Onorevoli Colleghi! - Con lettera in data 3 novembre 1999 indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Umberto Bossi ha chiesto che la Camera si pronunci in ordine alla insindacabilità, ex articolo 68 primo comma della Costituzione, dei fatti a lui ascritti in un procedimento penale nel quale egli è imputato «per avere vilipeso la bandiera nazionale pronunziando nel corso della pubblica manifestazione per la festa della Padania, tenutasi presso il Palazzetto dello Sport, la seguente espressione: "il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo". In Cabiate 25 luglio 1997».
Con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale di Como condannava l'onorevole Bossi alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale). Tale sentenza è stata impugnata, ed attualmente il procedimento pende avanti la Corte di Appello di Milano.
La Giunta per le autorizzazioni, acquisita la missiva dell'onorevole Bossi datata 18 dicembre 2001, ha esaminato il caso nella seduta del 19 dicembre 2001.
In via preliminare deve essere rilevato che la sentenza di condanna intervenuta in primo grado non può e non deve condizionare il giudizio della Camera. Ciò per la semplice ragione che la sentenza, nel caso specifico, non costituisce una pronuncia definitiva, essendo stata impugnata e pendendo il relativo giudizio di appello. Infatti, coerentemente al disposto del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, l'imputato è considerato innocente fino alla condanna definitiva in Cassazione, e cioè al termine dei tre gradi di giudizio. Inoltre, come è stato già rilevato nella Giunta, la pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare è preclusa solo da una sentenza già passata in giudicato, ma tale ipotesi evidentemente non ricorre nel caso in esame. Deve infine considerarsi che il giudizio di questa Assemblea, diversamente da quello dell'Autorità giudiziaria, non ha ad oggetto l'accertamento di una responsabilità penale. Infatti esso è teso - secondo il dettato costituzionale - a verificare esclusivamente la riconducibilità alla prerogativa dell'insindacabilità delle affermazioni rese, al di fuori del Parlamento, da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.
Merita inoltre di essere osservato che nella XIII Legislatura, quando altra era la maggioranza di governo, lo stesso deputato aveva chiesto l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, nell'ambito di altri due analoghi procedimenti penali, sempre per reati di vilipendio alla bandiera nazionale commessi nei primi mesi del 1997. In entrambi i casi la Camera ha deliberato nelle sedute dell'11 e del 12 gennaio 2000 che i fatti ascritti all'onorevole Bossi fossero riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità (cfr. i DOCC. IV-quater, n. 96 e 97 della XIII Legislatura). Ed è anche necessario ricordare che a seguito di queste due deliberazioni non è stato instaurato avanti alla Corte costituzionale alcun giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Nel merito, l'episodio in questione deve essere opportunamente inquadrato nel contesto dell'azione politica intrapresa all'epoca degli avvenimenti dal partito del quale l'onorevole Bossi era segretario nazionale. Ed è fatto notorio che nel 1997 la Lega Nord si batteva per la secessione del territorio padano dallo Stato centrale, non rinunciando ad iniziative significative nel contesto parlamentare, come ad esempio la denominazione del proprio gruppo parlamentare quale «Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania»: denominazione questa ufficializzata sia alla Camera che al Senato dietro formale autorizzazione dei rispettivi Presidenti.
In particolare, i deputati leghisti avversarono con determinazione la proposta di legge A.C. 409 (divenuta poi la legge 5 febbraio 1998, n. 22) volta ad introdurre l'obbligo di esposizione negli edifici pubblici delle bandiere italiana e dell'Unione europea. Gli interventi in Commissione sia alla Camera che al Senato di vari parlamentari della Lega, in particolare quelli degli onorevoli Fontan e Chincarini del 2 e del 15 luglio 1997, parlarono di «attacco concentrico», di prevaricazione delle autonomie regionali e locali. Né mancò il ricorso a forme di ostruzionismo, culminate nella presentazione di svariate decine di emendamenti, dal carattere spesse volte ironico e dal contenuto talvolta non meno offensivo di quello dell'espressione per la quale oggi la Camera è chiamata a pronunciarsi. Eppure mai si è dubitato della compatibilità di tali atti con la normale dialettica politica e parlamentare.
Ed è da osservare che lo stesso tribunale di Como ha affermato espressamente, nel passaggio iniziale della sentenza in cui - si noti - non viene ancora accertata la responsabilità penale dell'imputato, che «nel corso del comizio...» conclusivo di una festa di partito «... il senatore Bossi ha reiterato le espressioni incriminate... inserendole nell'ambito della critica alla proposta di legge di esporre su tutti gli edifici pubblici maggiormente rappresentativi l'emblema nazionale».
Sul piano sostanziale, quindi, può ben dirsi che le affermazioni, certamente sconvenienti, pronunciate dall'onorevole Bossi possono essere riconducibili a una sua opinione politica; poiché è indubbio che in quel momento il tricolore rappresentava per l'onorevole Bossi il simbolo dello Stato centralista ed oppressore delle formazioni locali e costituiva l'emblema dell'obiettivo politico di una battaglia secessionista.
Per completezza, è il caso di precisare che proprio in funzione dell'indispensabile diritto di critica e denuncia riconosciuto al parlamentare, un autorevole componente della Giunta ha sostenuto la possibilità della mancata integrazione degli elementi del reato contestato nella fattispecie in esame.
In conclusione è comunque evidente l'esistenza di un nesso funzionale tra le espressioni dell'onorevole Bossi e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, poiché le prime riproducono in estrema sintesi, al di fuori del Parlaménto, le legittime opinioni già manifestate, verbalmente e per iscritto, in occasione del dibattito parlamentare anche da numerosi rappresentanti della Lega Nord.
Sulla base delle considerazioni che precedono la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a larga maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'onorevole Bossi.
I componenti della Giunta dissenzienti hanno riservato la presentazione di una relazione di minoranza.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore per la maggioranza.
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