VII Commissione - Mercoledì 22 febbraio 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali (atto n. 594).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE RIFORMULATA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali;
valutato positivamente, nel suo complesso, il provvedimento in oggetto, che - unitamente allo schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio - porta a compimento la procedura di riordino e codificazione della legislazione statale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, avviato con il conferimento della delega conferita dall'articolo 10 della legge n. 137 del 2002;
ritenuto che il suddetto processo di riordino costituisca un passaggio di importanza storica per il settore dei beni culturali, costituendo il primo intervento di organica revisione della disciplina vigente in materia dopo le cosiddette «leggi Bottai» del 1939 e la normativa sugli archivi del 1963;
considerato che le correzioni e integrazioni proposte dallo schema in oggetto appaiono nel complesso condivisibili e necessarie, essendo essenzialmente volte, da una parte, alla riformulazione di alcune disposizioni per rendere più intelligibile la volontà del legislatore e per favorirne l'efficace attuazione, e, dall'altra, ad adeguare il Codice alle disposizioni norme sopravvenute successivamente alla sua entrata in vigore;
visto il parere favorevole espresso sul provvedimento in titolo dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 gennaio 2006;
ritenute condivisibili e opportune le modifiche e le integrazioni concordate in tale sede tra Governo, regioni ed enti locali e indicate nell'Allegato A al suddetto parere;
ritenuto altresì necessario apportare alcune ulteriori modifiche al provvedimento, tra cui si segnalano in particolare quelle relative all'opportunità di:
fissare un termine massimo entro cui si debbono concludere i procedimenti di accreditamento delle istituzioni formative per restauratori, di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice;
correggere la denominazione della Scuola europea di conservazione e restauro di beni librari di Spoleto, cui si fa riferimento all'articolo 182, comma 1, lettera d), del Codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema in oggetto;
portare dalla fine del 2005 alla fine 2006, in considerazione del tempo trascorso successivamente alla predisposizione dello schema in esame, il termine entro il quale può essere conseguito il


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diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ai fini dell'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, ai sensi dell'articolo 182, comma 1-bis, lettera b), del Codice, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema in oggetto;
valorizzare il ruolo delle Accademie di belle arti nei percorsi di formazione dei restauratori di beni culturali, prevedendo quanto meno, in relazione alle citate disposizioni di cui all'articolo 182, comma 1-bis, lettera b), del Codice, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema, che sia estesa anche alle Accademie che abbiano attivato corsi di formazione in restauro la possibilità di fruire della disciplina transitoria ivi prevista, consentendo a quanti si sono diplomati presso tali corsi entro il 2006 di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una apposita prova di idoneità;
procedere al coordinamento dei tempi previsti nell'ambito del procedimento per l'esercizio della prelazione, di cui all'articolo 62, da parte delle regioni e degli enti locali;
richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, nella seduta del 22 febbraio 2006;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) siano apportate allo schema in esame le modifiche di cui all'allegato A del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;
2) all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo il numero 1) sia aggiunto il seguente: «1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione"»;
3) all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 3), capoverso comma 11, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
4) all'articolo 2, comma 1, lettera ff), capoverso comma 7-bis, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
5) all'articolo 4, comma 1, lettera a):
al capoverso comma 1 - lettera d) le parole: «Scuola europea in formazione specialistica dei beni librari di Spoleto» siano sostituite dalle seguenti: «Scuola europea di conservazione e restauro di beni librari di Spoleto»;
al capoverso comma 1-bis - lettera b) la parola: «2005» sia sostituita dalla seguente: «2006»;
al capoverso comma 1-bis dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: «b-bis) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2006 un diploma presso una accademia di belle arti ad indirizzo di restauro»;
al capoverso comma 1-quater, dopo le parole: «il Ministero medesimo» siano aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
6) all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «182, comma 2» siano sostituite dalle seguenti: «182, commi 1 e 2»;


