XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 8 marzo 2006


Pag. 58

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2006. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.
Atto n. 606.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).


Pag. 59

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2006.

Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Paola MARIANI (DS-U) ricorda che il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento di due direttive comunitarie del 2004, la n. 17 e la n. 18, recanti codici dei contratti pubblici dei lavori, servizi. Tali direttive non solo hanno introdotto alcune nuove figure negoziali, quali l'accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, l'asta elettronica, il dialogo competitivo, l'affidamento tramite centrale di committenza, ma hanno riformato profondamente l'impianto stesso e rappresentano una vera e propria rivoluzione normativa in materia di contratti pubblici.
Sottolinea di non condividere peraltro né il contenuto né il metodo del decreto attuativo in esame. Non ritiene infatti corretto che la Commissione politiche dell'Unione europea, insieme a tutte le altre, si pronunci, a Camere sciolte e in tempi ristrettissimi, su un'integrale revisione della delicata normativa in materia di lavori pubblici, in assenza di un confronto con i soggetti interessati. Ricorda, inoltre, che in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2005 presso la XIV Commissione, era stato chiesto all'allora Ministro delle politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, di precisare se la lettera a) contenuta nel comma 1 dell'articolo 25 della legge comunitaria, che delega il Governo ad adottare un unico testo legislativo in materia di procedure di appalto, fosse riferita esclusivamente alle procedure contenute nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE o se tale previsione autorizzasse il Governo a disciplinare in senso organico tutta la normativa di appalti pubblici. A tale richiesta il Ministro Buttiglione rispose assicurando, testualmente, che il testo unico avrebbe contenuto esclusivamente le procedure di appalto indicate dalla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e le norme vigenti modificate dall'esecuzione di tali direttive. Ricorda, inoltre, che il Ministro nella medesima seduta assicurò che il Governo con la legge di delega non si era fatto delegare dal Parlamento a ridisciplinare l'intera normativa vigente nel settore degli appalti pubblici.
Osserva invece che il testo in esame è l'esatto contrario di ciò che era stata assicurato dal Ministro Buttiglione, in quanto modifica in maniera incisiva la disciplina nazionale in materia di appalti, con l'aggravante che il Parlamento si trova ad esaminare uno schema di decreto legislativo emanato in assenza di delega e in totale mancanza di principi e criteri direttivi. Peraltro, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in mancanza non solo di una consultazione degli attori operanti nel settore, ma anche delle regioni, le quali hanno peraltro espresso un parere contrario sul provvedimento. Aggiunge che il provvedimento reca disposizioni illegittime che rischiano di gettare nel caos il settore dei lavori pubblici; un settore molto delicato, in cui interagiscono gli enti pubblici e le imprese, modificando in modo repentino ed integrale la legislazione vigente.
Ritiene che lo schema di decreto legislativo modifichi gli istituti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici in maniera non organica, considerato altresì che tali istituti sono stati disciplinati attraverso un'attenta mediazione di interessi contrapposti a livello pubblico e privato. Si attua l'articolo 25 della legge comunitaria 2004 in maniera non corretta, in quanto si coglie il pretesto del recepimento della normativa comunitaria allo scopo di modificare il quadro normativo di riferimento. Ciò vale, in particolare, per l'appalto integrato, che non viene neanche disciplinato dalle direttive comunitarie. Ritiene pertanto il testo non coerente con il recepimento delle direttive comunitarie, e ribadisce la sua disomogeneità in quanto intende unificare in un solo testo norme emanate in tempi diversi, concernenti la qualificazione delle SOA e la partecipazione alle gare di appalto.
Rileva d'altra parte che il provvedimento non coglie neanche l'occasione dell'adeguamento


Pag. 60

alla normativa comunitaria per chiarire l'interpretazione di talune controverse disposizioni - ad esempio quelle sui ribassi d'asta e sulle soglie di anomalia delle offerte - sulle quali si è spesso registrata un'ambigua applicazione normativa.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE, relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Atto n. 614.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2006.

Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU), relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Paola MARIANI (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
Atto n. 615.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2006.

Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 73 del 2005 con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva CE n. 22/1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Le modifiche proposte mirano a una duplice finalità: per un verso, viene esplicitato l'oggetto della tutela, con un esplicito riferimento alla fauna selvatica; per un altro, viene circoscritto l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal


Pag. 61

decreto legislativo n. 73, in modo da non assoggettare agli obblighi da essa previsti numerose piccole strutture che, per le loro dimensioni e il numero di specie detenute, non possono essere considerate come giardini zoologici. Rimane in ogni caso salvo il principio generale al quale si ispira il decreto legislativo n. 73, vale a dire la conservazione e la tutela della biodiversità.
Non ritenendo che ci siano elementi di contrasto con la normativa comunitaria, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore (vedi allegato 2).

