VII Commissione - Resoconto di mercoledì 22 febbraio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 1° MARZO 2006


Pag. 50


ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali.
Atto n. 594.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, l'8 febbraio 2006.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo in esame, formulando peraltro alcuni rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), relatore, segnala l'esigenza di apportare alcune integrazioni alla proposta di parere da lui presentata nella seduta dell'8


Pag. 51

febbraio 2006 (vedi allegato 1, alle pagine 111 e 112 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 febbraio 2006).
In primo luogo, ritiene opportuno valutare la possibilità di un'ulteriore valorizzazione del ruolo che le Accademie di belle arti possono svolgere nell'ambito dei percorsi di formazione dei restauratori di beni culturali. Sul punto interviene già una delle condizioni contenute nella sua proposta di parere, chiedendo di introdurre una lettera aggiuntiva al comma 1-bis del nuovo testo dell'articolo 182 del Codice, ai sensi della quale la qualifica di restauratore di beni culturali può essere attribuita, previo superamento di una prova di idoneità, a quanti conseguano entro il 2006 un diploma presso una accademia di belle arti ad indirizzo di restauro. Ritiene che ulteriori interventi potrebbero essere adottati sia con riferimento ai diplomi quadriennali rilasciati dalle Accademie nel previgente ordinamento, sia - eventualmente - per quanto attiene alla disciplina a regime dell'insegnamento del restauro, prevista dall'articolo 29 del Codice. Considerato tuttavia che eventuali interventi in tal senso debbono essere attentamente valutati, anche in considerazione delle rilevanti competenze che, in materia, spettano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritiene opportuno che il parere della Commissione si limiti a invitare il Governo a valutare le modalità per rafforzare ulteriormente, oltre che ai sensi di quanto già previsto dal parere, il ruolo delle Accademie di belle arti nell'ambito dei percorsi di formazione dei restauratori di beni culturali, rimettendo al Governo stesso la definitiva valutazione degli interventi da adottare. Ritiene quindi opportuno riformulare la propria proposta di parere, in primo luogo, al fine di includervi un'ulteriore osservazione che vada nel senso testé indicato.
Illustra quindi una serie di ulteriori integrazioni della proposta di parere, concernenti una serie di questioni già emerse nel corso della discussione svolta sul provvedimento presso la VII Commissione del Senato e confluite nel parere da essa approvato. Un primo gruppo di questioni riguarda alcuni passaggi del Codice su cui lo schema in esame attualmente non interviene. Si tratta, nello specifico, dell'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 1, comma 2, del Codice, al fine di precisare che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare anche l'identità della comunità nazionale, oltre che la sua memoria; di riconoscere, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Codice, la specificità dei prodotti audiovisivi, prevedendo che la qualifica di bene culturale sia attribuita anche ai loro contenuti, oltre che ai relativi supporti aventi carattere di rarità e di pregio; e di sancire l'obbligo, per lo Stato e per gli enti territoriali, di richiedere, in sede di definizione di bandi concorsuali, il possesso di requisiti uniformi da parte degli operatori nel settore della conservazione dei beni culturali.
Quanto alle parti del Codice su cui invece lo schema in esame già interviene, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), dello schema, concernente le cose di interesse numismatico, facendo riferimento ai beni che presentino valenza storica, archeologica o artistica in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, nonché ai contesti di riferimento. Inoltre, con riferimento agli articoli 112 e 115 del Codice e alle modifiche che verrebbero ad essi apportate con lo schema in esame, anche in accoglimento delle richieste avanzate in sede di Conferenza unificata, occorrerebbe a suo avviso delineare più chiaramente la distinzione tra processi e attività di valorizzazione, riferendo il termine «processi» alle decisioni strategiche in tema di valorizzazione e il termine «attività» alle singole, concrete operazioni di valorizzazione. In relazione alle medesime disposizioni ritiene poi che si debba richiamare la necessità di assicurare la piena rispondenza delle procedure di valutazione alle istanze comunitarie vigenti in materia, nonché, con specifico riferimento all'articolo 115, prevedere che il progetto di


