Doc. IV-quater, n. 45





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente l'onorevole Carlo Taormina con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (proc. n. 3489/02 RGNR) in seguito ad una querela sporta dai dottori Antonio Patrono, Antonietta Carestia, Elisabetta Rosi, Vittoria Stefanelli e Giuseppe Cascini, magistrati addetti - al tempo dei fatti - all'ufficio legislativo del ministero della giustizia.

Il procedimento trae origine da alcune dichiarazioni rese dal deputato richiedente in ordine alla vicenda della sostituzione dei magistrati querelanti nel predetto ufficio a opera del ministro della giustizia, senatore Castelli.

Per come le affermazioni gli vengono attribuite nel capo d'imputazione, il deputato Taormina avrebbe dichiarato: «I magistrati applicati al ministero della giustizia sono tecnicamente fuori ruolo. Cioè non sono più magistrati, ma dipendenti del ministero, subordinati gerarchicamente al ministro. Se non sono d'accordo debbono andarsene. Fra l'altro credo che ci siano responsabilità anche di carattere penale, perché quei magistrati hanno violato il principio di riservatezza. E dunque Castelli ha fatto benissimo a licenziarli». Sempre secondo il capo d'imputazione, tali frasi venivano «riportate» e quindi a lui direttamente attribuite all'interno dell'articolo pubblicato in data 5 ottobre 2001 a pagina 15 del quotidiano «Corriere della Sera» e intitolato «Taormina: è giusto licenziare quei giudici così poco riservati». Per tali fatti al deputato richiedente è contestato il delitto di diffamazione aggravata.

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 1o ottobre 2002, ascoltando il deputato Taormina e deliberando nella seduta del 16 ottobre 2002.

Nel corso dell'esame - consistito anche nell'esame della documentazione prodotta dall'interessato - è emerso che le parole attribuite all'onorevole Taormina rientrano nel contesto di una vicenda sviluppatasi parallelamente all'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica del trattato di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la Svizzera (cosiddetta legge sulle rogatorie internazionali). Era accaduto che l'ufficio legislativo del ministero della giustizia aveva steso un parere in ordine al predetto disegno di legge. Tale parere era venuto nel possesso del senatore dei Democratici di sinistra Guido Calvi, il quale nella seduta delle Commissioni 2a e 3a riunite del Senato aveva chiesto conferma al sottosegretario Valentino dell'esistenza del parere medesimo. Il senatore Valentino, nella medesima seduta del 2 ottobre 2001, aveva negato la circostanza. Nella successiva seduta dell'Assemblea del Senato del 2 ottobre 2001 il senatore Calvi aveva nuovamente sollevato la questione, affermando che il parere esisteva, che esso era assai critico del contenuto del disegno di legge e ne aveva fatto motivo di una questione sospensiva in base all'articolo 93 del Regolamento del Senato. Ne era nata una discussione presso quel ramo del Parlamento terminata con la votazione della questione sospensiva, respinta dal Senato nella medesima seduta del 2 ottobre 2001.

In seguito a ciò si è appreso dalla stampa quotidiana (cfr. La Stampa del 4 ottobre 2001 e il Secolo d'Italia del 5 ottobre 2001) che i magistrati che avevano redatto il parere erano stati sostituiti. A questa sostituzione si riferiscono dunque le affermazioni contestate al deputato Taormina.

In seno alla Giunta si è formata la convinzione che l'onorevole Taormina abbia esercitato legittimamente un suo diritto di valutazione e commento, come parlamentare, in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, le quali hanno avuto anche un formale risvolto parlamentare. Si è pertanto ritenuto nel contesto dei giudizi espressi dai componenti della Giunta che le parole del deputato richiedente rientrino nel quadro di quelle attività che possono senz'altro definirsi prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato parlamentare, visto anche il dimostrato collegamento funzionale tra le parole oggi ascritte al deputato e interventi svoltisi in formali sedi del Parlamento. Per questo, la Giunta stessa, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Aurelio GIRONDA VERALDI, relatore


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