Schema di regolamento di attuazione della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, e della direttiva 2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Atto n. 627.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che i prescritti pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto non sono ancora stati trasmessi. La Commissione, pertanto, non potrà pronunciarsi in via definitiva su tale provvedimento finché il Governo non abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, introduce lo schema di regolamento in esame che reca novelle al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare che ha dato attuazione alla direttiva 2001/25/CE concernente requisiti minimi di formazione per la gente di mare, direttiva di codificazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE recanti entrambe i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005, legge 25 gennaio 2005, n. 29.
Ricorda che la direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime, di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO (STCW del 1978) di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, nella sua versione aggiornata. La direttiva inoltre definisce le procedure ed i criteri necessari per il riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi, dagli Stati membri, nonché dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi dai Paesi Terzi.
Precisa che la direttiva 2001/25/CE è stata successivamente modificata dalle direttive 2003/103/CE del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE dell'8 marzo 2005 i cui termini di recepimento sono scaduti rispettivamente il 14 maggio 2005 ed il 29 settembre 2005. Sottolinea che l'articolo 1


Pag. 62

della direttiva 2003/103/CE modifica la direttiva 2001/25/CE all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, inserendo la previsione che il rilascio e la convalida dei certificati attestanti l'idoneità fisica per comandanti ufficiali e radiooperatori siano conformi alle indicazioni della Convenzione STCW; all'articolo 17, lettera e), precisando che le comunicazioni tra la nave e le autorità di terra debbano svolgersi in conformità alle previsioni della Convenzione SOLAS; all'articolo 18, paragrafo 3, e nuovo articolo 18-bis, regolamentando il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi. In particolare, viene stabilito che sia regolarmente oggetto di riesame il fatto che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW, in modo che il riconoscimento di tali paesi possa essere prorogato o revocato, a seconda che essi osservino o meno le previsioni della Convenzione. Aggiunge che modifiche sono introdotte con il nuovo articolo 18-ter che prevede una rivalutazione quinquennale, da parte della Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, dei paesi terzi riconosciuti per verificare la sussistenza dei requisiti di conformità alla Convenzione STCW; all'articolo 22, paragrafo 1, indicando le modalità di modifica della direttiva 2001/25/CE, anche al fine di rendere applicabili eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria; all'allegato II, relativo ai criteri per il riconoscimento di paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato, prevedendo ora che, ai fini del riconoscimento, il paese terzo debba essere parte della Convenzione STCW ed aver pienamente adempiuto alle prescrizioni della stessa, oltre ad aver superato il controllo, svolto dalla Commissione assistita dall'Agenzia, sul rispetto dei requisiti relativi al livello di competenza.
Ricorda ancora che la direttiva 2005/23 modifica l'allegato I della direttiva 2001/25/CE, prevedendo in particolare al paragrafo 3 della regola V/2 che gli appartenenti alla gente di mare sono tenuti a seguire i corsi di formazione e devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. Ribadisce quindi che il provvedimento in esame recepisce nell'ordinamento interno le modifiche alla direttiva 2001/25/CE introdotte dalle citate direttive, sulla base della norma di autorizzazione recata dalla legge comunitaria 2005. Evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame prevede che dall'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE è emerso che l'iter per il riconoscimento dei certificati emessi dai Paesi Terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo.
Ricorda quindi che lo schema di decreto si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede al comma 1, modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 324 del 2001, laddove vengono introdotte - alle lettere qqbis) e qqter) - le definizioni di «Comitato», ossia Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento CE n. 2099/2002 del 5 novembre 2002 concernente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, e di «Agenzia», ossia Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del 27 giugno 2002. Osserva che tra le definizioni previste all'articolo 1 della direttiva 2001/25/CE non figurano le definizioni di Comitato e di Agenzia, ma ai punti 10 e 11 del considerando della medesima si afferma che uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi» e che occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. Il comma 2 del medesimo articolo 1 reca


Pag. 63

invece modifiche all'articolo 8, comma 1, del citato decreto n. 324, sul riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi. Il successivo comma 3 modifica invece il comma 5 dell'articolo 17 del regolamento n. 324 del 2001, relativo alle comunicazione tra i membri dell'equipaggio, prevedendo che le comunicazioni a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro si svolgono conformemente a quanto previsto al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS, in materia di regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza. I commi 4 e 5 dell'articolo 1, modificano l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 324 più volte citato in riferimento ai requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro. La gente di mare imbarcata sulle navi diverse da quelle ro-ro, prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato appositi corsi di formazione in funzione della qualifica e delle responsabilità individuali e, ad intervalli non superiori a cinque anni, deve frequentare appositi corsi di aggiornamento o dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti. Aggiunge che il comma 6 dell'articolo 1 sostituisce l'allegato II del decreto n. 324, relativo alle procedure e criteri per il riconoscimento di Paesi terzi che hanno rilasciato un certificato o sotto la cui autorità è stato rilasciato un certificato nonché per il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
Osserva quindi che l'articolo 2 dispone - in coerenza con la norma di autorizzazione di cui al citato articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005 - che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento non segnala rilievi.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di regolamento in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 324/2001 che ha dato attuazione alla direttiva 2001/25/CE concernente requisiti minimi di formazione per la gente di mare. La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime, di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. La direttiva 2001/25/CE è stata successivamente modificata dalle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE i cui termini di recepimento sono scaduti rispettivamente il 14 maggio 2005 ed il 29 settembre 2005.
Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, segnala che con il provvedimento in esame vengono recepite nell'ordinamento interno le modifiche alla direttiva 2001/25/CE introdotte dalle citate direttive e si ottempera ad una lettera di messa in mora che la Commissione europea ha inviato all'Italia, in data 25 luglio 2005 e 5 dicembre 2005, per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno rispettivamente, della direttiva 2003/103/CE e della 2005/23/CE entro i rispettivi termini di recepimento.
Osserva che lo schema di regolamento recepisce in modo quasi letterale le disposizioni delle due direttive e nel contempo modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001. Le modifiche previste vanno nella direzione di sanare problematiche che erano emerse dall'applicazione della direttiva 2001/25/CE, infatti l'iter per il riconoscimento dei certificati emessi dai Paesi Terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo. Sottolinea che il provvedimento contiene anche disposizioni relative ai requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro. Il personale indicato sul


