TESTO AGGIORNATO AL 23 FEBBRAIO 2006
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di operare un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere subito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali (atto n. 594).
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito
Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 10.50.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Atto n. 594.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2006.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che il Ministro per i Beni e le attività culturali, onorevole Buttiglione, ha trasmesso, in data 20 febbraio 2006, una nota sul provvedimento, con la quale comunica che gli uffici del Ministero hanno manifestato la propria disponibilità a modificare il testo del provvedimento anche in considerazione degli elementi emersi nel corso dell'esame svolto dalla Commissione. Nel rilevare che la disponibilità del Ministro risulta assai significativa, formula, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta precedente dedicata all'esame del provvedimento, la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
a) alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), le quali prevedono che in alternativa alla copertura assicurativa dei beni culturali mobili i relativi rischi possono essere assunti dallo Stato, si darà attuazione a valere sulle risorse già disponibili per la concessione di garanzie per le quali, in quanto aventi natura di spesa obbligatoria, è consentito l'accesso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) risulta opportuno precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quater, che alla tenuta dell'elenco dei restauratori dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) risulta opportuno riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), oltre che al comma 2 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche al comma 1 del medesimo articolo;
d) l'abrogazione dei commi 1-12 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera c), risponde esclusivamente ad esigenze di coordinamento formale;
considerato che risulta opportuno corredare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 3) e all'articolo 2, comma 1, lettera ff) di una clausola di invarianza finanziaria;
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 3), capoverso comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
all'articolo 2, comma 1, lettera ff), capoverso comma 7-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo le parole «il Ministero medesimo» inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»
all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole «182, comma 2» con le seguenti: «182, commi 1 e 2».
La Commissione approva la proposta.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il seguito dell'esame degli atti del Governo che non è stato possibile concludere nella seduta di stamane per la mancata trasmissione dei pareri del Consiglio di Stato avrà luogo alle 14.30. Sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14.35.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la commissione aveva aggiornato i suoi lavori nella seduta antimeridiana, in attesa dei pareri che risultano già espressi dal consiglio di stato sullo schema di decreto legislativo recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna (atto n. 602) e sullo schema di regolamento recante riordino del consiglio superiore dei lavori pubblici (atto n. 603). Tali pareri non sono stati tuttavia ancora acquisiti. auspica quindi che anche il governo si faccia carico delle ragioni del ritardo nella trasmissione dei pareri del consiglio di stato, in modo da consentire al parlamento di concludere l'istruttoria dei due atti del governo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 11.
Decreto-legge 23/2006: Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
C. 6360 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che la Commissione ha già espresso sul provvedimento, recante interventi a favore dei conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, nella seduta del 16 febbraio 2006, un
parere favorevole, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, da un lato, la quantificazione degli oneri risulta ispirata a criteri di prudenzialità e, dall'altro lato, risultano disponibili le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa utilizzata a fini di copertura, ha espresso un parere favorevole. Avverte che nella medesima giornata la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione degli oneri e la relativa copertura. Ricorda gli emendamenti 1.57 ed 1.58, che estendono a tutti i capoluoghi di provincia ovvero ai comuni ad alta tensione abitativa la sospensione legale, prevedendo nuove spese pari a 30 milioni di euro per gli anni 2006-2007 coperte a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005 e l'emendamento 1.56, che modifica la platea dei soggetti beneficiari della sospensione legale delle procedure di sfratto, prevedendo nuove spese pari a 30 milioni di euro per gli anni 2006-2007 coperte a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. In proposito segnala che gli emendamenti non quantificano gli oneri relativi a ciascuno degli anni 2006 e 2007 e non provvedono alla copertura per quanto concerne l'anno 2006. Ricorda poi gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.55, 1.14 ed 1.61, che ampliano la durata temporale della sospensione legale delle procedure di sfratto, conseguentemente incrementando l'entità delle minori entrate per l'anno 2007, coperte sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. Al riguardo, segnala che le proposte emendativa sono suscettibili di determinare oneri anche per gli esercizi successivi al 2007. