Doc. IV-quater, n. 26-bis





Onorevoli Colleghi! - 1. Premessa. A nome della minoranza della Giunta, riferisco su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio Sgarbi con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Milano in seguito a un atto di citazione depositato dal dottor Andrea Padalino.
Il procedimento trae origine dalla puntata della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994, occasione nella quale l'onorevole Sgarbi ebbe a proferire frasi in confronto del dottor Padalino, allora giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. L'onorevole Sgarbi ebbe ad affermare, tra l'altro: Per dare l'esempio, a chi dovete dare l'esempio e poi cosa fanno, denunciano me, la cosa che fanno è prendiamo Sgarbi e denunciamo lui, così anche lui, e c'è un personaggio di cui voglio fare vedere la faccia che si chiama Padalino che anche nei giorni scorsi ha firmato, un ragazzo come è, 21 arresti di finanzieri. La Guardia di Finanza, avranno fatto quello che volevano, avranno fatto cose gravissime gli uomini della Finanza, ma 21 arresti e certo dovrai guardare le carte, capire, vorrai meditare sulla vita degli uomini, sulla esistenza delle persone e delle loro famiglie, vorrai pensarci un pò vorrai riflettere, no. Allora su questa cosa io, vista la giovinezza del ragazzo, ho detto: la procura di Milano, anzi vorrei che fosse mandato il suo volto, perché il gip Padalino, Andrea Padalino, si è rivolto al Tribunale civile di Milano chiedendo un risarcimento danni ancora da quantificare, sia al parlamentare di Forza Italia, non è vero che sono di Forza Italia, ma sono del gruppo misto, sia alla R.T.I., cioè il produttore di questa trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani del 4 agosto, allora sentite un pò se è possibile se non attraverso l'intimidazione, la minaccia, l'abuso del loro potere, che si possa denunciare qualcuno per queste frasi che ora io vi leggo e intanto guardate la faccia di questo ragazzo. Eccolo qua: «la procura di Milano è presidiata da questo giovinetto - dice Vittorio Sgarbi - guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui, rivedere quello che ha fatto il Pubblico Ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva». Ora voi mi dovete spiegare, avete visto la faccia, avete sentito il mio testo, se un testo come questo possa essere ragione di una denuncia e se questo non prova, non perché è un fatto mio, che c'è una mentalità inquisitoria che impedisce, vuole impedire il diritto di critica di fronte a un sospetto legittimo e di fronte a una faccia, non so, ognuno ha la faccia che ha, la sua faccia non l'ho qualificata, ma noi dobbiamo rispondere anche della nostra faccia, io ho la mia, uno ha una faccia di merda, uno ha una faccia di culo, uno ha una faccia di stronzo, io queste cose di lui non le ho dette, una faccia, ma la nostra faccia è la nostra vita. Ora, che io non possa neanche dire uno con una faccia così perché mi denunciano, è la prova del fascismo di questa gente che vogliono arrestare la gente e impedire che qualcuno li critichi. Caro Padalino, io me ne infischio delle tue denuncie perché sono solo la prova che se questo tu hai fatto con me i tuoi arresti sono senza senso. Se uno solo di quelli che tu hai arrestato dovrà essere dichiarato, dal tribunale della libertà o dal processo, innocente, io quel nome lo ricorderò per tutta la vita come tua condanna, come abuso, altroché la denuncia, vergogna».
Al riguardo si osservi che la Giunta prima e l'Assemblea poi, nella XIII legislatura, si sono già occupate di un caso simile con riferimento a un procedimento avviato dal dottor Padalino innanzi al tribunale di Milano, per la puntata della medesima trasmissione del 4 agosto 1994, pronunciandosi per l'insindacabilità (Doc. IV-ter n. 67-A, approvato a maggioranza dall'Assemblea il 29 luglio 1998). La nuova richiesta di insindacabilità è stata esaminata nelle sedute del 23 ottobre, 27 novembre e 11 dicembre 2001 e 24 aprile 2002.

3. La sentenza del tribunale di Milano. Nel frattempo, in data 12 ottobre 1998, il tribunale di Milano ha condannato Vittorio Sgarbi a risarcire il danno nei confronti dell'attore e alle spese processuali. Nella pronuncia si legge tra l'altro: Risulta inoltre, inapplicabile il disposto di cui all'articolo 68 Cost., posto che non può ravvisarsi nel caso di specie un caso di opinioni espresse o voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni. Ed infatti, la natura, le modalità, il contesto, e le finalità delle espressioni oggetto di doglianza da parte dell'attore evidenziano trattarsi di materia estranea alla funzione di parlamentare del convenuto. Si tratta di espressioni pronunciate non in atti parlamentari in senso stretto e neppure nel corso di una attività o funzione ad essi strumentale e inscindibilmente collegata, ma in un contesto avulso da ogni connotazione istituzionale, nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso Sgarbi, retribuito appunto come conduttore/entertainer (cfr. scrittura privata nel fascicolo della Spa RTI sub doc. n. 4) e dunque nell'esecuzione di un contratto di diritto privato, in relazione al quale il convenuto non può essere considerato diverso da ogni altro cittadino. Del resto, lo stesso contratto con la Spa RTI (doc. n. 4, citato, clausola n. 19) definisce «prestazioni artistiche» quelle rese dallo Sgarbi e chiarisce che il vincolo di esclusiva, ivi pattuito, non si estende alla partecipazione «a programmi di tipo politico/sociale e su temi connessi alla sua attività di parlamentare». D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 289 del 7-18/7/98, ha chiarito che l'insindacabilità non può estendersi all'intera «attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale», richiamando altresì la propria precedente pronuncia, n. 375 del 1997. L'accertato difetto di connessione con atti tipici della funzione, impedisce il ricorso all'articolo 68 Cost. ed assorbe ogni altra questione sollevata a tal proposito in causa".

4. Conclusioni. Orbene è parso alla minoranza in Giunta che le argomentazioni della sentenza un cui passo si è riportato siano ineccepibili. Lo sono in punto di giustizia sostanziale, dal momento che chiunque si sarebbe sentito offeso dalle frasi dell'onorevole Sgarbi. Ed è del tutto capzioso affermare apoditticamente che un parlamentare può dire queste cose, poiché rientra nelle sue funzioni. Sostenerlo significa avere una ben misera concezione del mandato parlamentare. Ma lo sono anche in punto di diritto formale: sono infatti conformi alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui «in tema di diritto di critica ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni» (sentenza Diaconale del 19 maggio 1998, confermata dalle numerose sentenze successive sul punto); ma sono anche conformi alla giurisprudenza assolutamente costante della Corte costituzionale dal 1998 in poi. Non si può fare a meno di ricordare in questa sede che delle 20 decisioni di merito a oggi rese in materia d'insindacabilità - a seguito di conflitti d'attribuzione elevati dall'autorità giudiziaria - in 15 casi la Camera è risultata soccombente. Per comprendere come leggerezze valutative della Camera non potrebbero passare inosservate al vaglio della Corte, vale la pena riportare un passaggio di una delle ultime sentenze (la n. 257 del 2002): «A prescindere dal rilievo che alcune delle espressioni usate si sostanziano in meri insulti personali, si deve concludere che le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non sono coperte dall'immunità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione [poiché in esse non è dato ravvisare alcuna corrispondenza di significati, né formale né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici]».
Per il complesso delle ragioni esposte, invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta.

Pierluigi MANTINI, relatore per la minoranza.


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