Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, in qualità di deputato, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma in seguito ad una querela sporta da Carlo Caracciolo di Castagneto, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo editoriale L'Espresso. Il capo di imputazione reca: «imputato del reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per avere rilasciato nel corso della trasmissione «Radio anch'io» andata in onda il 30 novembre 1999, dichiarazioni che qui si devono intendere integralmente riportate, con le quali si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo editoriale L'Espresso spa di cui fa parte il quotidiano La Repubblica, affermando tra l'altro: «dispiace che naturalmente tutti i giornali che hanno barattato, parlo esplicitamente della Repubblica, che anche oggi continua a intervenire modificando le cose, che hanno barattato l'impunità del loro editore offrendosi a questo partito dei giudici, dei giudici giacobini, come la gazzetta giustizialista che ha sempre sostenuto le loro posizioni, continuino a non raccontare ciò che gli italiani, invece che sono saggi, sanno».
Per tali affermazioni, l'onorevole Berlusconi è stato querelato e ne è stato richiesto il rinvio a giudizio. Occorre fin da subito osservare che il giudice per le indagini preliminari di Roma non ha accolto la richiesta del pubblico ministero, pronunciando l'11 aprile 2001 il non luogo a procedere.
Secondo il GIP occorre muovere dalle seguenti premesse:
«a) Silvio Berlusconi, il 30 novembre 1999, intervenne alla trasmissione «Radio anch'io: l'attualità in diretta con gli ascoltatori» in quanto capo dell'opposizione in Parlamento;
b) Silvio Berlusconi venne di fatto sollecitato a interloquire sul contenuto della nota, diffusa alle ore 22 del 28 novembre 1999, con la quale il Presidente della Repubblica ribadiva che «l'operato della magistratura come quello di ogni altro potere dello Stato è aperto alle valutazioni e alle critiche, ma le critiche non devono tradursi in lesioni dei valori essenziali e costituzionalmente protetti dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria»: la lettura di questa proposizione, contenuta nella nota presidenziale, da parte del conduttore della trasmissione, dottor Vianello, precedette l'intervista;
c) sempre prima di dare inizio all'intervista, il conduttore della trasmissione diede lettura di una dichiarazione rilasciata dal Berlusconi il 26 novembre 1999, nella quale il parlamentare, in chiusura di un'accesa campagna elettorale denunciava «l'uso politico della giustizia da parte di un ristretto gruppo di magistrati», individuando in questo «un cancro che si deve rimuovere dal corpo della democrazia per preservare la libertà del nostro Paese».
Secondo il magistrato, date queste premesse, è evidente il senso squisitamente politico della presenza dell'onorevole Berlusconi nella trasmissione radiofonica in questione.
Inoltre secondo la pronuncia del GIP, le dichiarazioni ivi rese devono considerarsi sostanzialmente la proiezione nel campo della comunicazione di prese di posizione espresse in sedi parlamentari proprie. A tal proposito sono apparsi significativi alcuni atti di sindacato ispettivo. In particolare si veda l'interrogazione a risposta scritta n. 4-05806 della XIII legislatura a firma dell'onorevole Michele Saponara, presentata il 3 dicembre 1996, nella quale veniva affermata la tesi dell'uso politico della giustizia da parte di alcuni magistrati della pubblica accusa, tesi ad avvalorare la quale l'atto ispettivo riportava l'esempio della scelta dei tempi in cui notificare agli indagati gli avvisi di garanzia. A tale ultimo riguardo l'onorevole Saponara ricordava proprio l'episodio della notifica all'onorevole Berlusconi dell'invito a comparire, effettuata nel novembre 1994 in modo da ottenere il massimo clamore sui mass-media. Destinatari di una simile tempistica, secondo l'interrogante appartenente al gruppo di Forza Italia sarebbero stati anche altri uomini politici i provvedimenti nei confronti dei quali furono eseguiti sotto i riflettori della cronaca.
In un altro atto di sindacato ispettivo (l'interpellanza n. 2-01335) l'onorevole Maiolo, anch'ella appartenente al gruppo di Forza Italia, poneva l'ulteriore tema della pretesa compiacenza di taluni quotidiani, tra cui la Repubblica, a ospitare interventi di magistrati il cui operato, secondo la tesi avanzata, poteva dirsi politicamente connotato.
Pur in presenza di questa pronuncia del GIP l'esame della Camera è stato sollecitato poiché la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'ha impugnata e il procedimento pertanto pende innanzi alla corte d'appello.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 marzo 2002.
Nel corso dell'esame è emerso come il ragionamento del giudice per le indagini preliminari sia del tutto condivisibile e che quindi - anche alla luce di ulteriori atti di sindacato ispettivo citati nel provvedimento del magistrato - le parole attribuite all'onorevole Berlusconi rientrano nel contesto di polemica politica assai accesa, involgente i temi del rapporto tra politica e magistratura, da sempre terreno di dibattito politico-parlamentare e di aspra contrapposizione tra esponenti dei partiti.
In seno alla Giunta è maturata, quindi, la convinzione che l'intervista dell'onorevole Berlusconi debba essere ricollegata al suo ruolo di capo dell'opposizione politica e parlamentare.
Quanto esposto, dunque, sembra costituire espressione di un diritto di critica di un membro della Camera in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, nel quadro di quelle attività che possono senz'altro definirsi prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato. Per questo, la Giunta stessa, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Aurelio GIRONDA VERALDI, relatore.
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