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 1.01, che attribuisce al Sindaco il potere di requisire temporaneamente gli immobili sfitti ed inutilizzati per la durata massima di tre anni e l'assegnazione a famiglie sottoposte a sfratto esecutivo prevedendo il risarcimento del danno per i proprietari immobiliari e la detrazione a fini fiscali per l'intera durata della requisizione temporanea dell'immobile, prevedendo altresì agevolazioni di carattere fiscale. Rileva che, a fronte di oneri che possono avere la durata di tre anni, l'emendamento non provvede ad assicurare idonea copertura per gli successivi al 2007. Ricorda poi l'emendamento 2.55, che prevede che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 86 del 2005 sono destinate anche alle famiglie che non dispongano di redditi complessivi superiori ai 50.000 euro per nucleo familiare, disponendo una copertura finanziaria degli effetti finanziari, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2006-2007, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del provvedimento. In proposito, avverte che l'emendamento non quantifica gli oneri relativi a ciascuno degli anni 2006 e 2007 e non provvede alla copertura per quanto concerne l'anno 2006. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 2.050, che dispone l'incremento di 30 milioni per gli anni 2006 e 2007 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Al riguardo si segnala l'emendamento non chiarisce se il maggior onere si riferisca a ciascuna delle annualità considerate, fermo restando che le entrate utilizzate a copertura sono disponibili esclusivamente nell'anno 2007. Chiede poi di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.60, che sostituisce l'articolo 1, differendo dal 30 settembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili. Conseguentemente, all'articolo 3, è incrementato a 104 milioni di euro l'onere derivante dalle miniori entrate, a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione dell'onere, che potrebbe risultare sovradimensionato,
e sulla effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare a fini di copertura. Segnala poi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ed 1.9, che modificano e ampliano il novero e la tipologia dei comuni ai quali si applica la sospensione legale, conseguentemente incrementando l'entità delle minori entrate di cui all'articolo 3, comma 1, coperte sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ricorda poi gli emendamenti 1.50, 1.51 ed 1.52, che ampliano i comuni ai quali si applicano le disposizioni del decreto, ovvero la durata della sospensione legale, prevedendo che alla relativa copertura si provvede, nella misura di 30 ovvero di 10 milioni di euro annui, mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla idoneità della copertura. Ricorda ancora gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.20 ed 1.21, che prevedono l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della sospensione legale delle procedure di sfratto, conseguentemente incrementando l'entità delle minori entrate di cui all'articolo 3, comma 1, coperte sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Segnala poi gli emendamenti 1.62, 1.63 ed 1.64, che ampliano la platea dei soggetti beneficiari della sospensione legale delle procedure di sfratto. Conseguentemente, all'articolo 3, è incrementato a 104 milioni di euro l'onere derivante dalle miniori entrate, a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ricorda ancora l'emendamento 1.53, che dispone che la sospensione legale si applichi ai conduttori in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Alla relativa copertura si provvede, nella misura di 20 milioni di euro annui, mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla idoneità della copertura. Ricorda poi gli emendamenti 1.17, 1.18 ed 1.22, che definiscono in termini puntuali e tendenzialmente più favorevoli per i nuclei familiari, i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 1 ai fini della sospensione legale delle procedure di sfratto. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 1.050 riconosce ai proprietari di immobili che stipulano contratti a canone concordato una deduzione sul reddito imponibile pari ad un terzo del canone annuo. Alle minori entrate si fa fronte con una maggiorazione dell'imposta sui redditi a carico dei proprietari di immobili locati con contratti di libero mercato. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sull'entità delle minori entrate derivanti dalla previsione della deduzione e sulla congruità della copertura indicata. Segnala poi gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.54 ed 1.59, che sopprimono ovvero modificano le ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 1, relative alla esclusione della sospensione legale. Ricorda poi l'emendamento 1.65, che modifica le ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 1, relative all'esclusione della sospensione legale, incrementando conseguentemente a 104 milioni di euro l'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 3. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri e sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura; ricorda poi gli articoli aggiuntivi 1.02 ed 1.03, che prevedono la sospensione delle procedure di rilascio per le grandi proprietà per un periodo di tre ovvero cinque anni, con l'eventuale esenzione, rimessa
alla decisione dei comuni interessati, totale o parziale dall'imposta comunale sugli immobili e dalla addizionale comunale per il medesimo periodo. Ricorda poi l'emendamento 2.54, che modifica le caratteristiche del reddito richieste per i soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2, prevedendo una copertura degli effetti finanziari, pari a 30 milioni per gli anni 2006 e 2007, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che dalla formulazione dell'emendamento non è chiaro se la spesa indicata si riferisce a ciascuno degli anni 2006 e 2007 ovvero per i medesimi anni complessivamente. Osserva inoltre che gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 hanno carattere facoltativo e vengono attivati dai comuni nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa e sulla opportunità di mantenere la copertura finanziaria. Nel caso si renda necessaria la copertura, occorre acquisire un chiarimento sulla quantificazione indicata e sulla cadenza temporale dell'onere, considerato che le risorse disponibili di cui all'articolo 3 del provvedimento sono utilizzabili unicamente nel 2007. Chiede anche un chiarimento sulla effettiva disponibilità delle risorse a valere dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005. Ricorda l'emendamento 2.51, che precisa in termini più favorevoli per i soggetti i requisiti richiesti per beneficiari degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2. Contestualmente si dispone l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici tali da assicurare un maggior gettito pari a 25 milioni di euro annui. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla necessità di prevedere una clausola di copertura in presenza di agevolazioni che hanno carattere facoltativo. Segnala l'emendamento 2.52, che prevedono che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005 sono destinate anche alle famiglie che non dispongano di redditi complessivi superiori ai 50.000 euro. Contestualmente si dispone l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici tali da assicurare un maggior gettito pari a 25 milioni di euro annui. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari della proposta emendativa e sulla necessità di prevedere una clausola di copertura. Ricorda ancora gli emendamenti 2.50 e 2.53, che rendono obbligatoria, a valere sulle risorse indicate all'articolo 3, l'applicazione da parte di tutti i Comuni delle agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di immobili. Viene inoltre modificata la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, aumentando l'importo ivi indicato da 5,15 milioni a 10 milioni di euro imputandolo sia alle minori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 1, sia all'attuazione del comma 2 dello stesso articolo 1, come modificato dalla presente proposta emendativa. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative e sulla disponibilità di risorse a fini di copertura.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma gli evidenti profili problematici di carattere finanziario degli emendamenti richiamati dal relatore e pertanto esprime parere contrario sui medesimi emendamenti. Con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.54, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 2.50, 2.53, 2.54, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Ritiene invece che gli ulteriori emendamenti richiamati dal relatore non presentino profili problematici.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è basata su criteri prudenziali e pertanto non si ravvisa la necessità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3 con una clausola di salvaguardia;
risultano effettivamente disponibili le risorse di cui si prevede l'utilizzo per la copertura dei medesimi oneri;
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
esprime
sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 2.50, 2.53, 2.54, 2.55, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.050, 2.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
Decreto-legge 19/2006: Misure urgenti per garantire l'approvigionamento di gas naturale.
