XII Commissione - Resoconto di mercoledì 8 marzo 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2006. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE, relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Atto n. 614.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 febbraio 2006.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Gianni MANCUSO (AN), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE in materia di prodotti cosmetici.
Atto n. 628.
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo è inteso a modificare una disposizione del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, il quale ha attuato nell'ordinamento nazionale le direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE in materia di divieto di sperimentazione sugli animali e di tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti cosmetici.


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Ricorda che la Commissione ebbe modo di esaminare, lui stesso relatore, lo schema del predetto decreto legislativo n. 50 e che espresse in quella occasione, il 17 novembre 2004, parere favorevole con una osservazione. Il decreto legislativo n. 50 del 2005 è poi entrato in vigore il 16 luglio 2005. La norma di delega, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria per il 2003), prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, il Governo possa apportare al decreto legislativo integrazioni e correzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già stabiliti.
Ciò premesso, evidenzia che la modifica che il Governo intende apportare al decreto legislativo n. 50 riguarda, in particolare, le informazioni che il Ministero della salute ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico in relazione ai prodotti cosmetici. Attualmente è previsto che siano rese disponibili al pubblico, sui prodotti cosmetici, più informazioni di quante ne prevedano le norme europee. L'articolo 1, paragrafo 7, della citata direttiva n. 2003/15/CE, limita infatti il diritto d'informazione del pubblico a due ambiti determinati: la composizione del prodotto e i dati esistenti in relazione agli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione, laddove il decreto legislativo n. 50 prevede un ambito di informazione più vasto. Al fine di rendere la disciplina nazionale pienamente conforme alla normativa europea, il provvedimento in esame pertanto modifica l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del decreto legislativo n. 50 del 2005 in modo da limitare l'ambito d'informazione solamente alle due fattispecie sopra indicate.
Dopo aver fatto ricordato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso, sullo schema in esame, parere favorevole in data 1o marzo 2006, considerati quindi i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.