Pag. 52

valorizzazione indichi anche la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile, la definizione dei livelli di qualità e professionali degli addetti e la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile.
Infine, ritiene opportuno accogliere nella propria proposta di parere i rilievi formulati dalla V Commissione in ordine alle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, tramite quattro apposite ulteriori condizioni, sostanzialmente volte a introdurre clausole di invarianza finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel Codice dallo schema in esame.
Riformula pertanto la propria proposta di parere nei termini indicati (vedi allegato 1).

Carlo CARLI (DS-U) esprime apprezzamento per le integrazioni testé annunciate del parere del relatore, pur rilevando come molte di esse derivino sostanzialmente da quelle introdotte nel parere approvato dal Senato su richiesta dei gruppi di opposizione. Evidenzia peraltro come il giudizio sullo schema in esame non possa prescindere da una più complessiva valutazione circa il Codice dei beni culturali, sul quale ribadisce la contrarietà del suo gruppo, che continua a ritenere che si sia trattato di un intervento complessivamente inutile e, per alcuni aspetti, controproducente. Sottolinea come l'intervento legislativo voluto dalla maggioranza al riguardo abbia inciso su un impianto normativo coerente, messo a punto nel corso della precedente legislatura, che non abbisognava di un intervento di tale portata, effettuato peraltro senza la necessaria ponderazione. Ricorda che l'allora Ministro per i beni e le attività culturali Urbani, nel corso del dibattito che condusse all'approvazione di quella riforma, dichiarò con enfasi che essa avrebbe conservato per decenni la sua validità, mentre, alla prova dei fatti, numerosi sono stati negli ultimi due anni gli interventi normativi frettolosamente approvati dalla maggioranza che hanno inciso sul Codice. Nel valutare favorevolmente la decisione dell'esecutivo di tornare indietro rispetto alla perniciosa innovazione del silenzio-assenso, sottolinea invece con rammarico come la proposta di parere del relatore non contenga alcun accenno, neanche nella sua nuova formulazione, alla delicata questione dell'Archivio storico della Presidenza del Consiglio, che reputa necessario abolire, considerati i suoi probabili effetti negativi per la fruibilità dei documenti da parte della comunità scientifica.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sarà posta in votazione prima la proposta di parere del relatore, come riformulata, e che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, presentata dal deputato Carli (vedi allegato 2, alle pagine 113 e seguenti del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 febbraio 2006).

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto, annunzia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che reputa tuttavia tardivo - considerato che in gran parte si è limitato a recepire sollecitazioni avanzate in altre sedi - e insufficiente, soprattutto con riferimento alla questione sollevata dell'Archivio della Presidenza del Consiglio, in ordine alla quale esprime l'auspicio che il relatore possa ulteriormente modificare la propria proposta di parere, al fine di includervi almeno un accenno alla necessità di tornare a riflettere sulla questione. Avverte peraltro che, quale che sia la decisione del relatore, essa non modificherà l'orientamento di voto da lei precedentemente annunziato.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), relatore, nel riconoscere che la questione dell'Archivio storico della Presidenza del Consiglio merita un'attenta riflessione, ritiene peraltro che non sia questa la sede più appropriata per affrontarla. Dichiara pertanto di non considerare opportuno


Pag. 53

apportare ulteriori modifiche alla propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della seduta.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal deputato Carli è preclusa dall'approvazione del parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Ferdinando ADORNATO, presidente, in considerazione della loro stretta connessione, propone che la Commissione proceda all'esame congiunto dei quattro schemi di decreto ministeriale relativi, rispettivamente, alle classi di laurea, alle classi di laurea magistrale, alle classi delle lauree magistrali sanitarie e alle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche (atti n. 617, 618, 619 e 626), fermo restando che l'esame si concluderà procedendo disgiuntamente alle votazioni sulle rispettive proposte di parere.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea.
Atto n. 617.

