Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. (Atto n. 624).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 624),
richiamati i rilievi formulati nel parere espresso dalla IX Commissione, nella seduta del 1o febbraio 2006, sulla prima versione dello schema di decreto legislativo (atto n. 583),
ribadita, in particolare, l'esigenza di definire un quadro normativo che individui una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari soggetti operanti nel settore, con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo e di una razionalizzazione del sistema organizzativo nazionale dell'aviazione civile,
delibera di esprimere:
con le seguenti condizioni:
1) si recepiscano gli indirizzi espressi nella risoluzione n. 7-00682, che riprendono le condizioni già espresse dalla IX Commissione sullo decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2006 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche;
2) si rivedano - nella sede che sarà ritenuta più idonea - le disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative al sistema aeroportuale (cosiddetti «requisiti di sistema»), alla luce dell'impatto e dei disequilibri che l'attuazione di tali norme sembra
produrre sugli operatori del settore e sull'intero funzionamento del sistema;
e con la seguente osservazione:
con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 8, comma 4, si ribadisce l'opportunità di valutare l'esigenza, attraverso disposizioni di rango legislativo, di equiparare agli aeromobili di Stato anche gli aeromobili utilizzati per l'effettuazione dei voli postali notturni, tenendo conto in particolare delle previsioni del decreto ministeriale del 29 marzo 1994, integrato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2004, che prevede che ai sensi e per effetti dell'articolo 746 del codice navigazione «gli aeromobili che effettuano servizi aerei postali.
Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo. (Atto n. 620).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (atto n. 620),
delibera di esprimere:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, la lettera m) sia sostituita dalla seguente: m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN), la chiamata verso tutte le numerazioni associate ai servizi a sovraprezzo. Per le reti mobili, il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente (tramite una «parola chiave») altrimenti denominato «codice P.I.N. Personal Identification Number);
b) si valuti l'opportunità di definire ancora meglio l'elenco delle fattispecie ricomprese nelle categorie previste dall'articolo 3, al fine di evitare incertezze di carattere interpretativo in sede attuativa;
c) all'articolo 6, comma 1, relativo agli inserti pubblicitari, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i casi ritrasmissione di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica».
Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo. (Atto n. 620).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (atto n. 620),
delibera di esprimere:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, la lettera m) sia sostituita dalla seguente: m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN), la chiamata verso tutte le numerazioni associate ai servizi a sovraprezzo. Per le reti mobili, il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente (tramite una «parola chiave») altrimenti denominato «codice P.I.N. Personal Identification Number);
b) si valuti l'opportunità di definire ancora meglio l'elenco delle fattispecie ricomprese nelle categorie previste dall'articolo 3, al fine di evitare incertezze di carattere interpretativo in sede attuativa;
c) all'articolo 6, comma 1, relativo agli inserti pubblicitari, si valutino le soluzioni più opportune al fine di risolvere i casi di ritrasmissione di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica quando questi contengano messaggi pubblicitari.