IX Commissione - Resoconto di giovedì 23 febbraio 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Angelo SANZA. - Intervengono il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone, ed il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Atto n. 624.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Giuseppe FERRO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, entro il 17 marzo 2006, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 624).
Rileva quindi che il 1o febbraio 2006 la Commissione Trasporti ha espresso, sulla prima versione dello schema (atto n. 583), un articolato parere favorevole con condizioni e osservazioni. L'8 febbraio 2006, la Commissione Bilancio ha espresso, per le parti di competenza, parere favorevole con talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 3,


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della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.
In tale ambito, l'iter fissato dalla legge di delega prevede il meccanismo del «doppio passaggio parlamentare» prima dell'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.
Ritiene quindi opportuno richiamare i contenuti dei rilievi espressi dalla IX Commissione nel parere del 1o febbraio scorso - prima le condizioni, quindi le osservazioni - illustrando le conseguenti modifiche apportate dal Governo ed i chiarimenti addotti nella relazione di accompagnamento.
Preliminarmente, ricorda come nella premessa del parere si richiamavano, in particolare, i rilievi già evidenziati in sede di parere espresso dalla IX Commissione nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) e gli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione n. 7-00682, rilevando l'esigenza imprescindibile di recepire le condizioni di seguito evidenziate.
Sottolinea che la prima delle condizioni richiedeva infatti il superamento di carenze già rilevate in precedenza della Commissione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2006 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche.
In proposito, fa presente non si riscontrano modifiche al testo che vanno direttamente in tale direzione. Peraltro, con riferimento al quadro sanzionatorio, nella relazione di accompagnamento si fa presente che questo rientra «nel più ampio contesto della disciplina delle infrazioni penali ed amministrative del codice della navigazione e pertanto deve essere oggetto di apposita legge delega, che contempli la revisione della parte sanzionatoria di tutto il codice della navigazione, che il Governo si riserva di proporre». Ulteriori aspetti sono connessi ad alcune modifiche contenute nel testo, quale la nuova formulazione degli articoli 704 e 705.
In secondo luogo, ricorda nel parere si segnalava l'esigenza di rivedere l'inciso: «fatta salva la competenza del Ministero dell'interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale», di cui al secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo (prima versione). In proposito, rileva come la nuova formulazione del provvedimento preveda che tale inciso sia sostituito dal seguente: «Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980 n. 930 e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.»
Quindi, in merito all'articolo 4, comma 11, dello schema di decreto legislativo (prima versione) - che modifica il comma 2 dell'articolo 3 - ed al terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, su cui interviene l'articolo 3, comma 3, ricorda che nel parere si evidenziava la necessità di evitare che questo possa comportare una attribuzione all'Agenzia del demanio dei beni strumentali all'attività


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volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto o comunque di porzioni di suolo, vista la necessità di evitare ulteriori aggravi a carico degli operatori del settore - anche alla luce della recente approvazione delle disposizioni concernenti i cosiddetti «requisiti di sistema» - e tenendo conto della giurisprudenza in materia.
Al riguardo, prende atto in primo luogo che nella nuova versione dello schema di decreto legislativo in esame si sopprimono le modifiche proposte in prima lettura con il comma 11 dell'articolo 4, restando conseguentemente in vigore il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, nella sua versione attualmente in vigore. Nella relazione di accompagnamento si fa infatti presente che si tratta di una norma transitoria, inscindibilmente legata al decreto legislativo n. 96, che non può pertanto essere oggetto di modifiche in questa sede. Ricorda che tale testo prevede che «indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
Fa inoltre presente che la nuova formulazione dell'articolo 693 del codice della navigazione non comprende più il riferimento «in quanto strumentali all'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto» e prevede una procedura di trasferimento modificata in cui si stabilisce che «i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasferiti al demanio aeronautico civile per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC ai fini dell'affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche».
Rileva, poi, per quanto riguarda il nuovo articolo 698 del codice della navigazione - così come per l'articolo 704 - che è stato inserito il riferimento ai «sistemi aeroportuali», su cui apparirebbe a suo avviso necessario acquisire chiarimenti dal Governo. È stata poi eliminata, tenendo conto del parere della 8a Commissione del Senato, la previsione della decadenza della concessione in caso di mancata stipula del contratto di programma entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione; è stato infine precisato che il contratto di programma deve recepire la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità. La precisazione della non onerosità del comitato di coordinamento tecnico è stata poi inserita in ossequio ai pareri delle Commissioni Bilancio della camera e del Senato. Infine, all'articolo 705, è stato soppresso il richiamo al regolamento dell'ENAC


