Doc. IV-quater, n. 28





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Alfiero Grandi, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Mediaset Spa).
La vicenda trae origine da un'interpellanza presentata dal deputato Grandi e da numerosi altri al Ministro dell'economia e delle finanze (n. 2/00100 del 15 ottobre 2001). In tale atto di sindacato ispettivo - copia del quale è allegata alla presente relazione - premessa una serie di affermazioni circa gli asseriti vantaggi fiscali che il gruppo Mediaset avrebbe tratto dalla legge c.d. Tremonti (la n. 489 del 1994), i presentatori chiedevano, tra l'altro, se il Governo fosse a conoscenza di un'impugnazione presentata dalla Direzione generale delle entrate della Lombardia contro una decisione della Commissione tributaria di Milano favorevole al gruppo Fininvest e se esso non ritenesse di doversi astenere da qualsiasi provvedimento inerente agli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia delle entrate.
In data 19 ottobre 2001, attraverso il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, il Governo rispondeva all'interpellanza. In sede di replica, interveniva lo stesso onorevole Grandi che si dichiarava non soddisfatto della risposta. Successivamente, nella stessa giornata, l'ANSA diffondeva un comunicato in cui riportava i contenuti degli interventi sia in sede di illustrazione che di replica del deputato Grandi sulla predetta interpellanza: «L'interpellanza che abbiamo presentato chiede al Governo se non debba esservi un impegno esplicito da parte sua a non utilizzare la possibilità offerta dall'articolo 12, comma 4, di rimuovere i dirigenti che in questo momento hanno la responsabilità di stare in giudizio (si tratta di un giudizio tributario di secondo grado) a Milano contro l'azienda Mediaset che - secondo la memoria presentata dall'agenzia delle entrate - avrebbe utilizzato impropriamente circa 240 miliardi di sgravi fiscali. [...] Il gruppo Mediaset, con riferimento alla prima legge Tremonti, la n. 489 dell'8 agosto 1994, ha ritenuto di incamerare qualcosa come 240 miliardi di sconti fiscali che secondo l'amministrazione delle entrate non sarebbero dovuti.» E dopo: «Il problema è l'utilizzo che viene fatto da Mediaset della normativa: si tratta di un utilizzo improprio, di un utilizzo rivendicato. Sono in possesso di un'intervista fatta da Confalonieri, che di Mediaset, ovviamente, è una parte importante; egli ha rivendicato l'uso di questa norma nell'interesse del gruppo, fatto che mi pare, sinceramente, molto grave perché si configura, chiaramente, come un atteggiamento imbarazzante per il Governo. Quando si usano le normative pubbliche, ci vorrebbe un atteggiamento più meditato. [...] Noi abbiamo confermato, con l'interpellanza, che, a nostro giudizio, c'è stato un comportamento scorretto da parte del gruppo privato nell'uso improprio di agevolazioni. [...] Quanto poi ad altri elementi, come i caratteri di novità (stiamo parlando di film che sono già stati proiettati e visti tante volte, quindi è difficile contestare il giudizio dell'agenzia delle entrate) e le modalità di calcolo (si è dimenticato che c'erano punti di riferimento negli investimenti pregressi di altre società che sono confluiti in Mediaset Spa), sono state fatte operazioni chiaramente di evasione fiscale - di questo stiamo parlando - da parte di un'azienda del Presidente del Consiglio, il quale ha avuto come consulente l'attuale ministro dell'economia e delle finanze».
Sempre secondo l'atto di citazione, nel pomeriggio del medesimo 19 ottobre 2001, il Grandi rilasciava alla stessa agenzia di stampa la seguente dichiarazione: «Resta del tutto irrisolto il conflitto di interessi che vede il Presidente del Consiglio proprietario di Mediaset, e il Ministro dell'economia, suo consulente in passato, pronti a rimuovere dall'incarico il direttore delle entrate, dottor Massimo Romano, e gli altri dirigenti del Fisco che hanno avuto il coraggio di contestare a Mediaset un'evasione fiscale di circa 240 miliardi, utilizzando a sproposito, guarda caso, le incentivazioni della Tremonti del 1994.»
