Onorevoli Colleghi! - La disciplina regolamentare del procedimento legislativo è stata oggetto di significative modifiche nel corso degli ultimi anni. Dall'epoca delle revisioni regolamentari degli anni 1988-1990, in cui entrambe le Camere hanno dato luogo ad una vera e propria «mini-rivoluzione», adeguando le rispettive procedure al fine di garantire una maggiore efficacia del prodotto legislativo, si è giunti alla riforma del 1997, che ha riformato profondamente il procedimento legislativo.
Tale ingente riforma (gli articoli interessati sono oltre trenta!) è rappresentata sostanzialmente da uno snellimento del procedimento legislativo, e da una sua razionalizzazione, frutto di lavori durati per circa un anno e che hanno affrontato il tema della «democrazia decidente».
In questo quadro di grandi innovazioni vogliamo rivolgere la nostra attenzione sulla Parte seconda, Capo XVII, del Regolamento della Camera che riguarda il procedimento legislativo presso l'Assemblea nella sua fase finale: l'articolo 88.
Tale articolo contempla le modalità di illustrazione, discussione e votazione degli ordini del giorno.
Il termine «ordine del giorno», nella sua accezione più propria, deriva da una antica prassi risalente all'epoca statutaria che ha acquisito via via, nel merito, un significato di espressione della volontà dell'Assemblea. L'ordine del giorno, come pure l'emendamento, rappresenta lo strumento più caratterizzante delle opposizioni, poiché consente a ciascun parlamentare, soprattutto della minoranza, di manifestare la propria opinione su argomenti connessi a questioni in esame, eventualmente provocando un voto dell'Assemblea che, se positivo, acquista il valore di direttiva politica. Mentre la mozione e la risoluzione rappresentano strumenti di direttiva politica su un determinato argomento, l'ordine del giorno si colloca a metà come strumento di indirizzo - in quanto «invita» o «impegna» il Governo, anche se meno incisivo rispetto ai precedenti strumenti - e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione. Nella fase di approvazione del provvedimento, l'ordine del giorno si tramuta in una mera direttiva al Governo sui criteri interpretativi per la sua attuazione ovvero indica quali provvedimenti siano da adottare in relazione ad essa. Tale direttiva rappresenta per il Governo un vincolo più o meno forte a seconda della formula adottata dal proponente e successivamente votata. Esiste, inoltre, una forma di controllo sull'attuazione degli ordini del giorno approvati in Assemblea, da parte delle Commissioni, che possono richiedere al Governo di riferire, anche per iscritto (articolo 143, comma 3, r.C.; articolo 46, comma 2, r.S.).
È importante sottolineare come per tale particolare istituto i Regolamenti di Camera e Senato divergano in maniera abbastanza significativa. Al Senato si prevede che di norma gli ordini del giorno siano presentati prima dell'inizio della discussione generale del provvedimento e possano essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa. Qualora siano presentati ordini del giorno nel corso della discussione generale da senatori non iscritti a parlare, questi possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del comma 1 dell'articolo 84 r.S.
La votazione degli ordini del giorno avviene dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo al termine della discussione generale.
La Camera adotta un iter procedurale alquanto diverso dal Senato, prevedendo la presentazione e l'illustrazione degli ordini del giorno nella fase di discussione degli articoli e la votazione di essi dopo che gli articoli siano stati approvati, ma prima della votazione finale.
Tale procedura appare preferibile rispetto a quella seguita al Senato, laddove la votazione dell'ordine del giorno, essendo precedente alla votazione degli articoli, ha l'effetto di svilire il valore interpretativo insito in questo strumento di indirizzo.
Nel corso della discussione degli articoli, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno. Ogni deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Occorre evidenziare che il tempo utilizzato da ciascun deputato per l'illustrazione del proprio ordine del giorno rientra nel computo del contingentamento assegnato a ciascun Gruppo in Assemblea.
È vietata la riproduzione come ordini del giorno di emendamenti o di articoli già respinti. Se ciò avviene, è facoltà del Presidente di dichiarare inammissibile l'ordine del giorno, sentito il proponente. Se quest'ultimo insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
La prassi applicativa di queste norme ha evidenziato il rischio di un uso ostruzionistico di questo strumento, con effetti di dilatazione dei tempi di approvazione dei progetti di legge. Per questi motivi si avanzano le seguenti proposte di revisione regolamentare.
La prima modifica introduce un meccanismo volto a ridurre il numero di ordini del giorno che possono essere posti in votazione. Fermo restando che ciascun deputato potrà comunque presentare un ordine del giorno, secondo quanto previsto dalla disciplina attuale, si prevede che siano posti in votazione solo quelli non accolti dal Governo e che siano stati segnalati dai rispettivi Gruppi in numero non superiore a quello corrispondente ad un ventesimo dei componenti di ciascun Gruppo e comunque in numero non inferiore ad uno.
Un'altra modifica attiene alla fase degli interventi dei deputati sul complesso degli ordini del giorno. Si prevede, infatti, che, sul loro complesso, possa intervenire un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti. Quanto alla fase della votazione, si prevede che, nel caso in cui l'ordine del giorno sia stato posto in votazione ai sensi della disciplina sopra illustrata, possa intervenire per una breve illustrazione il solo proponente per non più di tre minuti.
L'ultima modifica è volta a stabilire che gli ordini del giorno ritirati o dichiarati decaduti per assenza del proponente non possano essere fatti propri da altri deputati.
Si ritiene, con la presente proposta, di realizzare un contemperamento tra le esigenze di speditezza del procedimento legislativo e la possibilità di intervento su di esso delle diverse forze politiche ed, in primis, di quelle di opposizione. L'intento che si vuole perseguire è altresì quello di ricondurre l'istituto in esame alla sua reale funzione, che risulta svilita dall'uso ostruzionistico della presentazione di numerosi ordini del giorno, riservandolo invece a questioni di indirizzo e di attuazione di grande rilevanza.
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