Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Giuseppe GIANNI, eletto nel collegio 16 (Augusta) della circoscrizione Sicilia 2, proclamato il 21 maggio 2001.
Il procedimento nell'ambito del quale sono state eseguite le operazioni intercettive è il n.11941/01 RGNR condotto dalla procura della Repubblica di Siracusa per i reati di cui agli articoli 96 del testo unico n. 361 del 1957 (legge elettorale della Camera) e 319 e 326 del codice penale.
L'esame della domanda di autorizzazione avanzata dal procuratore della Repubblica di Siracusa si è svolto presso la Giunta nella seduta del 19 novembre 2003, nella quale si è anche proceduto all'audizione dell'onorevole Gianni.
Durante l'esame sono emersi immediatamente due profili pregiudiziali che hanno indotto l'unanimità dei componenti a ritenere preclusi l'esame del merito della richiesta e, tanto più, la consultazione degli atti recanti le trascrizioni delle intercettazioni. È risultato infatti che le intercettazioni telefoniche di conversazioni alle quali ha preso parte il deputato Gianni sono state eseguite anteriormente alla sua proclamazione. Sicché, per un verso si potrebbe osservare che le disposizioni della legge n. 140 del 2003 non possono trovare applicazione; per l'altro, essendo state le intercettazioni effettivamente già eseguite, non può per definizione applicarsi, a differenza di quanto opinato dal procuratore della Repubblica di Siracusa, l'articolo 4 della stessa legge, il quale fa riferimento a operazioni intercettive ancora da eseguirsi e quindi da autorizzare preventivamente.
La norma rilevante della legge n. 140 del 2003 è invece - evidentemente - l'articolo 6, che concerne l'utilizzazione di materiale intercettivo relativo a conversazioni cui parlamentari abbiano preso parte.
La disposizione in esame prospetta due ipotesi: a) che l'autorità giudiziaria ritenga le intercettazioni in questione irrilevanti. In tal caso è tenuta, a tutela della riservatezza, a distruggerle; b) che invece le intercettazioni vengano ritenute rilevanti per il procedimento. In tal caso occorre chiedere alla Camera d'appartenenza del parlamentare di cui si tratta l'autorizzazione a utilizzarle. A quest'ultimo proposito, però, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 individua senza equivoci nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente ad avanzare la domanda.
Sulla base di questa disposizione è apparso unanimemente ai componenti intervenuti nella seduta del 19 novembre 2003 che nel procuratore della Repubblica di Siracusa manchi la legittimazione a compiere l'atto di richiesta dell'autorizzazione e che pertanto gli atti gli debbano essere restituiti.
La natura pregiudiziale della questione dell'incompetenza del procuratore della Repubblica di Siracusa rende superfluo considerare (come pure è emerso nell'intervento del deputato Gianni e in quello di taluni componenti) come per ammissione dello stesso procuratore della Repubblica i fatti contenuti nell'ipotetica imputazione sembrano smentiti dal contenuto stesso delle intercettazioni.
Per tali motivi la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria richiedente.
Giuseppe LEZZA, relatore
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