Dopo che la società Mediaset aveva risposto a tali affermazioni con un comunicato, l'onorevole Grandi replicava ulteriormente: «Il giudice tributario era incompatibile, i film acquistati da Mediaset non erano nuovi e il calcolo sui nuovi investimenti era sbagliato: tradotto, vuol dire che non sono stati pagati 240 miliardi circa di tasse dovuti all'erario».
Per tali affermazioni, in data 6 aprile 2002 la società Mediaset ha notificato all'onorevole Grandi un atto di citazione col quale lo ha convenuto innanzi al tribunale di Roma per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella somma di 500 mila euro. Nell'atto di citazione si riprendono testualmente, ritenendoli diffamanti, i passaggi rispettivamente del primo lancio ANSA e delle due dichiarazioni rilasciate dal deputato.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 7 maggio 2002.
Dal dibattito è emerso chiaramente come le dichiarazioni per le quali l'onorevole Grandi è stato chiamato in giudizio, contenute nei citati tre comunicati stampa, sono sostanzialmente (e per larga parte testualmente) coincidenti con quanto egli ha sostenuto nell'Assemblea della Camera dei deputati il 19 ottobre 2001, in sede di illustrazione e di replica alla risposta del Governo a una sua interpellanza (cfr. il resoconto stenografico dell'Assemblea, copia del quale si allega). Si tratta pertanto in parte di attività tipica della funzione parlamentare e in parte di attività di divulgazione dei contenuti di atti della funzione stessa. Alla luce della lettera dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e della costante interpretazione che di esso dà la Corte costituzionale si tratta di fatti indissolubilmente collegati da un nesso funzionale all'attività parlamentare di Alfiero Grandi e dunque identificabili con essa. In definitiva, si è in presenza di un caso scolastico di insindacabilità parlamentare.
Per questi motivi, la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Pierluigi MANTINI, relatore.


ALLEGATO 1

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la CONSOB il «Prospetto Informativo» registrato al n. 3645 e relativo alla «offerta pubblica» di azioni ordinarie della predetta società;
alle pagine 71-72 (punto 19 - posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali «soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all'estero»;
in seguito si afferma che: «gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione...» in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. Ciò vorrebbe dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta sarebbe «nuovo», ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in TV via cavo, o viceversa;
il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento;
il risparmio fiscale previsto è di circa 240 miliardi di lire;
la cifra di lire 240 miliardi, rappresenta una valutazione in una certa misura «arbitraria». Infatti se la legge «Tremonti» non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-95 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge - semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società «off-shore» del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi;
alle pagine 115-117 del prospetto si dice che «gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il ruolo delle società "off-shore" del gruppo Fininvest (pag. 117) come quello di "centrali di acquisto delle major", da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo»;
soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (Kagan World Trade) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico;
nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana: in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società «off-shore» ai terzi titolari;
risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società «off-shore», il diritto «relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti» con la conseguenza che fino al 1994-95 (legge Tremonti), i «transfer prices» dalle «off-shore» alle italiane era fatto esclusivamente (e cioè: per gravare di maggiori costi le italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle «off-shore» tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità) per trasferire reddito all'estero;
queste operazioni infragruppo sarebbero state - con la quotazione in Borsa - assai meno libere, perché più «osservate» e «monitorate» dagli investitori istituzionali, perché non più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori investitori nelle azioni quotate in quanto i vantaggi delle «off-shore» finiscono in casseforti familiari cui non partecipa la società quotata;
in questo caso ad avviso degli interpellanti è risultato conveniente fare «l'ultimo colpo» prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato generando insieme ad una consistente voce patrimoniale della società quotare, anche una «franchigia fiscale» di pari importo grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato. Moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira visto che il costo si paga a società Fininvest;
la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione «immateriali» e «beni strumentali nuovi» con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria e che la circolare divenne poi ad effetti «normativi» con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione «760/95» (parte «istruzioni per la compilazione») approvato con decreto ministeriale e che in tali istruzioni, si affermava (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della «novità» sussisteva se il «diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione»;
rileggendo pagina 71 del prospetto informativo «Mediaset» il cerchio si chiude;
dai fatti sopracitati risulta evidente secondo gli interpellanti che il Gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società off-shore del gruppo;
la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo «nuovo» un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni strumentali anche film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni TV via etere;
con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a comprare impianti obsoleti all'estero, da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto -:
se risulti al Governo che effettivamente la società Mediaset s.p.a. acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società off-shore del gruppo e consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti;
le società off-shore delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi abbiano sede in paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane;
se sia noto il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest sull'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze;
se il Governo sia a conoscenza che la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 373/12/99 depositata il 17 luglio 2000 riguardante Mediaset spa;
se il Governo sia a conoscenza che la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i «beni strumentali nuovi» e la media degli investimenti di riferimento e che l'Ufficio regionale delle Entrate ritiene che l'agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 e per questo chiede l'annullamento della sentenza precedente;
se risponda al vero che il professor Tremonti è stato nelle more del primo e secondo incarico ministeriale consulente a vario titolo del Gruppo Fininvest;
se il Governo, per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti come il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la Direzione e in generale i dirigenti attuali) dell'Agenzia delle Entrate che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la Commissione Tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa.
