Doc. IV-bis, n. 1-A




Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata ai sensi degli articoli 96 della Costituzione e 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dal Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma a carico di Giovanni Alemanno, deputato e Ministro per le politiche agricole e forestali. La domanda di autorizzazione riguarda anche i signori Calisto Tanzi e Romano Bernardoni.
L'autorità giudiziaria di Roma procede contro i predetti indagati per il concorso nel reato di illecito finanziamento dei partiti politici di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974, giacché il Bernardoni si sarebbe fatto tramite tra l'on. Alemanno e il signor Tanzi per una dazione di danaro in favore di Area, il periodico di cultura politica che fa capo alla corrente Destra Sociale che nell'ambito del partito di Alleanza Nazionale fa capo agli onn. Alemanno e Storace. Secondo l'ipotesi accusatoria tale finanziamento si sarebbe concretizzato nell'acquisto indiretto da parte del Tanzi di spazi pubblicitari sulla citata rivista per circa 85 mila euro nel 2003.
Per la verità occorre dire che il procedimento pendente a Roma muove da una trasmissione di documenti dalla procura della Repubblica di Parma, la quale ha inviato nella capitale un fascicolo iscritto a modello 45, senza indicare un indagato nominato, come sarebbe avvenuto se il fascicolo fosse stato formato con un modello 21. L'on. Alemanno quindi non viene individuato come preteso concorrente nel reato dall'autorità giudiziaria di Parma ma dalla procura di Roma. Quest'ultima comunque, pur avendo attraverso il sostituto procuratore Pietro Giordano ritenuto competente non il tribunale ordinario ma quello dei ministri, aveva concluso con una richiesta di archiviazione.
Il Collegio per i reati ministeriali però con provvedimento del 3 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di archiviazione e formulato la richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati prospettando con la prescritta relazione motivata (pubblicata nello stampato Doc. IV-bis n. 1 cui per ogni approfondimento si rinvia) la seguente ricostruzione dei fatti.
Allorché la Parmalat aveva voluto commercializzare un nuovo prodotto, denominato latte fresco blu che si dichiarava dotato di qualità tali da scadere non in tre o quattro giorni come il normale latte fresco ma tra gli otto e quattordici giorni, la concorrente Granarolo aveva immediatamente adito le vie legali. Il tribunale di Bologna aveva accolto le doglianze e le istanze cautelari della Granarolo ordinando il ritiro del prodotto latte fresco blu dal mercato. Sicché, secondo l'accusa, di concerto con il Ministro della salute Sirchia, l'on. Alemanno avrebbe istituito una Commissione interministeriale per lo studio e l'analisi del latte fresco blu nella quale sarebbero stati inseriti due membri compiacenti indicati dallo stesso Tanzi. Tale Commissione interministeriale si espresse nel maggio 2002 favorevolmente alla durabilità dichiarata del latte fresco blu.
In seguito a vibrate proteste dei produttori di latte e ai dubbi insorti in relazione alle conclusioni della Commissione, fu istituita una nuova Commissione interministeriale che poi conformemente a un decreto legge convertito nell'agosto del 2004 rovesciò il verdetto della precedente Commissione anche alla luce della normativa comunitaria cui il citato decreto legge faceva riferimento.
Nel frattempo tuttavia, secondo l'ipotesi accusatoria, il Tanzi aveva apprezzato gli sforzi dell'on. Alemanno e aveva ritenuto di offrirgli un riconoscimento con un finanziamento di circa 85 mila euro. Ciò è quanto il Tanzi ha dichiarato nell'interrogatorio del 26 settembre 2005. Tale contributo sarebbe stato versato in modo indiretto e da non dare nell'occhio. Sicché sarebbe intervenuto il Bernardoni, il quale non attraverso una sua società ma per il tramite della Bonatti SpA, operante nel settore del ciclo delle acque, la quale avrebbe acquistato gli spazi pubblicitari su Area. Mentre quest'ultima ha rilasciato regolari fatture per tali acquisti, la Bonatti invece non ha contabilizzato le uscite né le ha deliberate in consiglio d'amministrazione. Di qui l'accusa di violazione dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17, del 24 e del 25 gennaio e del 1o febbraio 2006. Nella prima delle predette sedute ha ascoltato il Ministro Alemanno. Regolarmente convocati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 18-ter, comma 1, del Regolamento della Camera i coimputati «laici» non sono comparsi.
Nella seduta del 17 gennaio 2006, il Presidente della Giunta ha dato lettura della seguente lettera: «Onorevole Presidente, con riferimento alla richiesta di autorizzazione avanzata nei miei confronti dal Collegio per i reati ministeriali di Roma e pendente dinanzi alla Giunta che Ella presiede, La prego di considerare che è mia ferma intenzione chiedere che la Giunta e la Camera dei deputati concedano la predetta autorizzazione. L'occasione mi è gradita per inviarLe i migliori saluti. Giovanni Alemanno».