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale.
Atto n. 618.

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie.
Atto n. 619.

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche.
Atto n. 626.
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI segnala preliminarmente alcuni errori formali contenuti negli schemi di decreto in oggetto.
In particolare, per quanto attiene agli atti nn. 617 e 618, nella quattordicesima premessa di ciascuno di tali schemi, che fa riferimento alla necessità di assicurare agli atenei un congruo termine per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si deve considerare espunta la precisazione che tale termine debba essere «non inferiore a mesi diciotto», in quanto essa confligge palesemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, di entrambi i decreti, che prescrive che i regolamenti siano redatti in conformità alla nuova disciplina «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008».
Quanto all'atto n. 619, segnala che deve intendersi modificata la formulazione del comma 4 dell'articolo 1, che, in relazione alla medesima questione, prevede che l'adozione dei nuovi regolamenti debba avvenire «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008». In realtà, per omogeneità con quanto disposto dagli atti n. 617 e 618, si deve intendere che l'adozione dei nuovi regolamenti debba avvenire «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008». Quanto all'atto n. 626, infine, debbono considerarsi modificati sia la quattordicesima premessa, in modo identico a quello indicato per gli atti nn. 617 e 618, sia l'articolo 1, comma 3, nei medesimi termini indicati per l'articolo 1, comma 4, dell'atto n. 619. In relazione


Pag. 54

alla correzione relativa alla premessa di tale ultimo atto, sottolinea che, a suo avviso, essa corrisponde anche a quanto evidenziato nel parere reso l'11 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato, che ha giudicato «non necessario e inopportuno che sia fissato un termine perentorio ("entro 18 mesi dalla data di pubblicazione...") per la definizione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi in oggetto».

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, sottolinea che opportuno analizzare congiuntamente, considerata la loro stretta connessione, i contenuti degli schemi di decreto in titolo, che - in attuazione del regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, concernente la definizione di nuove tipologie di titoli di studio universitari, il loro accorpamento per aree omogenee nonché la individuazione della durata e degli obiettivi qualificanti - provvedono all'individuazione, rispettivamente, delle classi di laurea (in generale), delle classi di laurea magistrale (in generale), delle classi delle lauree magistrali sanitarie e delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche.
Ricorda che le principali novità del citato regolamento n. 270 hanno riguardato, oltre alla diversa articolazione dei corsi di studio ad «Y», la riduzione dei crediti vincolati, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria, e una più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prime lauree specialistiche). Sempre al fine di valorizzare l'autonomia universitaria, sono state inoltre ridotte le tipologie di attività formative fissate a livello nazionale ed esclusa dal contenuto dei decreti ministeriali la determinazione delle attività affini o integrative.
Osserva quindi come sia stato invece mantenuto il concetto di «classe», introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia universitaria, in quanto esso consente un'ampia possibilità di diversificazione, in relazione alle esigenze del territorio, garantendo al contempo una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale.
Rileva come gli schemi di decreto in esame non rechino la puntuale indicazione dei crediti formativi di ciascun ambito disciplinare, né indicazioni su come ripartire detti crediti, ove indicati, fra i relativi settori scientifico-disciplinari. Al proposito, sottolinea che, già nell'applicazione del previgente ordinamento, si era determinata una eccessiva frammentazione dei crediti, con conseguenti difficoltà per gli studenti, tenuti a sostenere moltissimi esami all'anno, a ciascuno dei quali sono attribuiti crediti infinitesimali. Valuta quindi molto positivamente il recepimento da parte del Governo delle osservazioni rese sugli schemi in esame dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), che ha richiesto l'attribuzione di un numero minimo di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10. Evidenzia infatti come il recepimento di tali richieste, che appare estremamente ragionevole sul piano sia didattico sia formativo, consenta, sia pure indirettamente, di colmare la lacuna relativa alla definizione dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti.
Passando quindi ad alcune questioni relative ai singoli schemi di decreto, ritiene auspicabile, quanto all'atto n. 617, il ripristino del ciclo unico per le lauree in psicologia, conformemente alla generalità degli ordinamenti universitari europei (fa eccezione il solo Regno Unito). Evidenzia, infatti, come l'attuale ordinamento abbia determinato una crescita abnorme delle iscrizioni, determinata dall'»illusione», diffusasi tra gli studenti, che fosse sufficiente la conclusione del ciclo triennale di studi per esercitare la professione di psicologo clinico, caratterizzata da particolare delicatezza e complessità.
Quanto all'atto n. 618, ritiene, in accordo con quanto gli risulta essere stato richiesto dai presidi e dai presidenti di corsi di laurea in scienze delle attività