(2-00100) «Grandi, Roberto Barbieri, Bellini, Bielli, Di Serio D'Antona, Fumagalli, Guerzoni, Innocenti, Leoni, Magnolfi, Mazzarello, Motta, Nieddu, Pisa, Nicola Rossi, Sasso, Sciacca, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Gambini, Giulietti, Lolli, Grignaffini, Rognoni, Ruzzante, Sandri, Spini, Tolotti, Zanotti, Abbondanzieri, Montecchi, Mussi, Luongo, De Brasi, Maran, Coluccini, Nigra, Tocci, Filippeschi, Cabras, Dameri, Cennamo, Siniscalchi, Pennacchi, Bandoli».


ALLEGATO 2

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 19 OTTOBRE 2001

(Vantaggi fiscali conseguiti dal gruppo Fininvest dall'applicazione della legge Tremonti - n. 2-00100)

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00100 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente per inquadrare il contenuto della mia interpellanza. Vorrei ricordare, innanzitutto, che la Costituzione italiana, all'articolo 97, stabilisce che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». L'articolo 98 della Costituzione statuisce, inoltre, che «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione». Il Governo naturalmente è tenuto a rispettare ampiamente tali disposizioni, perché con il giuramento previsto dall'articolo 93 della Costituzione si è impegnato a rispettarla e ad attuarla.
Un pacchetto di provvedimenti recentemente approvato - denominato «Primi interventi per il rilancio dell'economia» - ha previsto, all'articolo 12, comma 4, la possibilità che il Governo, prendendo spunto dal riordino del settore dei giochi e delle attività delle lotterie, possa rimuovere dall'incarico non solo i tre dirigenti dell'agenzia delle entrate direttamente collegata all'attività in oggetto, ma possa rimuovere - in qualunque momento, senza alcuna motivazione e durante tutto il periodo di mandato - tutti i dirigenti delle entrate (che sono circa mille), a partire dal direttore dell'agenzia sino a coloro che si occupano di accertamento e di altre funzioni.
La nostra preoccupazione - esposta già in sede di discussione sul citato provvedimento - anche se ha ricevuto qualche timido riscontro nel dibattito, tuttavia non ha ottenuto una risposta chiara da parte del Governo.
Notizie di stampa continuano a parlare della possibile rimozione del direttore dell'agenzia delle entrate e di altri funzionari di rilievo preposti all'accertamento, funzione quanto mai delicata della pubblica amministrazione.
L'interpellanza che abbiamo presentato chiede al Governo se non debba esservi un impegno esplicito da parte sua a non utilizzare la possibilità offerta dall'articolo 12, comma 4, di rimuovere i dirigenti che in questo momento hanno la responsabilità di stare in giudizio (si tratta di un giudizio tributario di secondo grado) a Milano contro l'azienda Mediaset che - secondo la memoria presentata dall'agenzia delle entrate - avrebbe utilizzato impropriamente circa 240 miliardi di sgravi fiscali.