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di attuazione dell'annesso XIV ICAO per il rilascio della certificazione al gestore aeroportuale di idoneità dell'espletamento dei compiti assegnati dal medesimo articolo.
Ricorda, poi, per quanto concerne le osservazioni contenute nel parere espresso dalla IX Commissione il 1o febbraio scorso, come in tale sede si ribadisse l'esigenza di rivedere le disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative al sistema aeroportuale (cosiddetti «requisiti di sistema»), alla luce dell'impatto e dei disequilibri che l'attuazione di tali norme sembra produrre sugli operatori del settore e sull'intero funzionamento del sistema. Fa presente che quest'ultima osservazione non risulta recepita nella seconda versione dello schema di decreto legislativo in esame, presumibilmente anche alla luce dei «confini» che la legge di delega fissava sotto il profilo delle materie oggetto dell'intervento normativo. Nella relazione governativa di accompagnamento si rileva infatti che si tratta di «materie tariffaria che, pertanto, esula dalla delega di cui alla legge n. 265 del 2004».
In ogni modo, vista la rilevanza della questione, ribadisce, quale fondamentale indirizzo parlamentare al Governo, l'esigenza di individuare - nella sede più idonea - soluzioni a tali aspetti.
Con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 8, comma 4, ricorda che nel parere sia segnalava di valutare l'esigenza di equiparare agli aeromobili di Stato anche gli aeromobili utilizzati per l'effettuazione dei voli postali notturni, tenendo conto in particolare delle previsioni del decreto ministeriale del 29 marzo 1994, integrato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2004, che prevede che ai sensi e per effetti dell'articolo 746 del codice navigazione «gli aeromobili che effettuano servizi aerei postali notturni sono equiparati, limitatamente a tali impieghi, agli aeromobili di Stato».
Rileva che quest'ultima osservazione non risulta recepita nella seconda versione dello schema di decreto legislativo in esame Peraltro, nella relazione di accompagnamento del Governo, si rileva come tale equiparazione sia già consentita dall'articolo 746 del codice della navigazione ed è in atto in virtù del decreto ministeriale 15 gennaio 2004.
Ricorda poi che nel parere si faceva poi presente come l'abrogazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 1999, disposta dall'articolo 4, comma 13, è di contenuto identico all'articolo 19 della legge comunitaria 2005. Rileva che tale osservazione è stata recepita nella seconda versione dello schema di decreto legislativo in esame.
Fa infine presente che nel parere si segnalava l'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 16, che interviene sull'articolo 493 del codice della navigazione - concernente la parte prima del codice relativa alla «navigazione marittima e interna» - rispetto al contenuto della legge delega n. 265 del 2004 che fa riferimento alla revisione della «parte aeronautica» del codice della navigazione. Quest'ultima osservazione non risulta recepita nella seconda versione dello schema di decreto legislativo in esame. Peraltro, nella relazione di accompagnamento, si fa presente che tale modifica si è resa necessaria in quanto tale articolo conteneva un riferimento all'assicurazione aeronautica, di cui al precedente articolo 941, non più operante.
Fa infine presente che nel testo sono state apportate ulteriori modificazioni volte in gran parte a recepire i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 8o Commissione del Senato. Si tratta, in particolare, dell'articolo 690, relativamente alle modifiche alla normativa ICAO, inserendo il riferimento anche ai manuali ed agli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. All'articolo 691, in merito ai servizi di controllo del traffico aereo. Sono poi state eliminate le definizioni di aerodromo ed aeroporto, sostituendo la prima fattispecie con il riferimento alla seconda. All'articolo 697, è stato soppresso il riferimento alle condizioni di sicurezza degli aeroporti militari nonchè, all'articolo 701, il riferimento alle aviosuperfici nell'ambito


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degli aerodromi. È stata poi prevista, all'articolo 712, l'attribuzione della manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei segnali in capo al soggetto cui spetta l'onere della collocazione. È stato inoltre ripristinato con una nuova formulazione l'articolo 859 del codice della navigazione, con la finalità di «mantenere il principio della continuità delle trascrizioni, che altrimenti sarebbe mancata». Infine, in aderenza con il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stati riformulati l'articolo 707, quindi comma, e la rubrica dell'articolo 782.
Alla luce di quanto testé illustrato formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione (vedi allegato 1).