Pag. 55

motorie, che nelle classi LM 67 (scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate) e LM 68 (scienze e tecniche dello sport) sia indispensabile prevedere i settori scientifico-disciplinari Bio/16 (anatomia umana) e Bio/17 (istologia), dato il rilievo professionale che assume la conoscenza di tali materie.
Non ritiene condivisibile, invece, il suggerimento del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo il quale alla classe L 14 (scienze dei servizi giuridici) dovrebbe far seguito una classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali. Ricorda, infatti, che per l'esercizio delle professioni legali è stato previsto il percorso quinquennale unico.
Con riferimento all'atto n. 626, sottolinea in particolare l'apprezzamento manifestato dal CNSU in merito alla istituzione delle classi di laurea e delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza, osservando come in tal modo venga colmato un vuoto relativo a settori di attività che viceversa richiedono adeguata formazione e professionalità.
Infine, esprime apprezzamento per la decisione di prevedere che i nuovi corsi possano essere avviati fin dall'anno accademico 2006-2007, almeno da parte della università che riusciranno a completare in tempo i necessari adempimenti, ferma restando l'obbligatorietà di avviarli comunque in tutti gli atenei a partire dal successivo anno accademico 2007-2008.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) preannuncia che il suo gruppo presenterà proposte di parere contrario sugli schemi di decreto in oggetto, ritenendo che essi presentino molteplici profili di illegittimità e di frizione con l'autonomia universitaria. Nella seduta odierna, peraltro, intende soffermarsi solo su alcune delle questioni già accennate dal relatore, chiedendo che il Governo fornisca i necessari chiarimenti. In particolare, osserva che uno dei maggiori punti di criticità riguarda le classi di laurea attinenti alle materie psicologiche, che sono le uniche per le quali, a quanto le risulta, il Governo non ha ritenuto opportuno adeguarsi alle indicazioni emerse dai tavoli di lavoro appositamente costituiti. Chiede pertanto che siano chiarite le ragioni di questa difformità di orientamento e in che modo il Governo intenda intervenire, in relazione alle diverse soluzioni prefigurate, sul punto, rispettivamente dal CUN e dal relatore, nell'intervento appena svolto.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI rileva che la scelta operata dal Governo con il testo definitivo degli schemi in esame corrisponde alle richieste, reiterate e convergenti, formulate sia dalla Conferenza dei presidi delle Facoltà di psicologia sia dall'Ordine degli psicologi, che hanno concordemente fatto rilevare l'inadeguatezza dei percorsi del tipo cosiddetto «3+2» rispetto alle specifiche esigenze di tale settore. Tra i motivi principali di questa inadeguatezza, ritiene che ci si possa in questa sede limitare a segnalare che, sia tra gli studenti, sia presso una serie di operatori che necessitano dell'apporto di psicologi professionisti, l'attivazione del 3+2 ha determinato confusione e disservizi, in relazione alla convinzione che la laurea triennale fosse sufficiente all'acquisizione del titolo di psicologo. Inoltre, si è dovuto constatare che la disciplina comunitaria vigente e quella della maggior parte dei paesi europei richiedono un percorso formativo più ampio di quello triennale, e che pertanto una disomogeneità di discipline in questo campo costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone.
Si dichiara pertanto pienamente d'accordo con l'opportunità, richiamata dal relatore, di prevedere, in questa materia, un percorso formativo unitario di durata quinquennale.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) si dichiara soddisfatta delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