Va rilevato che in nessun caso questa intenzione del Ministro Alemanno può essere considerata come una rinuncia all'immunità parlamentare. Per un verso infatti l'articolo 96 della Costituzione non prevede un'immunità parlamentare ma un'attribuzione dell'una e dell'altra Camera d'intervenire con un potere procedimentale autorizzatorio nelle implicazioni sostanziali delle immunità governative; per l'altro, comunque le immunità parlamentari non sono rinunciabili. La lettera dell'on. Alemanno è stata pertanto considerata per quella che è: un mero invito alla Giunta e alla Camera dal quale queste comunque non sono vincolate.
Nella sua audizione peraltro l'on. Alemanno non ha mancato di esprimere le sue profonde perplessità sull'impianto accusatorio. Considerato improprio il richiamo fatto dal tribunale dei ministri alla vicenda del latte microfiltrato, il Ministro si è concentrato sulla fragilità delle argomentazioni a sostegno dell'accusa di finanziamento illecito dei partiti politici. Ha evidenziato che tutte le riviste di cultura politica a lui note ospitano inserzioni pubblicitarie delle imprese più varie e che Area ha regolarmente fatturato gli introiti incriminati. Che cosa sia avvenuto a iniziativa del Tanzi e del Bernardoni egli ignorava e non poteva sapere. Ha sostenuto che conosceva il Bernardoni e che gli aveva rivolto l'invito di reperire imprenditori disposti ad acquistare pubblicità sul periodico. Ha contestato che il Tanzi possa essere considerato una fonte di indiscussa attendibilità anche perché il suo personale coinvolgimento nell'affare non è documentato in alcun modo.
Nel corso dell'esame sono emerse essenzialmente tre posizioni.
Secondo l'impostazione propugnata dal Presidente della Giunta on. Siniscalchi, nel caso in esame si sarebbe dovuta fare applicazione dell'articolo 18-ter, comma 2, del Regolamento della Camera e dunque restituire gli atti all'autorità giudiziaria per l'inconferenza dell'ipotesi contestata all'on. Alemanno con l'articolo 96 Cost. Secondo questa visione, infatti, nella ricezione asseritamente illecita del contributo da parte del Ministro non vi sarebbe alcun nesso con le sue funzioni ministeriali. A tale opinione hanno aderito nella sostanza il gruppo dei Democratici di Sinistra e della Margherita.
Secondo una diversa tesi invece l'autorizzazione dovrebbe essere negata. Ciò perché in realtà la fragilità dell'ipotesi accusatoria, tutta incentrata su un aspetto estraneo alle funzioni proprie dell'attività ministeriale e sull'ipotetico concorso dell'Alemanno in un reato che in prima battuta sarebbe stato commesso da soggetti privati, in realtà cela un'illegittima e trasversale interferenza dell'autorità giudiziaria sulla condotta generale del Ministro in quanto tale. Guardando quindi oltre il formale capo d'imputazione alla sostanza della vicenda, potrebbe allora certamente configurarsi la seconda ipotesi scriminante di cui all'articolo 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989 (vale a dire la preminente discrezionalità della funzione di Governo). Pur propugnata dal gruppo di Alleanza Nazionale, questa tesi non è stata oggetto da parte di tale gruppo di una formale proposta. L'unico a sostenerla apertamente come percorribile in via pratica è stato l'esponente del gruppo Misto-Rosa nel pugno.
Il sottoscritto relatore, ascoltato l'ampio dibattito e constatato che sulla tesi della restituzione all'autorità giudiziaria e su quella del diniego non si sarebbe raggiunta l'unanimità, ha ritenuto di proporre la concessione dell'autorizzazione, sia per aderire all'invito del Ministro, il quale potrà così difendersi nel merito - verosimilmente con successo - sia per non porre un precedente assai sconveniente per il quale la Giunta si sarebbe divisa secondo logiche di schieramento.
In conclusione: nella Giunta è emerso un orientamento tendenzialmente maggioritario scettico sulla reale consistenza delle accuse al Ministro, sulla base del quale taluni hanno ritenuto più propria l'ipotesi della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria e altri invece il diniego dell'autorizzazione. Tuttavia, constatata anche la nettezza delle formule scriminanti adoperate dall'articolo 9 predetto, è riuscito difficile al sottoscritto relatore ricondurre i fatti a una di esse. Anche da un punto di vista di concordia politica nella Giunta è risultato pertanto conveniente aderire all'ipotesi della concessione.
Per questi motivi la Giunta all'unanimità, con tre distinte votazioni, ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 3, del Regolamento della Camera nei confronti dell'on. Giovanni Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali; di Calisto Tanzi e di Romano Bernardoni.

Antonio LEONE, Relatore.


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