Essendo l'azienda Mediaset - come è noto - di proprietà del Presidente del Consiglio, in questo momento sembra francamente improprio che vi possa essere un'iniziativa da parte del Governo volta a rimuovere colui che, in nome e per conto dello Stato e della pubblica amministrazione, sta in causa contro l'azienda del Presidente del Consiglio.
Al riguardo, l'interpellanza è abbastanza chiara e richiama molti dati concernenti non soltanto la prima legge Tremonti del 1994, ma anche le circolari dell'agenzia delle entrate e le ragioni per cui tale organismo sta in giudizio contro l'azienda Mediaset. A questo proposito, voglio anche ringraziare l'ex senatore Besostri che ha lavorato sui bilanci, perché ho fatto riferimento, in larga misura, alla sua interpellanza presentata al Senato nella scorsa legislatura.
In questo caso si delinea, a nostro giudizio, un chiaro e possibile conflitto di interessi. Se vi fosse la rimozione di questi dirigenti mentre nel secondo grado di giudizio tributario è tuttora pendente il ricorso che sarà discusso nelle prossime settimane, si rimuoverebbe il soggetto pubblico che rappresenta la collettività e l'interesse pubblico da parte di chi ha giurato di difendere l'interesse dello Stato.
Si tratta di una preoccupazione più generale perché riguarda non soltanto questo episodio, ma anche il futuro di un settore in cui i dirigenti potrebbero essere gravemente compromessi nel loro comportamento da un atteggiamento che indica volontà di minarne autonomia ed autorevolezza di fronte ai terzi ed ai cittadini oggetto di inchiesta dal punto di vista fiscale.
Per questo la richiesta che rivolgiamo al Governo è di prendere formale impegno a non avvalersi della possibilità dell'articolo 12, comma 4, oggi offerta dalla legge. In ogni caso, poiché la questione è, a nostro giudizio, di valenza costituzionale, vogliamo dire subito che, al di là della risposta che ci auguriamo soddisfacente da parte del Governo, non dimentichiamo che il garante della Costituzione è il Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino, ha facoltà di rispondere.

MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le problematiche sollevate nell'interpellanza al nostro esame richiedono un'osservazione preliminare. Occorre ricordare che l'articolo 3 della legge Tremonti (decreto-legge 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 489) ha previsto una misura di detassazione dal reddito di impresa a carattere generale, valevole, cioè, per tutte le imprese. Ha disposto, poi, in particolare, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa del 50 per cento degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data del 12 giugno 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e di quello successivo eccedenti la media degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per investimento la legge intendeva la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria.
La citata disposizione normativa non utilizzava, per identificare l'oggetto dell'agevolazione, la stessa nomenclatura della normativa comunitaria rilevante in materia, del codice civile e, ancora, del testo unico delle imposte dirette sui redditi così comprendendo nel suo campo di applicazione tanto i beni materiali quanto i beni immateriali.
Nella circolare, emanata con atto del soppresso dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 27 ottobre 1994 (circolare n. 181/E), si fornivano esplicazioni relativamente al concetto di bene immateriale. Si precisava, in specie, a proposto di beni immateriali, che tra questi erano compresi «brevetti, know how e simili».
In aggiunta, relativamente al requisito della novità occorrente per la concretizzazione di un presupposto dell'agevolazione, si precisava che la stessa sussiste «in caso di acquisto di detti beni immateriali dall'autore o inventore».
La specifica secondo cui era agevolato anche «l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli... di utilizzazione di opere dell'ingegno...» appare solo con il decreto del ministro delle finanze del 15 febbraio 1995, a firma del ministro Fantozzi, di approvazione dei modelli di dichiarazione 760/95 e delle relative istruzioni.
Va, peraltro, aggiunto che la stessa formula appare nella circolare n. 51/E del 20 marzo 2000 interpretativa della legge Visco. In quest'ultima circolare, in merito al concetto di novità si è sostenuto che «relativamente ai diversi diritti di utilizzazione connessi ad un'opera dell'ingegno il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione dell'opera stessa, purché esattamente individuabile ed indipendente dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore», dando con ciò rilievo, sia pure con riferimento ad altro tipo di agevolazione, ai diversi possibili diritti di utilizzazione dell'opera, pur unitaria nel suo elemento creativo.