Pag. 56

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari.
Atto n. 622.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mario PEPE (FI), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento in titolo dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dettando una nuova disciplina per il reclutamento dei professori universitari. Osserva che giunge così a compimento, almeno sul piano delle norme primarie, il processo di riordino alla cui elaborazione la Commissione ha lavorato tanto a lungo e con un così acceso dibattito per metà della legislatura che volge ormai al termine.
Rileva quindi che il provvedimento segue da vicino, come è ovvio, i princìpi ispiratori e le linee guida che caratterizzavano le norme di delega, e che esso è volto ad accrescere la trasparenza e l'efficacia delle procedure per la selezione del corpo docente delle università, con l'introduzione di un'idoneità scientifica nazionale quale requisito per partecipare ai concorsi banditi dagli atenei. Si tratta, a suo giudizio, di uno dei principali «capitoli» tramite i quali la legge n. 230 si è proposta di gettare le basi per l'ammodernamento e il rafforzamento della competitività del sistema universitario italiano nel panorama europeo e mondiale. Ricorda quindi che gli interventi della legge n. 230 in tal senso comprendono anche, oltre a quello sul reclutamento dei professori, la previsione di un nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori attraverso contratti a tempo determinato (che peraltro si affianca fino al 2013 al tradizionale sistema di reclutamento a tempo indeterminato), la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo dei ricercatori, con l'attribuzione del titolo di professore aggregato, e l'ampliamento delle modalità alternative di reclutamento (nomina di studiosi di chiara fama, contratti a tempo determinato, istituzione temporanea di posti di professori nell'ambito di specifici programmi di ricerca, forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca).
Evidenzia quindi che il provvedimento, nel suo complesso, disciplina le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, rafforzando gli elementi di pubblicità e democraticità - grazie al principio dell'elettività dei commissari nazionali - del sistema di reclutamento dei docenti universitari, in modo da contribuire al pieno rispetto di quei princìpi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione che, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, debbono presiedere all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Una parte delle norme riguarda poi le riserve di posti volte, soprattutto nella prima fase di applicazione del nuovo sistema, a dare risposta alle esigenze e alle aspettative dei numerosi soggetti che, spesso in posizione più o meno precaria, hanno contribuito al funzionamento del sistema universitario negli ultimi vent'anni.
Il provvedimento - che disciplina l'intero oggetto della delega - si compone di 14 articoli. Dopo l'enunciazione delle definizioni e dell'oggetto del provvedimento (articoli 1 e 2), l'articolo 3 disciplina l'idoneità scientifica nazionale, stabilendo che essa si consegue all'esito di procedure distinte per ciascun settore e per le fasce dei professori ordinari e associati e volte ad accertare il possesso di una «maturità scientifica e didattica adeguata». Il possesso dell'idoneità scientifica nazionale è requisito per partecipare ai concorsi banditi dalle università, e non comporta di per sé il diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari. La durata dell'idoneità è stabilita in quattro anni.
L'articolo 4 definisce il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità: conformemente a quanto stabilito dalla delega, esso è pari al numero di posti da coprire indicato ogni anno dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, definita dal Ministro nel bando


