Doc. IV-quater, n. 37





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Roma (il procedimento n. 13689/97 RGNR).
La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela del dottor Gian Carlo Caselli. Quest'ultimo ha denunciato all'autorità giudiziaria il deputato richiedente per avere diffuso la notizia, attraverso l'agenzia ANSA, secondo la quale egli stesso avrebbe in precedenza denunciato il dottor Caselli per attentato agli organi costituzionali. Tale iniziativa dell'onorevole Sgarbi sarebbe stata motivata dalla pubblicazione sul quotidiano La Repubblica di un commento da parte del Caselli stesso inerente all'approvazione da parte del Parlamento di una legge modificativa dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Tale articolo, apparso in data 24 luglio 1997, era significativamente intitolato: «La mafia abrogata per legge» e conteneva rilievi critici sugli effetti del provvedimento che - secondo il dottor Caselli - avrebbe reso più difficile la raccolta delle prove contro gli elementi della criminalità organizzata. Nella denuncia-querela sporta nei confronti dell'onorevole Sgarbi il dottor Caselli ha chiesto di procedere nei confronti del deputato per calunnia e diffamazione.
Il procedimento a carico dell'onorevole Sgarbi è stato già definito in primo grado dal giudice monocratico del tribunale di Roma. Il magistrato, nell'escludere la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si esprime nei seguenti termini: «Va osservato sul punto che il diritto di manifestazione del pensiero esercitato dal parlamentare, al di fuori delle sue funzioni, ha gli stessi limiti espressi imposti agli altri cittadini. In vero, [un'estensione ulteriore] dell'irresponsabilità del parlamentare contrasta con l'articolo 68 Cost. e con la ratio iuris delle prerogative del Parlamento mediante le quali si è voluto tutelare le funzioni dei membri di tale organo, svolte al fine di concorrere all'esercizio della funzione che l'ordinamento ha assegnato all'assemblea parlamentare. E tali sono la formazione delle leggi, sotto il profilo politico-amministrativo, la collaborazione alla formazione degli altri organi costituzionali, lo svolgimento di funzioni giurisdizionali (Cass. Sez. V 1o marzo 1982 n. 2039). Tale concetto (è stato ribadito anche recentemente) (cfr. Cass. Sez. V 16 dicembre 1997) e fa leva sul concetto dei cd. atti di funzione, quelli compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni) compiuti nei vari organi parlamentari o paraparlamentar[i]».
A parere della maggior parte dei componenti espressisi sul punto l'impostazione di questa pronuncia non è condivisibile, giacché essa intende l'insindacabilità parlamentare in modo troppo ristretto. La garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione in realtà copre anche attività di critica e di denuncia del parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare. Tale sicuramente era la questione della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che, introdotta in un primo tempo dalla legge n. 267 del 1997 - poi dichiarata in parte incostituzionale (v. la sentenza n. 361 del 1998) - è stata in un secondo tempo oggetto di un'accesa discussione parlamentare che ha condotto infine alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione.
Non è evidentemente qui in discussione il diritto del dottor Caselli di esprimere i propri giudizi sull'attività del Parlamento, facoltà questa concessa a tutti i cittadini ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, bensì il quesito se l'iniziativa dell'onorevole Sgarbi costituisca essa un episodio connesso all'esercizio dell'attività parlamentare. Al riguardo la maggioranza della Giunta ha ritenuto di poter dare una risposta affermativa. È ben vero che - come è stato sostenuto da taluno nel corso dell'esame - l'onorevole Sgarbi è propenso ad attribuire a sé una libertà espressiva più ampia di quella che è disposto a riconoscere agli altri, tuttavia ciò non incide sull'ambito di applicazione della prerogativa che ha natura di scriminante di tipo oggettivo, in relazione alla cui portata l'atteggiamento del parlamentare non può rilevare.
Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio - tra i più recenti - i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura).
Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni KESSLER, relatore.


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