C. 6359 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 16 febbraio 2006, un parere di nulla osta sul testo del provvedimento. Nella medesima giornata, la Commissione di merito ha concluso l'esame, in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede alcuni chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di alcune proposte emendative. Ricorda in particolare l'emendamento 1.18, che dispone che il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 3 dell'articolo 1 preveda, tra gli obblighi relativi al servizio pubblico, anche l'adozione di misure volte ad accrescere il risparmio energetico, la sicurezza, nonché il rispetto dell'ambiente; l'emendamento 1.6, che fissa un termine di 30 giorni per il reintegro, da parte del Ministro delle attività produttive, delle scorte obbligatorio di prodotti petroliferi di cui al comma 6 dell'articolo 1. Ricorda poi gli articoli aggiuntivi 1.05, 1.01, 1.02 ed 1.03, che prevedono che il Ministero delle attività produttive stipuli un accordo con l'Enea volto, tra l'altro, all'introduzione nelle pubbliche amministrazioni di processi che riducano il consumo energetico, la costituzione di osservatori tecnologici, la formazione di tecnici specialisti; ovvero prevedono una serie di agevolazioni fiscali per i soggetti che incrementano l'efficienza e il risparmio energetico; ovvero dispongono l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia; ovvero prevedono la concessione di contributi per il potenziamento e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. Ai relativi oneri, diversamente quantificati, si provvede mediante l'incremento del 10 per cento della ritenuta unica sul gioco del lotto. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura prevista per far fronte agli oneri stessi. Ricorda infine l'emendamento
2.2, che prevede che i corrispettivi di cui al comma 2, dell'articolo 2 siano versati direttamente alle province nei cui territori sono localizzate le centrali di produzione di energia elettrica, anziché, come previsto dal testo vigente, al fondo istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal presidente, fatta eccezione per l'emendamento 2.2, che non ritiene presentare profili problematici di carattere finanziario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
sugli emendamenti 1.6 e 1.18 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03 e 1.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
esprime
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione deve procedere all'esame di un emendamento e due subemendamenti, in precedenza dichiarati inammissibili e successivamente dichiarati ammissibili. Si tratta in particolare dell'emendamento 19.50 e degli articoli aggiuntivi 19.050 e 19.051. In proposito segnala che l'emendamento 19.50 dispone il trasferimento di personale dalla Banca d'Italia all'Autorità per la concorrenza o alla CONSOB per lo svolgimento dei compiti trasferiti all'autorità stessa, mantenendo lo stesso trattamento giuridico ed economico, senza, tuttavia, prevedere alcuna copertura finanziaria. Gli articoli aggiuntivi 19.050 e 19.051 non appaiono invece presentare profili problematici di carattere finanziario. Avverte poi che l'Assemblea ha altresì trasmesso l'articolo aggiuntivo 34.0333 del Governo che non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti in oggetto,
esprime
sull'emendamento 19.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sugli articoli aggiuntivi 19.050, 19.051 e 34.0333».
Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 11.20.
Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 11.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive sul sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
Atto n. 597.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala in primo luogo che - ferma restando la presenza nel testo in esame di una clausola d'invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento - talune indicazioni della suddetta relazione tecnica non sembrano trovare esatta corrispondenza nel testo delle altre disposizioni dello schema cui essa è riferita. Infatti, mentre lo schema prevede che una parte degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sarà posta a carico dei richiedenti le prestazioni, secondo tariffe modulate in misura da coprire il costo effettivo dei servizi resi, la citata relazione prevede che all'intero ammontare delle risorse, umane e finanziarie, necessarie all'attuazione del provvedimento si farà fronte mediante le ordinarie dotazioni delle amministrazioni interessate. Appare pertanto necessario che sia fornita una stima degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento e che sia chiarito quale parte di tali oneri sarà finanziata a valere sulle tariffe a carico dei richiedenti le prestazioni e quale parte sarà invece posta a carico della dotazione umana e finanziaria delle amministrazioni interessate già prevista a legislazione vigente. Con riferimento alla parte di oneri finanziata a valere sulle tariffe, poste a carico dei richiedenti le autorizzazioni alle emissioni di gas serra, andrebbe confermata l'idoneità di tale sistema di finanziamento a garantire l'integrale copertura delle spese connesse alle attività soggette a tariffe; ciò anche con riferimento al profilo del coordinamento temporale tra le spese in questione - che dovrebbero presumibilmente includere una quota di costi fissi iniziali - e l'acquisizione delle risorse provenienti dalle tariffe. Andrebbe altresì precisato se l'applicazione delle tariffe stesse sia suscettibile di determinare oneri a carico di soggetti pubblici, in relazione alla loro eventuale qualità di gestori di impianti rientranti nelle categorie cui si applica la normativa in esame. Segnala inoltre che l'articolo 24, che prevede l'accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, non rientra fra quelli soggetti a tariffazione ai sensi dell'articolo 26. Appare opportuno in proposito che sia fornito uno specifico chiarimento sull'entità degli oneri derivanti dalla predetta facoltà e sulla relativa modalità di copertura. Con riferimento alla parte di oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, andrebbe chiarito se l'aumento delle prestazioni poste a carico dei competenti comparti della PA, a parità di risorse, possa determinare per gli stessi difficoltà gestionali. Uno specifico chiarimento andrebbe poi fornito in merito all'effettiva possibilità, da parte del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e degli enti di cui lo stesso può avvalersi, di adempiere alle numerose funzioni previste dalla norma senza poter