Pag. 57

di concorso, previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN). Tale incremento, peraltro, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, è pari al 100 per cento del numero dei posti da coprire nelle prime due tornate di giudizi per i professori ordinari e nelle prime quattro di quelli per i professori associati. Si prevede poi che, per ciascun settore, ogni 5 anni debba essere comunque bandito almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.
L'articolo 5 riserva, con riferimento ai giudizi per la fascia dei professori ordinari, una quota aggiuntiva pari al 25 per cento dei posti da coprire ai professori associati che, alla data fissata dal bando, abbiano un'anzianità di servizio nella stessa fascia non inferiore a 15 anni. In merito a tale disposizione, rileva che la base per il calcolo della quota aggiuntiva è espressamente individuata nel numero dei posti da coprire indicato dalle università, laddove la norma di delega (articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 230) faceva più genericamente riferimento al «contingente di cui alla lettera a), numero 1». In tal modo, l'incremento del numero delle idoneità nazionali derivante dalla disposizione in oggetto rimane contenuto al 25 per cento dei posti effettivamente disponibili, e non risente degli incrementi previsti da altre disposizioni (quello del 40 per cento disposto in via ordinaria e quello del 100 per cento previsto in via transitoria).
Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di formazione delle commissioni di valutazione chiamate ad attribuire l'idoneità nazionale. A tal fine, è previsto che ogni due anni si provveda alla costituzione di una lista di commissari nazionali per ciascun settore e per ciascuna fascia, mediante elezione diretta da parte del corpo docente del settore per cui si procede. L'elettorato passivo è attribuito ai professori confermati (mentre quello attivo è esteso ai professori straordinari e a quelli non confermati). Dalle liste nazionali, ai sensi dell'articolo 7, sono sorteggiati con modalità telematiche i cinque componenti delle commissioni di valutazione. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.
Ai sensi dell'articolo 8, le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica si svolgono presso università aventi strutture idonee, inserite in una lista definita dal Ministero su proposta della CRUI e aggiornata ogni tre anni. Con una precisazione non contenuta nella delega, si prevede che degli oneri conseguenti allo svolgimento delle prove si tenga conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, per un importo annuo complessivo non superiore a 11 milioni di euro.
I lavori delle commissioni (articolo 9) devono concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina (prorogabili una sola volta per due mesi). La valutazione dei candidati avviene sulla base di parametri riconosciuti in ambito nazionale e internazionale, nonché di specifici criteri espressamente individuati. L'articolo 10 disciplina poi il controllo di legittimità degli atti svolto dal CUN, mentre l'articolo 11, precisando quanto previsto da una specifica norma di delega (lettera a), numero 4)), dispone che chi non sia riuscito a conseguire l'idoneità dopo tre tentativi, non sia ammesso alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per settori affini.
L'articolo 12 disciplina il bando di concorso, che deve essere pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, e modalità e tempi di presentazione delle domande, mentre l'articolo 13 rimette ai regolamenti universitari la disciplina delle procedure selettive per la copertura dei posti, specificando che deve comunque essere assicurata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, e di quelle per le chiamate dirette di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 e per i trasferimenti e le chiamate degli idonei di cui alla legge n. 210 del 1998.
L'articolo 14, infine, reca le disposizioni transitorie previste dalla legge delega (comma 5, lettere c), d) ed e)). In primo