Ciò posto, risulta che la Mediaset Srl ha usufruito dell'agevolazione della legge Tremonti, includendo fra gli investimenti per beni strumentali, l'acquisto di diritti dello sfruttamento televisivo di film, telefilm e simili. L'amministrazione finanziaria ha contestato la carenza del requisito della novità, ritenendo che lo stesso non fosse collegabile alle diverse modalità di utilizzazione dei diritti patrimoniali connessi all'opera, bensì al bene contraddistinto dall'elemento creativo.
La stessa amministrazione ha, altresì, ritenuto che il parametro in base al quale calcolare l'incremento annuale degli investimenti agevolabili (ossia la media degli investimenti del quinquennio dal 1989 al 1993) dovesse essere aumentato della quota di investimenti effettuati da società incorporate da Mediaset (Reteitalia Productio Spa e Mediaste Srl) o a questa conferite mediante cessione del ramo di azienda, come nel caso di Reteitalia Spa.
Nei confronti del gruppo Mediaset sono stati, quindi, emessi due distinti atti di accertamento derivanti dal minor riconoscimento di investimenti agevolabili per il biennio 1994-1995, per carenza del requisito di novità, nonché dalla rilevanza di investimenti effettuati dalla società Mediaset mediante incorporazioni e cessioni del ramo d'azienda.
In particolare, i rilievi sollevati dall'amministrazione finanziaria hanno disconosciuto il beneficio previsto dal decreto-legge n. 357 del 1994 pari a circa 66.929 milioni di lire per il 1994 e a circa 154.945 milioni di lire per il 1995.
La rettifica operata ha, pertanto, ridotto per il 1994 la perdita dichiarata dalla società ed ha comportato, relativamente al 1995, una maggiore imposta IRPEG pari a circa 38.809 milioni di lire ed una maggiore imposta ILOR pari a circa 13.243 milioni di lire.
La società in questione ha impugnato gli avvisi di accertamento dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano, la quale si è pronunciata con sentenza n. 373 del 13 dicembre 1999, resa pubblica il 17 luglio 2000, accogliendo parzialmente i ricorsi.
In particolare, la commissione ha ritenuto che, ai fini della normativa fiscale agevolatrice, la novità del bene debba essere riguardata, cito testualmente, «considerando in modo separato ciascuno dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, anche in considerazione del fatto che, secondo l'articolo 19 della legge sul diritto d'autore, i diritti di utilizzazione dell'opera sono fra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti... In sostanza, il diritto di trasmettere un film via etere è un diritto (ossia un bene in senso giuridico) distinto dal diritto di proiettare il film nelle sale cinematografiche e, pertanto, in conclusione, chi acquista per la prima volta il diritto televisivo acquista un bene nuovo, pur se quello stesso film è stato oggetto di utilizzazione in base ad un titolo giuridico di natura diversa».
In merito all'altro aspetto, cioè al calcolo degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, i giudici di prime cure hanno ritenuto fondato il rilievo dell'amministrazione relativamente «ai diritti acquisiti a seguito di incorporazione di società che avevano effettuato investimenti nel quinquennio, dato che le operazioni di fusione trasferiscono, anche ai fini fiscali, alla società incorporante le medesime situazioni e posizioni giuridiche che facevano capo alla società incorporata».
Contrariamente, i predetti giudici hanno ritenuto che «i diritti televisivi acquisiti a seguito del conferimento non sono rilevanti agli effetti del calcolo della media degli investimenti del quinquennio».
L'amministrazione finanziaria ha proposto appello avverso la predetta sentenza, ribadendo le proprie tesi, già confortate dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato, riproponendo le argomentazioni poste a base della rettifica.
