamente, a seguito del processo di primo grado presso il tribunale di Palermo, il senatore Andreotti è stato assolto, fatto quest'ultimo anch'esso riportato dagli organi d'informazione con grande risonanza e oggetto di ampi commenti. È chiaro, quindi, che le accuse rivolte al dottor Caselli, anche se in ipotesi fossero diffamatorie, vanno collocate nell'ambito delle attività divulgative connesse alla funzione di parlamentare che è riconducibile all'attività politica parlamentare intesa in senso lato, anche posta in essere extra moenia.
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Vincenzo FRAGALÀ, relatore.
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