Doc. IV-quater, n. 46





Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento civile definito nei suoi confronti dal tribunale di Ferrara in seguito a una citazione del dottor Gherardo Colombo e attualmente in fase d'appello.
Il procedimento trae origine dalla puntata della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 27 marzo 1998.
In occasione della citata trasmissione televisiva, l'onorevole Sgarbi ebbe a pronunciare tra l'altro le seguenti frasi: «La puntata di oggi è sul procuratore generale Mele, oggi difendo il procuratore generale Mele, perché? Perché lo conosco. Lo conosco e mi pare meglio di gran parte di quelli che lo stanno inquisendo, se non di tutti. [...] posso dare i voti? Tutti sufficienti. Perché il mio conteggio dà l'insufficienza - come ho fatto così - dall'uno al nove (quella è l'insufficienza), dal dieci all'infinito tutti sufficienti [...] do alla Boccassini nove e mezzo e a Colombo nove e mezzo, a Mele 329, rispetto a loro. Questo è il mio punteggio. Sono magistrati. Se io fossi al concorso darei questo punteggio. Tutti positivi, tutti promossi, però uno con nove e mezzo [...] sentite questo passaggio: quando ci fu la prima domanda di Mele per diventare procuratore generale, incredibilmente, il CSM con un'azione irrituale, ascoltò Ilda Boccassini e ascoltò Gherardo Colombo. Essendo che loro erano i magistrati milanesi buoni, belli e bravi e Mele per loro un nemico cioè uno che aveva fatto le cose che a loro non sembravano giuste [...] la loro dichiarazione al CSM fece sì che Mele non fosse nominato. Allora, guardate bene: la Boccassini e Colombo bloccano la strada a Mele, ma la Boccassini con chi aveva lavorato negli anni scorsi? Con Cardella, amica di Cardella. È Cardella oggi che apre l'inchiesta su Mele [...] capite perché mi tocca difendere Mele? Perché non mi piacciono queste azioni [...] togliere quelli che non sono della stessa razza, che non sono dello stesso gruppo, della stessa casta, cioè prendere quelli del 396, 125, 220 per sostituirli con quelli del nove e mezzo! Questa è la logica». A seguito di queste dichiarazioni e di altre cui si fa riferimento nell'atto di citazione il dottor Colombo, sentitosi diffamato ha - per l'appunto - intrapreso un'azione civile contro il deputato Sgarbi.
Con sentenza n. 918 del 10 luglio 2001, il tribunale civile di Ferrara ha ritenuto Vittorio Sgarbi responsabile dell'illecito addebitatogli, condannandolo al risarcimento dei danni morali e materiali.
Nella pronuncia del 10 luglio 2001, emanata dal tribunale di Ferrara, si legge tra l'altro: «La Corte costituzionale inoltre contrariamente a quanto sostenuto da Vittorio Sgarbi, ha affermato in più occasioni che, qualora si tratti di opinioni espresse dal parlamentare al di fuori del Parlamento, il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare consiste non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione di tale attività. Occorre pertanto che nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche. Alla stregua di tale ormai costante orientamento si deve escludere dunque che sia coperta dall'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico [...] Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, ritiene il tribunale che le espressioni usate dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva di cui si discute in causa non rientrino nell'ambito della prerogativa costituzionale prevista dall'articolo 68, comma 1 della Costituzione. Non si tratta invero indubbiamente di espressioni usate da Vittorio Sgarbi in atti parlamentari tipici (quali interpellanze, interrogazioni, mozioni, ecc.), ma nel corso di un programma televisivo, nel quale il convenuto prestava dietro corrispettivo la propria attività privatistica di conduttore, e quindi in un contesto del tutto avulso da ogni connotazione istituzionale. [...].»
La maggioranza dei componenti la Giunta espressisi sul punto non ha concordato con questi argomenti, ma anzi ha ritenuto validi gli argomenti addotti nel DOC. IV-quater n. 146 della XIII legislatura e nel DOC. IV-quater n. 4 della XIV legislatura. È chiaro infatti che il tema toccato dal deputato richiedente è quello della giustizia e dell'attività dei magistrati, argomento oggetto di perdurante polemica politica e di dibattito parlamentare. Nel rilasciare le dichiarazioni in questione il deputato Sgarbi ha pertanto esercitato il suo legittimo diritto di critica politica.
Per il complesso delle esposte ragioni la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Aurelio GIRONDA VERALDI, relatore.


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