Eugenio DUCA (DS-U), avendo preso atto che il Governo non ha ritenuto di accogliere gran parte delle sollecitazioni espresse dalla Commissione e tenuto conto che nel precedente parere sulla prima versione dello schema di decreto legislativo in esame era stata evidenziata l'esigenza imprescindibile di recepire le condizioni ivi contenute - preannunciando altrimenti una valutazione contraria da parte della Commissione - esprime, a nome del proprio gruppo, un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Angelo SANZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione del relatore.

La Commissione approva.

Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.
Atto n. 620.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Marcello MEROI (AN), relatore, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

Giorgio PANATTONI (DS-U) osserva che le prime due osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore sono ampiamente condivisibili, esprimendo invece la propria contrarietà sulla terza osservazione. Ritiene a questo proposito inaccettabile che si privilegino gli aspetti connessi ai messaggi pubblicitari all'interno di programmi a pagamento a scapito degli utenti.
Alla luce di tali considerazioni, riterrebbe quanto meno opportuno lasciare margini di valutazioni, anche di carattere tecnico, al Governo. Propone, pertanto, di riformulare la lettera c) delle osservazioni nel senso di invitare il Governo a valutare le soluzioni più opportune al fine di risolvere i casi di ritrasmissione di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica quando questi contengano messaggi pubblicitari.

Marcello MEROI (AN), relatore, tenuto conto delle osservazioni del deputato Panattoni, formula una seconda versione della proposta di parere (vedi allegato 3) che ne recepisce il contenuto.

Angelo SANZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la seconda versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La Commissione approva.

Schema di regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Atto n. 627.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Angelo SANZA, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (atto n. 627).
Al riguardo, fa presente che, come evidenziato nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri vi è la necessità - per concluderne il relativo esame - di attendere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-regioni, che non sono stati ancora espressi da tali organismi.
Ritiene quindi opportuno svolgere nella giornata odierna la relazione introduttiva ed eventuali interventi che possano intanto esprimere indirizzi od indicazioni al Governo.
Successivamente, anche tenendo conto di eventuali nuove convocazioni dell'Assemblea o di nuovi atti che fossero trasmessi alla Commissione per l'espressione del parere, si valuterà come procedere, alla luce dell'attuale regime di prorogatio e del fatto che le direttive in questione prevedono termini di recepimento nell'ordinamento interno che sono già venuti a scadenza.
Sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto dal Governo in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2005 ed è stato trasmesso alle Camere per il parere ai sensi della stessa legge. Sul testo deve ancora esprimersi la Conferenza Stato-regioni ed il Consiglio di Stato.
In proposito, segnala preliminarmente che i termini di recepimento delle suddette direttive sono scaduti, rispettivamente, il 14 maggio 2005 ed il 29 settembre 2005. Come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento del Governo, si rende pertanto necessario provvedere all'urgente recepimento delle stesse a seguito della delega legislativa a disciplinare la materia conferita al Governo e contenuta nell'articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005, e nel suo relativo allegato C.
Ricorda quindi che lo schema di regolamento in esame è volto a dare attuazione nell'ordinamento interno alle direttive 2003/103/CE del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE dell' 8 marzo 2005, che intervengono entrambe per modificare la direttiva 2001/25/CE, concernente «Requisiti minimi di formazione per la gente di mare». Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 324, in aderenza alle previsioni della legge comunitaria per il 2002, trattandosi di una direttiva di codificazione delle precedenti 94/58/CE e 98/35/CE.
Fa quindi presente che la direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si basano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO (STCW del 1978). La direttiva 2001/25/CE definisce in particolare le procedure ed i criteri necessari per il riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi, dagli Stati membri, nonché dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi dai Paesi Terzi.
Rileva che dall'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE è, peraltro, emerso che l'iter per il riconoscimento dei certificati emessi dai paesi terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato membro che intendeva riconoscere il paese terzo, dovendo farsi carico di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle strutture di addestramento del paese terzo e, di conseguenza, notificare tale valutazione alla Commissione europea anche qualora lo stesso paese fosse stato precedentemente valutato da un altro Stato membro. Si è, pertanto, pervenuti alla determinazione che, con alcune modifiche alle procedure ed ai criteri di riconoscimento delle certificazioni rilasciate da paesi terzi, si sarebbe


