| Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Nei casi di elezione di membri di collegi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata, qualora, decorso un mese dalla prima votazione, tali membri non risultino eletti, la Camera è convocata di diritto per procedere alla loro elezione e la seduta prosegue ininterrottamente fino al raggiungimento del voto utile all'elezione degli stessi. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non può essere posto all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea nessun altro punto fino a quando non sia conseguita l'elezione dei membri dei collegi. |
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