Doc. II, n. 7




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 56.
Art. 56.
 Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Nei casi di elezione di membri di collegi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata, qualora, decorso un mese dalla prima votazione, tali membri non risultino eletti, la Camera è convocata di diritto per procedere alla loro elezione e la seduta prosegue ininterrottamente fino al raggiungimento del voto utile all'elezione degli stessi.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non può essere posto all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea nessun altro punto fino a quando non sia conseguita l'elezione dei membri dei collegi.


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