Doc. II, n. 5




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Il Regolamento vigente della Camera, la cui architettura originaria rispecchia le tendenze e la filosofia che ispiravano le vicende della politica italiana all'inizio degli anni '70, denuncia oggi, a distanza di tre decenni e nonostante alcune importanti modifiche apportate negli ultimi anni, alcune insufficienze rispetto alle nuove dinamiche istituzionali intervenute a seguito del mutamento delle leggi elettorali.
In particolare due aspetti dell'attuale assetto regolamentare rivestono profili di una qualche vetustà rispetto al nuovo quadro di riferimento ordinamentale. Il primo è legato alla limitazione dell'uso del voto segreto nelle procedure dell'Assemblea suscettibile di rappresentare un ostacolo, all'interno del nuovo sistema elettorale, al libero dispiegarsi dell'autonomia del parlamentare e della sua libertà da vincoli di mandato. Il secondo inerisce, invece, alle procedure di voto in Aula e al loro disutile intreccio con il dibattito di merito intorno ai provvedimenti.
Entrambi gli aspetti evocati meritano una riflessione. Riguardo al primo va ricordato che, nel sistema elettorale previgente, l'autonomia di ogni deputato dalle ingerenze del partito di riferimento e dai vincoli della disciplina del Gruppo veniva garantita dalla logica stessa del meccanismo elettivo. Il voto di preferenza, infatti, valorizzava la presenza dei candidati all'interno delle liste, rendendone indispensabile l'inclusione ai fini della raccolta del consenso che riverberava i suoi effetti positivi sull'intera lista.
Questa situazione, evidentemente, avrebbe messo al riparo il deputato da eventuali azioni ritorsive da parte del partito politico di appartenenza nell'ipotesi dell'assunzione in Aula di posizioni dissonanti rispetto quelle espresse dal Gruppo cui risultava iscritto. In sostanza la clausola di salvaguardia dell'autonomia del deputato era insita nel medesimo sistema elettivo: la sanzione estrema dell'esclusione del deputato dalle liste elettorali in realtà non veniva comminata a motivo di una carenza di interesse da parte del partito di riferimento, per via del vulnus che quell'esclusione in termini di consenso avrebbe potuto comportare all'interno della lista.
Nel sistema attuale, invece, la selezione delle candidature uniche all'interno dei collegi è devoluta ai partiti ed è priva di una delibazione preliminare da parte dell'area di consenso su cui i partiti presumono di poggiare (non vi sono elezioni primarie né altri meccanismi di selezione «popolare» delle candidature). È dall'alto, dunque, che vengono concesse e revocate le candidature.
Ne consegue che la disciplina di Gruppo diventa così rigida (perché la sanzione estrema della esclusione dalle candidature può essere più agevolmente comminata, senza apparente danno per il Gruppo che la somministra) da porre non senza attendibilità il dubbio sulla compatibilità di questo stato di cose con la garanzia costituzionale posta dall'articolo 67 all'esercizio del mandato parlamentare senza vincolo.
L'allargamento dell'ambito di esperibilità del voto segreto, in realtà, costituirebbe oggi una piena restituzione di ruolo, di dignità istituzionale e di prerogative al singolo parlamentare che potrebbe, così esercitare il diritto all'obiezione di coscienza senza temere rappresaglie da parte dei partiti.
Sul secondo aspetto richiamato, relativo alla separazione nei lavori d'Aula dei tempi destinati alle procedure di voto rispetto a quelli relativi al dibattito e agli interventi sul merito dei provvedimenti, riteniamo che esistano elementi di tale evidenza a suffragio della tesi della necessità di evitare l'intersecazione dei due diversi momenti, da non richiedere particolari argomentazioni. La nostra proposta di modifica, del resto, tende a rendere omogenea la procedura parlamentare della Camera dei deputati a quella europea: nel Parlamento di Strasburgo, com'è noto, il dibattito d'Aula non si confonde con il momento del voto, cui viene riservato un proprio tempo, che consente ai parlamentari di acquisire certezze sui percorsi lavorativi delle sessioni parlamentari, circostanza che è per noi da considerare del tutto chimerica a causa dell'attuale organizzazione di lavoro d'Aula.
I principi richiamati sono confluiti nelle proposte di modifica al Regolamento che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della Giunta per il regolamento.


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