Doc. IV-quater, n. 21





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Alessandra Mussolini, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 28486 del 1998 RGNR).
Si tratta di fatti accaduti in Roma, nelle immediate vicinanze del Senato della Repubblica, il 24 febbraio 1998. Nell'occasione, l'onorevole Mussolini aveva collocato - unitamente a Roberta Angelilli, eletta al Parlamento europeo del medesimo partito cui appartiene l'onorevole Mussolini e ad altra persona - un tavolino sul suolo pubblico. Attorno a tale tavolino, le due esponenti di Alleanza nazionale avevano iniziato un simbolico gioco del ping-pong, teso a simboleggiare il rimpallo tra le due Camere che - a loro avviso - si stava verificando sul progetto di legge sul turismo sessuale, che poi sarebbe in effetti divenuto la legge n. 269 del 1998. Per tale fatto le è stata elevata la contestazione, di natura contravvenzionale, di aver violato l'articolo 18 del Tulps del 1931, che prevede come reato il mancato preavviso di tre giorni per le riunioni promosse in luogo pubblico.
Per il reato contestatole, l'onorevole Mussolini è stata già condannata con procedimento per decreto (il giudice ha comminato la sola pena pecuniaria). Al decreto di condanna tuttavia ella si è ritualmente opposta.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 20 febbraio 2002, ascoltando anche il deputato interessato.
Sull'applicabilità ai fatti dell'articolo 68, primo comma, si pongono due problemi: il primo è se l'omesso preavviso e lo svolgimento del raduno con il tavolino possano essere ricondotte al concetto di «opinione espressa».
Appare evidente che l'interpretazione letterale della disposizione costituzionale imponga una risposta negativa. Tuttavia, al riguardo, nella considerazione dei componenti espressisi sul punto, non si può trascurare che nell'esperienza storica, nella dottrina e nella nostra giurisprudenza, l'esercizio del diritto di riunione (di cui all'articolo 17 della Costituzione) è sempre stato considerato come strettamente e funzionalmente collegato (anche) al riconoscimento del diritto di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione. Quando si manifesta in una pubblica via o piazza si esprime un'opinione e lo stesso accade quando ci si riunisce in un'assemblea di carattere culturale, politico o sindacale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 90 del 1970, ha significativamente affermato che «la libertà di riunione [è] uno degli strumenti necessari per la soddisfazione di quell'interesse fondamentale dell'uomo vivente in società, di scambiare con gli altri le proprie conoscenze, opinioni, convinzioni: ed è perciò che la sua disciplina non può non esigere un coordinamento con quella che l'articolo 21 detta per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero». Che quindi l'episodio del ping-pong nelle immediate vicinanza di Palazzo Madama sia riconducibile al concetto di opinione può ritenersi acquisito.
Un punto problematico nel nostro caso potrebbe in realtà ravvisarsi nel fatto che l'illecito contestato non sta nella manifestazione pubblica, bensì nell'omesso preavviso, che invece la stessa Costituzione richiede all'articolo 17, terzo comma. Al riguardo, però, si può sostenere che l'onorevole Mussolini, dovendosi riunire solo con altre due persone, una delle quali peraltro non partecipava al «gioco», non ritenesse dovuto il preavviso.
Per quanto invece riguarda il problema del nesso funzionale tra l'episodio contestato e le funzioni parlamentari dell'onorevole Mussolini, la Giunta ha convenuto unanimemente che esso sussista. In questo caso, si può agevolmente constatare che l'onorevole Mussolini intendeva protestare vicino al Senato per le lentezze con cui procedeva l'esame della proposta di legge n. 2565 (alla Camera n. 263) relativo al turismo sessuale, al quale era stata abbinata una sua proposta di legge (A.C. 1105). Il progetto era stato approvato in sede legislativa dalla Camera (il 3 luglio 1997), ma al Senato l'esame si presentava più complesso del previsto, tanto che poi quel ramo del parlamento lo approvo con modifiche (il 9 giugno 1998), e la Camera stessa lo modificò successivamente, ritrasmettendolo al Senato il 29 luglio 1998, che lo approvò definitivamente il 30 luglio 1998.
L'onorevole Mussolini con la sua protesta intendeva manifestare il proprio sconcerto e la propria preoccupazione per la sorte del progetto di legge, che del resto aveva manifestato intervenendo già in Commissione giustizia alla Camera, nella seduta dell'11 settembre 1996. Appare pertanto che nel caso in esame siano rispettati i criteri dettati dalla Corte costituzionale per l'insindacabilità delle opinioni espresse extra-moenia.
Per questi motivi, la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Francesco CARBONI, relatore.


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