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e con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità:
a) di introdurre una modifica all'articolo 1, comma 2, del Codice, al fine di precisare che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare anche l'identità della comunità nazionale, oltre che la sua memoria;
b) di riconoscere, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Codice, la specificità dei prodotti audiovisivi, considerato che nel loro caso il bene culturale consiste anche e soprattutto dei loro contenuti, oltre che - come già previsto dalla normativa vigente - nei relativi supporti che abbiano carattere di rarità e di pregio;
c) in relazione alle disposizioni sulle cose di interesse numismatico di cui al medesimo articolo 10 del Codice, di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), dello schema in esame facendo riferimento ai beni che presentino valenza storica, archeologica o artistica in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, nonché ai contesti di riferimento;
d) di procedere al coordinamento dei tempi previsti nell'ambito del procedimento per l'esercizio della prelazione, di cui all'articolo 62, quando essa sia attivata da parte delle regioni e degli enti locali;
e) con riferimento agli articoli 112 e 115 del Codice e alle modifiche che verrebbero ad essi apportate con lo schema in esame, anche in accoglimento delle richieste avanzate in sede di Conferenza unificata, di delineare più chiaramente la distinzione tra processi e attività di valorizzazione, riferendo il termine «processi» alle decisioni strategiche in tema di valorizzazione e il termine «attività» alle singole, concrete operazioni di valorizzazione, nonché di assicurare la piena rispondenza di tali disposizioni alle istanze comunitarie vigenti in materia; con specifico riferimento all'articolo 115, inoltre, appare opportuno prevedere che il progetto di valorizzazione indichi anche: la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile; la definizione dei livelli di qualità e professionali degli addetti; la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile;
f) di sancire l'obbligo per lo Stato e per gli enti territoriali di richiedere, in sede di definizione di bandi concorsuali, il possesso di requisiti uniformi da parte degli operatori nel settore della conservazione dei beni culturali;
g) di individuare le modalità, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per rafforzare ulteriormente, oltre che ai sensi di quanto previsto dal terzo capoverso della condizione numero 5), il ruolo delle Accademie di belle arti nell'ambito dei percorsi di formazione dei restauratori di beni culturali.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari (atto n. 622).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
valutato positivamente il provvedimento in oggetto, che, accrescendo la trasparenza, la democraticità e l'efficacia delle procedure per la selezione dei professori universitari, completa il riordino della disciplina legislativa in materia di professori e ricercatori universitari disposto dalla legge n. 230 del 2005, che costituisce una delle basi per l'ammodernamento e il rafforzamento della competitività del nostro sistema universitario nel panorama europeo e mondiale;
evidenziato peraltro che, nel dare attuazione alle norme della legge n. 230 del 2005 che prevedono, nei giudizi di idoneità per professore ordinario e associato, quote di riserva aggiuntive per particolari categorie di personale universitario, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 14, comma 2, del provvedimento dispongono che tali quote di riserva siano calcolate in percentuale del numero di posti da coprire indicato dalle università, laddove le corrispondenti disposizioni della legge delega, facendo riferimento al «contingente di cui alla lettera a), numero 1)», sembrano individuare, come base di calcolo, il fabbisogno indicato dalle università incrementato ordinariamente fino al 40 per cento e, in via transitoria, del 100 per cento;
ritenuto opportuno assicurare la piena rispondenza delle norme in oggetto ai criteri direttivi stabiliti sul punto dalla legge n. 230 del 2005 e, nel merito, favorire la più ampia fruizione delle riserve previste dalla medesima legge;
considerato inoltre che, per evitare che dall'attuazione delle norme in oggetto possa conseguire di fatto l'annullamento delle riserve disposte dalla legge, occorre prevedere che, qualora l'applicazione delle quote di riserva conduca all'assegnazione di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo sia sempre arrotondato all'unità superiore, in modo da condurre all'attribuzione di almeno un'idoneità per ciascuna delle categorie riservatarie;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 4, comma 1, siano premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, commi 1 e 2,»;
2) all'articolo 5, comma 1, le parole: «dei posti da coprire indicato dalle università» siano sostituite dalle seguenti: «del numero risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,»;
3) all'articolo 5, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora


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l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo all'attribuzione, ai destinatari della quota riservata, di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore»;
4) all'articolo 14, comma 2:
all'alinea, siano aggiunte, in fine, le parole: «il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale, come determinato ai sensi dell'articolo 4 e del comma 1 del presente articolo, è incrementato»;
alla lettera a), le parole: «il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è» siano sostituite dalle seguenti: «di una quota aggiuntiva, pari al quindici per cento del suddetto numero massimo,»;
alla lettera b), le parole: «un'ulteriore quota dell'uno per cento è» siano sostituite dalle seguenti: «di una quota aggiuntiva, pari all'uno per cento del suddetto numero massimo,»;
5) all'articolo 14, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo all'attribuzione, ai destinatari delle quote riservate, di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore».


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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano (atto n. 607).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del ministro dell'interno recante approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;
valutato positivamente, nel suo complesso, il provvedimento in oggetto;
rilevato che l'articolo 7, comma 2, dello statuto della Fondazione prevede che il conferimento di parte dei suoi beni all'istituenda fondazione di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005, non determini entrate per la Fondazione Ordine Mauriziano;
ritenuto che tale previsione possa rendere più difficoltosa la realizzazione degli obiettivi di risanamento economico e conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione Ordine Mauriziano;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 7, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Fondazione Ordine Mauriziano e la fondazione da istituire ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, possono disciplinare con apposita convenzione gli aspetti patrimoniali derivanti dalla gestione dei beni conferiti in godimento ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5».