La controversia, che è tuttora pendente, riguarda: la supposta mancanza del requisito della novità di una parte dei beni oggetto dell'agevolazione; la rilevanza dei beni acquisiti tramite conferimento ai fini del calcolo della media degli investimenti nel quinquennio precedente, per la parte relativa a diritti di sfruttamento di film che non erano stati utilizzati dalla conferente; la nullità della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, per illegittima composizione del collegio giudicante. Un componente del collegio, infatti, è stato dichiarato decaduto dall'incarico, per incompatibilità, in data 14 marzo 2000, cioè dopo la celebrazione dell'udienza (13 dicembre 1999), ma prima del deposito della sentenza (17 luglio 2000).
Per quanto concerne le asserite dilazioni di pagamento nell'acquisto di tali beni da parte della società Mediaset, si rileva che l'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 357 del 1994 prescinde dalle modalità di pagamento del bene strumentale concordate tra le parti e, pertanto, a nulla rileva la circostanza che, nella fattispecie, i diritti siano stati acquistati con dilazioni a lunga scadenza.
Analogamente, per i periodi di imposta successivi al 1994, non rileva l'entrata in funzione dell'investimento realizzato; si prescinde, quindi, dell'immediato utilizzo del bene. In tale senso si è espressa, infatti, la circolare n. 108 del 3 maggio 1996.
Dagli atti in possesso della direzione regionale delle entrate di Milano, risulta che Mediaset Spa ha effettuato investimenti consistenti nell'acquisto di diritti televisivi da società del gruppo Fininvest e da altri fornitori.
Si rileva, inoltre che, nel corso dell'attività di controllo svolta dall'amministrazione finanziaria civile, non sono stati evidenziati aspetti legati alla residenza in Stati a fiscalità privilegiata delle società del gruppo che hanno ceduto i diritti televisivi.
Quanto alla parte dell'interpellanza che concerne presunti conseguimenti di benefici fiscali da parte della Mediaset Spa, per l'acquisto di diritti immateriali, esclusivamente o prevalentemente da società off-shore del gruppo dislocati in paesi a bassa fiscalità, occorre puntualizzare che, allo stato, gli uffici finanziari competenti per territorio non risultano essere stati in grado di fornire, data la ristrettezza dei tempi imposti dall'interpellanza, gli elementi utili per una risposta.
Si fa riserva, all'occorrenza, di fornire delucidazioni sul punto in una diversa circostanza.
Risponde, infine, al vero che, nelle more tra il primo e il secondo incarico ministeriale, intervallo di tempo esteso per oltre sette anni, il professor Tremonti ha svolto professione forense, annoverando tra i suoi clienti, tra l'altro e non certo principalmente, la Fininvest.
Ragioni di deontologia professionale, prima ancora che di opportunità politica, hanno già comportato e comportano, ovviamente, che lo stesso si astenga da ogni decisione che possa interessare quella società.

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi ha facoltà di replicare.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, malgrado lo sforzo del sottosegretario Armosino di dare una risposta minuta su molti aspetti, mi dispiace dover dire che è stata elusa la questione principale. Ho già avuto occasione di chiarire come, tra le ragioni che hanno portato all'interpellanza, ci fossero, ovviamente, gli argomenti relativi alla vicenda specifica: il gruppo Mediaset, con riferimento alla prima legge Tremonti, la n. 489 dell'8 agosto 1994, ha ritenuto di incamerare qualcosa come 240 miliardi di sconti fiscali che secondo l'amministrazione delle entrate non sarebbero dovuti. Non c'è dubbio: non siamo di fronte al problema di una legge fatta per qualcuno; anch'io sono convinto che, come tutte le normative, anche la legge Tremonti abbia carattere generale e, del resto, il Ministero delle finanze ha risposto in questo senso all'Unione europea che temeva fossero stati dati aiuti di stato alla società Mediaset in modo diretto. Questa è una normativa che riguarda tutti.
Il problema è l'utilizzo che viene fatto da Mediaset della normativa: si tratta di un utilizzo improprio, di un utilizzo rivendicato. Sono in possesso di un'intervista fatta a Confalonieri, che di Mediaset, ovviamente, è una parte importante; egli ha rivendicato l'uso di questa norma nell'interesse del gruppo, fatto che mi pare, sinceramente, molto grave perché si configura, chiaramente, come un atteggiamento imbarazzante per il Governo. Quando si usano le normative pubbliche, ci vorrebbe un atteggiamento più meditato.
