Onorevoli Colleghi! - Con lettera in data 4 giugno 2001 indirizzata al Presidente della Camera, l'onorevole Alberto Simeone, deputato della XIII legislatura, ha chiesto che venisse investita la Giunta in ordine al decreto di citazione a giudizio della procura della Repubblica di Caltanissetta relativo al reato di diffamazione ai danni dell'ex procuratore della Repubblica di Palermo dottor Giancarlo Caselli, per avere affermato «io lo dico sempre che proprio il primo mafioso è il dottor Caselli».
Il procedimento penale ha avuto origine da una visita che l'onorevole Simeone, nella sua qualità di deputato ha compiuto, in data 10 giugno 1999, presso la casa circondariale di Palermo unitamente ad altri due parlamentari: gli onorevoli Vincenzo Fragalà e Antonino Lo Presti.
In tale circostanza l'Onorevole Simeone è stato riconosciuto dai detenuti quale relatore della cosiddetta «legge Simeone» la quale, com'è noto, ha ampliato la possibilità per i condannati di accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali.
Al passaggio dell'onorevole Simeone i detenuti, iniziarono a rivolgergli delle battute critiche poiché i benefici derivanti da tale legge avrebbero prodotto scarso impatto sulla loro situazione.
In particolare, il detenuto Bianchi Salvatore avrebbe affermato che il procuratore dottor Caselli considerava «tutti mafiosi» e che pertanto, a giudizio dello stesso, nessuno meritava di fruire dei benefici introdotti dalla nuova legge.
In risposta a tale affermazione l'onorevole Simeone secondo l'imputazione avrebbe detto «Io dico sempre che proprio il primo mafioso è il dottor Caselli».
In occasione della sua audizione davanti alla Giunta nella seduta del 10 ottobre 2001, l'onorevole Simeone ha negato con decisione di aver pronunciato la frase a lui attribuita affermando che non appartiene al proprio stile di vita e alla propria condotta, sia civile che politica il formulare e pronunciare frasi di tal fatta nei confronti di alcuno e, nello specifico, del dottor Caselli.
La Giunta, senza entrare nel merito dell'accertamento del fatto, ha deliberato la non sindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, considerando che le visite presso gli istituti di pena sono previste dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario quale attribuzione riservata ai membri del Parlamento allo scopo di verificare le condizioni delle carceri e ciò nel quadro del più ampio controllo parlamentare sull'amministrazione della giustizia.
Infatti, la frase attribuita all'onorevole Simeone, il quale peraltro ha negato di averla effettivamente pronunciata, si inseriva da una parte in un atto di esercizio legittimo della funzione parlamentare (la visita ispettiva ad un carcere) e costituiva, dall'altra parte, la risposta ad una provocazione a lui rivolta in ragione della sua attività di deputato (la funzione di relatore di una legge). Appare, quindi, chiaro che le parole addebitate, all'onorevole Simeone, estrapolate peraltro da un ampio contesto, qualora siano state effettivamente pronunciate, costituivano una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni proprie di un deputato, il quale per lungo tempo aveva subito attacchi aggressivi da parte della stampa.
Per il complesso delle ragioni sopra esposte la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, propone all'Assemblea di deliberare, con il voto favorevole di tutti i componenti presenti e con una astensione, nel senso che il fatto ascritto all'onorevole Simeone concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
Giovanni DEODATO, relatore
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