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potuto notevolmente semplificare e migliorare il sistema di riconoscimento, di monitoraggio e di notifica della stipula dell'accordo.
Evidenzia infatti che, in base alla nuova procedura di riconoscimento, la conformità del paese terzo alle disposizioni della Convenzione STCW 78, il monitoraggio, la proroga o l'eventuale revoca del riconoscimento al paese terzo che non soddisfa i requisiti previsti dalla Convenzione, finché lo stesso non ponga rimedio alle carenze, possono essere valutati più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario e, pertanto, tali compiti sono stati affidati, per conto dell'intera Comunità europea, alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002. Inoltre, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra.
Al contempo, talune risoluzioni del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1o gennaio 1999, hanno aggiunto alla Convenzione STCW 78 la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualificazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro e recepite nell'ordinamento italiano con decreto del 7 agosto 2001 e successivamente trasfuse nella normativa comunitaria con la direttiva 2005/23/CE.
Rileva che lo schema di regolamento in esame è volto pertanto ad adeguare il quadro normativo nazionale a tali evoluzioni avutesi in sede internazionale ed europea, dando piena attuazione alle citate direttive, attraverso modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, attuativo della Direttiva 2001/25/CE.
In particolare, si aggiungono le definizioni del «Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS)», istituito dall'articolo 3 del Regolamento CE n. 2099/2002 e «dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima», istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002, considerato che con le nuove procedure stabilite nella direttiva 2003/103/CE, tali Organi vengono coinvolti nelle decisioni di conformità, monitoraggio, proroga o revoca dei riconoscimenti dei paesi terzi.
Viene quindi sostituito il comma 1 dell'articolo 8, in modo che sia considerato sufficiente che uno Stato Membro abbia adottato la procedura di riconoscimento indicata nell'allegato II. Al comma 5 dell'articolo 17 si aggiunge il periodo relativo alle comunicazioni a bordo in applicazione dell'art 1, comma 2 della Direttiva 2003/103/CE che adegua il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza in conformità delle modifiche apportate alla Convenzione SOLAS. Si aggiunge quindi il periodo relativo all'aggiornamento degli standard di competenza, in conformità delle disposizioni della direttiva 2005/23/CE. Si inserisce inoltre la Regola V/3 della Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, concernente i requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione e la formazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri diverse da quelle ro-ro.
L'allegato II del citato dPR è quindi sostituito in quanto viene radicalmente modificata la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi. Nella relazione si precisa quindi che la lettera d), punto 5, differisce dalla versione italiana della direttiva 2003/103/CE in quanto quest'ultima, se confrontata con le versioni francese ed inglese, risulta erroneamente tradotta: si fa presente che dalla traduzione italiana sembrerebbe infatti che «un'esperienza supplementare di servizio in mare» sia sufficiente al rilascio della convalida di una qualifica superiore, mentre la volontà del legislatore comunitario, desumibile sia dalla logica che dai lavori preparatori di modifica, è quella di non consentire la


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convalida di una qualifica superiore sulla base della semplice esperienza lavorativa.
Nella relazione di accompagnamento si precisa quindi che dall'attuazione del regolamento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In conclusione, considerato che il provvedimento è volto a dare attuazione a due direttive comunitarie che riguardano l'importante tema dei requisiti per la gente di mare e tenuto altresì conto che i termini di recepimento sono già venuti a scadenza, preannuncia una valutazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, e tenuto conto di quanto già evidenziato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.