Pag. 58

luogo (comma 1), come già accennato, si stabilisce che l'incremento dei posti rispetto al numero dei posti da coprire indicato dalle università sia pari al 100 per cento nelle prime due tornate di giudizi per professore ordinario e nelle prime quattro per associato. Poi, sempre in relazione alle prime quattro tornate dei giudizi per associato, si stabilisce: che il 15 per cento della suddetta quota di incremento del 100 per cento sia riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari (comma 2, lettera a)); che un'ulteriore quota dell'uno per cento sia riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici (comma 2, lettera b)). Anche nel secondo caso si deve ritenere che l'incremento dell'uno per cento si calcoli sulla quota di incremento prevista dal comma 1.
In merito alle disposizioni del citato comma 2, osserva che, analogamente a quanto avviene per la quota di riserva prevista nei giudizi per professore ordinario dall'articolo 5, anche in questo caso la base di calcolo per l'incremento dei posti risulta essere di fatto quella del numero dei posti da coprire (qui ciò non è stabilito direttamente, come nell'articolo 5, ma l'«incremento di cui al comma 1» è pari al 100 per cento del numero dei posti da coprire, e quindi uguale ad esso). Anche qui - rileva - vale quindi la considerazione che la delega fa un più generico riferimento al «contingente di cui alla lettera a), numero 1)».
Infine, segnala che allo schema di decreto sono allegati i pareri della CRUI e del CUN, i cui rilievi sono stati sostanzialmente accolti, e che il provvedimento - come espressamente richiesto dalla legge delega - non comporta oneri per la finanza pubblica, come «certificato» dal Ministero dell'economia e delle finanze, ragion per cui esso è privo di relazione tecnica.
Conclusivamente, esprime una valutazione complessivamente assai positiva sul provvedimento in esame, che porta a compimento uno dei più importanti e attesi interventi di riforma della legislatura, a ulteriore testimonianza dell'incisività dell'azione del Governo e della maggioranza in questi anni.
Ritiene peraltro opportuno che, in mancanza di eventuali chiarimenti da parte del Governo, si dovrebbe modificare la base di calcolo per le riserve di posti, rendendola più conforme a quanto previsto sul punto dalla legge n. 230. Inoltre, si dovrebbe prevedere che, qualora l'applicazione delle quote di riserva dia luogo a frazioni di posto, la norma sia applicata prevedendo l'arrotondamento del risultato all'unità superiore, in modo da garantire che, per ogni procedura idoneativa, sia reso disponibile almeno un posto per le categorie beneficiarie della riserva stessa. In caso contrario, considerata la connessione tra il numero dei posti riservati e il fabbisogno indicato dalle università, e stante la natura transitoria di alcune delle riserve in oggetto (quelle in favore dei ricercatori e dei tecnici laureati, previste solo nelle prime quattro tornate), vi è il concreto rischio che si giunga a un'elusione dello spirito della legge, per cui i posti teoricamente resi disponibili per dare risposta alle esigenze di queste categorie di personale potrebbero venire del tutto annullati. Infatti, soprattutto qualora le università dovessero indicare fabbisogni limitati - cosa che appare non improbabile, anche in conseguenza del mancato blocco dei concorsi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 230 -, l'applicazione letterale delle quote di riserva potrebbe condurre all'attribuzione di un numero di posti inferiore all'unità e quindi, in carenza di un'espressa previsione nel senso sopra indicato, alla mancata assegnazione del posto al personale interessato.
In attesa dei chiarimenti che il Governo potrà fornire su tali punti, e riservandosi


Pag. 59

eventuali integrazioni alla luce degli interventi dei gruppi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), volte da una parte a fare sì che le quote riservate di idoneità siano calcolate sul numero dei posti disponibili incrementato delle quote aggiuntive del 40 e del 100 per cento, e dall'altra a garantire che, in ciascun giudizio di idoneità ne sia attribuita almeno una alle categorie riservatarie, tramite la previsione che, qualora l'applicazione della quota di riserva dia luogo a un risultato frazionario, il numero delle idoneità attribuite sia arrotondato all'unità superiore.

Lorenzo ACQUARONE (Misto-Pop-UDEUR) ritiene necessario un chiarimento in ordine al rapporto tra l'articolo 6, comma 3, e le disposizioni che fanno riferimento ai «concorsi a professore ordinario», tra cui, in particolare, l'articolo 7, comma 2, dello schema in esame. Al proposito, evidenzia come la prima disposizione assegni il diritto di elettorato attivo ai professori straordinari, mentre la seconda prevede che i concorsi vengano svolti per assegnare esclusivamente l'incarico di professore ordinario. Ritiene che, se continua ad essere prevista la figura dei professori straordinari, come si evince dall'articolo 6, comma 3, i concorsi dovrebbero essere definiti come «concorsi a professore straordinario» e non «a professore ordinario», considerato che il periodo di straordinariato si svolge prima della conferma a professore ordinario. Auspica pertanto che il Governo intervenga per chiarire l'esatta interpretazione delle norme in oggetto.