Tuttavia, al di là di questo, il problema di fondo resta quello su cui il sottosegretario di Stato Armosino non risponde; non rispondendo, mi conferma che il vero punto della partita è, tuttora, un elemento reale: mi riferisco all'intenzione del Governo di rimuovere i dirigenti delle entrate. La vicenda riguarda, evidentemente ed innanzitutto, il direttore delle entrate, il dottor Massimo Romano, ma può riguardare anche altri dirigenti, compresi quelli che hanno firmato direttamente l'istanza per l'interpello di secondo grado di giudizio tributario a Milano: si tratta della contestazione di un uso improprio, di un uso - diciamo pure - non dovuto delle normative fiscali agevolative da parte di Mediaset. Questo è l'elemento fondamentale.
Noi abbiamo confermato, con l'interpellanza, che, a nostro giudizio, c'è stato un comportamento scorretto da parte del gruppo privato nell'uso improprio di agevolazioni. E, del resto, il sottosegretario di Stato Armosino non ha potuto che confermare; infatti, l'agenzia delle entrate, per ciò che riguarda la sentenza di primo grado, parla di nullità per incompatibilità di uno dei membri del collegio giudicante, di mancanza del requisito della novità ed anche di un conteggio tramite conferimenti degli investimenti nel precedente quinquennio. Quindi, riguardo alle contestazioni, mi pare che non si sia in grado di dire alcunché, se non confermare la giustezza dell'atteggiamento dell'agenzia delle entrate.
La domanda al Governo era ed è: come si può immaginare che la proprietà dell'azienda, oggetto di ricorso in base alla valutazione degli elementi di bilancio e quant'altro, possa oggi, dopo che a seguito del risultato elettorale i suoi esponenti hanno responsabilità di Governo, intervenire per la rimozione di dirigenti che sono in giudizio contro la stessa società privata? La domanda era molto precisa. Chiediamo al Governo se non ritenga e non riconosca l'esigenza di doversi astenere da qualunque iniziativa che possa apparire, inevitabilmente, agli occhi non soltanto nostri, ma anche dell'opinione pubblica, come la rimozione di coloro che hanno avuto il coraggio di mettere in discussione il ruolo, l'atteggiamento ed i comportamenti dell'azienda Mediaset, nel momento in cui si configura una responsabilità di governo.
Questo ha un carattere rilevantissimo di conflitto di interessi e, poiché ha questo carattere, richiederebbe di conseguenza al Governo un atteggiamento tale da non considerare possibile, almeno per tutto il periodo in cui non ci sarà sentenza definitiva e la questione non sarà chiarita - a mio giudizio inevitabilmente con una condanna -, la rimozione di dirigenti che suonano oggi come incomodi.
Quanto poi ad altri elementi, come i caratteri di novità (stiamo parlando di film che sono già stati proiettati e visti tante volte, quindi è difficile contestare il giudizio dell'agenzia delle entrate) e le modalità di calcolo (si è dimenticato che c'erano punti di riferimento negli investimenti pregressi di altre società che sono confluiti in Mediaset Spa), sono state fatte operazioni chiaramente di evasione fiscale - di questo stiamo parlando - da parte di un'azienda del Presidente del Consiglio, il quale ha avuto come consulente l'attuale ministro dell'economia e delle finanze. Naturalmente, noi ci auguriamo il Governo non abbia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi un atteggiamento che ci faccia ritornare sull'argomento.
Dopo averlo posto oggi, siamo intenzionati a riproporre questo tema. Riteniamo che il Governo sia attualmente in una zona d'ombra molto grave e che vi possa essere un evidente conflitto di interesse, a nostro giudizio contraddicendo la Costituzione della Repubblica. Ci riserviamo, evidentemente di fronte ad atti di questo tipo, non solo a ritornare in Parlamento per chiedere conto al Governo dei suoi comportamenti, ma anche di interessare colui che è il supremo depositario della Costituzione repubblicana, il Capo dello Stato.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.


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