Pag. 64

ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla previsti dal codice STCW.
Preannuncia quindi, considerato che il testo in esame rispetta lo spirito e i contenuti delle direttive che intende attuare, un orientamento favorevole sul provvedimento.

Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.
Atto n. 628.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Marco AIRAGHI (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame modifica una disposizione del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, che ha recepito, in attuazione della legge comunitaria per il 2003, la legge n. 306 del 2003, le direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di divieto di sperimentazione sugli animali e di tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti cosmetici. In base all'indicato decreto legislativo n. 50 del 2005, il Ministero della salute deve rendere disponibile al pubblico una serie di informazioni sui prodotti cosmetici, in modo più ampio rispetto a quanto stabilito dalle norme europee. In particolare, l'articolo 1, paragrafo 7, della suddetta direttiva n. 2003/15/CE, limita il diritto d'informazione esclusivamente alla composizione del prodotto e ai dati esistenti sugli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega, al fine delle modifiche in esame, scade il 16 luglio 2006. Aggiunge che al fine di rendere pienamente conforme alla normativa europea la nostra disciplina nazionale, lo schema di decreto in esame modifica il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del citato decreto legislativo n. 50, limitando così il previsto diritto d'informazione solamente alle due fattispecie sopra indicate.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, ribadisce innanzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto al fine di rendere pienamente conforme la normativa italiana di recepimento alla direttiva comunitaria 2003/15/CE, già recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50. Ricorda per completezza che nel dicembre 2006 la Commissione ha presentato una nota esplicativa sulla direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, al fine di dare una definizione certa del termine «uso professionale» di cui alla medesima direttiva. La Commissione europea ha inoltre presentato il 23 gennaio 2006 il programma d'azione comunitario per la protezione degli animali 2006-2010 COM/2006/13, fissando cinque obiettivi principali, tra cui quello di sostenere le tendenze future nell'ambito della ricerca sul benessere degli animali, anche attraverso l'individuazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Il Consiglio Agricoltura del 22 febbraio 2006 ha esaminato la comunicazione recante il programma d'azione ed ha concordato che la Presidenza presenterà una proposta di conclusioni nella riunione del 20 maggio 2006. La presidenza austriaca del Consiglio ha preannunciato, inoltre, una conferenza europea sul benessere degli animali da tenersi alla fine del mese di marzo 2006.
Evidenzia inoltre che il 13 dicembre 2005, la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia per la mancata attuazione da parte dell'Italia della direttiva


Pag. 65

CE/2004/87 relativa all'aggiornamento al progresso tecnico per l'annesso III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con la procedura d'infrazione 2004/966; della direttiva CE/2004/88 relativa all'aggiornamento al progresso tecnico dell'annesso III della direttiva 76/768 sui cosmetici, con la procedura d'infrazione 2004/967; della direttiva CE/2004/94 relativa all'aggiornamento al progresso tecnico dell'annesso IX della direttiva 76/768/CEE sui cosmetici, in base alla procedura d'infrazione 2004/969; e della direttiva CE/2004/93 relativa all'aggiornamento al progresso tecnico dell'annesso II e III della direttiva 76/768/CEE sui cosmetici, in base alla procedura d'infrazione 2004/968.
Alla luce delle considerazioni espresse propone di esprimere parere favorevole.

Paola MARIANI (DS-U) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame modifica una disposizione del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, che ha recepito le direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di divieto di sperimentazione sugli animali e di tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti cosmetici. In base al citato decreto legislativo il Ministero della salute deve rendere disponibile al pubblico una serie di informazioni sui prodotti cosmetici, in modo più ampio rispetto a quanto stabilito dalle norme europee. In particolare, l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva n. 2003/15/CE, limita il diritto di informazione esclusivamente a due determinate fattispecie: la composizione del prodotto e i dati esistenti sugli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione.
Ricorda che lo schema di decreto interviene al fine di rendere pienamente conforme alla normativa europea la disciplina nazionale, modificando pertanto il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2005, limitando così il previsto diritto d'informazione solamente alle due fattispecie sopra indicate.
Non rilevando profili di incompatibilità comunitaria, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Salvatore BUGLIO (DS-U) preannuncia anch'egli il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 756 del 15 febbraio 2006, a pagina 122, prima colonna, all'undicesima riga, sopprimere le parole: «ultimi gli».