Mario PEPE (FI), relatore, chiarisce che, una volta entrata a regime la nuova disciplina prevista dalla legge n. 230, la figura del professore straordinario è destinata a scomparire, ed è pertanto corretto che si faccia riferimento ai «concorsi a professore ordinario». Tuttavia, in questi primi anni di applicazione della riforma, rimangono ancora in servizio i professori che stanno facendo lo «straordinariato» ai sensi del previgente ordinamento, e si è ritenuto opportuno, evidentemente, non escluderli dalle procedure di elezione delle commissioni giudicatrici, il che spiega perché ad essi si faccia riferimento nelle relative disposizioni.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.
Atto n. 607.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, ricorda preliminarmente che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, antichissima istituzione di assistenza e beneficenza, riveste rilevanza costituzionale, essendo previsto nella XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione. In attuazione di tale disposizione, la legge n. 1596 del 1962 ha riconosciuto all'Ordine la personalità giuridica di diritto pubblico.
Peraltro, a seguito di un grave dissesto economico e finanziario, è stato disposto nel 2002 lo scioglimento degli organi ordinari dell'Ordine, con la nomina di un commissario governativo. La persistenza della situazione di dissesto ha, altresì, spinto il legislatore a intervenire in via straordinaria, con il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito dalla legge n. 4 del 2005, per assicurare non solo il risanamento economico dell'Ordine, ma anche per il riordino e la tutela del patrimonio culturale dell'Ente.
In particolare, il citato provvedimento ha costituito, da una parte, la Fondazione Ordine Mauriziano, alla quale è trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo, nonché con la finalità del risanamento finanziario e della conservazione del patrimonio culturale


Pag. 60

attraverso il conferimento dei beni ad altra istituenda fondazione; dall'altra, l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero costituito dai citati presidi ospedalieri di Torino e di Candiolo.
Per quanto riguarda la Fondazione, si prevede che il suo statuto sia approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
In attuazione di tale disposizione è stato trasmesso lo schema in esame. Lo statuto di cui si propone l'approvazione prevede il trasferimento alla Fondazione di tutti i beni dell'Ordine, con esclusione dei succitati presidi ospedalieri, e - quali sue finalità - quelle della gestione del patrimonio, del risanamento della situazione di dissesto anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile e della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 277 del 2004, inoltre, la Fondazione, tramite conferimento di parte dei suoi beni, costituirà, insieme al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Piemonte e ad altri soggetti pubblici e privati, una distinta fondazione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda in Piemonte.
Lo Statuto precisa altresì qual è il patrimonio indisponibile della Fondazione (la palazzina di caccia di Stupinigi e i due complessi monastici cistercensi di Ranverso e Staffarla) e il patrimonio temporaneamente indisponibile (costituito da quei beni immobili e mobili che siano opere di autori non più viventi o le cui esecuzioni risalgano a oltre cinquant'anni, per le quali non sia ancora stata effettuata la verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali). Le ulteriori disposizioni riguardano gli organi della fondazione e la sua organizzazione interna e contabile.
Nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, segnala peraltro l'esigenza di valutare una possibile modifica all'articolo 7, comma 2, dello statuto presentato. Tale comma, nell'ambito dell'individuazione delle entrate della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilisce che il conferimento in godimento dei beni indicati dalla Tabella A allegata al decreto-legge n. 277 del 2004 alla fondazione da istituire ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto non determina alcuna entrata in favore della Fondazione Ordine Mauriziano stessa. Al riguardo, osserva che le entrate della Fondazione - per gran parte future e incerte, in quanto relative anche ad elargizioni provenienti da terzi e quindi rimesse alla volontà di questi ultimi - potrebbero risultare non sufficienti alla realizzazione del suo risanamento. Ritiene quindi opportuno sostituire la disposizione in oggetto con la previsione che sia consentito alla Fondazione Ordine Mauriziano e alla fondazione da istituire di disciplinare con apposita convenzione gli aspetti economici derivanti dall'utilizzazione dei beni conferiti in godimento.
Conclusivamente, formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.