disporre di risorse aggiuntive e senza pregiudizio per le altre funzioni cui le amministrazioni coinvolte sono preposte. Con riferimento alla disciplina transitoria, segnala infine che la norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 273 del 2004, ora abrogato, - in materia di esercizio, nelle more della costituzione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, delle relative funzioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo e dell'APAT - senza peraltro il corredo della specifica clausola di invarianza di oneri prevista nel citato decreto-legge. Osserva poi che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi consolidata, secondo la quale all'istituzione di nuovi organismi si deve provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento poi alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 7, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'ipotesi di rafforzare, come stabilito in casi analoghi, l'efficacia della disposizione in esame, specificando che la partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, o rimborso spese. Per quanto concerne poi la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, commi 1 e 6, appare opportuno che il Governo chiarisca la portata della disposizione in base alla quale la «conservazione» del registro debba aver luogo senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Qualora tale clausola debba intendersi nel senso che la tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si può ritenere che essa possa essere assorbita dalla clausola di invarianza prevista dal comma 6. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, comma 5, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di integrare la clausola di invarianza di cui al comma 1, in conformità con il disposto di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo che il registro sia istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 26, allo scopo di evitare equivoci in merito agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di escludere il riferimento esplicito agli oneri derivanti dalle procedure di cui agli articoli 4, 7 e 17, prevedendo che alle attività di cui ai predetti articoli si faccia fronte mediante la corresponsione di un corrispettivo. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se è corretto il riferimento agli articoli richiamati. Per quanto concerne il comma 3, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di fare riferimento, conformemente alla prassi consolidata, alle entrate derivanti dalle tariffe piuttosto che agli introiti.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nel condividere le osservazioni sull'opportunità di procedere ad alcune riformulazioni delle clausole di invarianza presenti nel provvedimento, rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CEE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto (atto n. 597),
esprime
con le seguenti condizioni:
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente: «La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese»;
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «È istituito e conservato senza oneri a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «È istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: «È istituito» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri derivanti dalle procedure connesse con l'espletamento delle attività di cui agli articoli Articolo 4, Articolo 7 e Articolo 17 sono a carico dei richiedenti», con le seguenti: «Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti»;
all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: «Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati» con le seguenti: «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate»;
all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «26. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 27, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.
Atto n. 606.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala, per quanto concerne gli articoli 6, 7 e 8, che, qualora dall'ampliamento delle funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, derivi la necessità di un incremento delle relative entrate, va considerato che queste, in virtù del sistema di autofinanziamento stabilito dalla legge n. 266 del 2005, sono costituite anche dalle contribuzioni dei soggetti pubblici soggetti alla sua vigilanza. L'incremento di tali contribuzioni potrebbe, pertanto, determinare a carico dei soggetti pubblici in questione nuovi oneri, per i quali appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne il maggiore coinvolgimento nelle funzioni dell'Autorità di altre strutture pubbliche, tra le quali l'ISTAT e il Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario che il Governo confermi - secondo quanto previsto nella proposta di integrazione contenuta nella relazione tecnica - che alle conseguenti attività possa frasi fronte sulla base delle risorse umane e finanziarie già disponibili. Per quanto riguarda la clausola di invarianza finanziaria riferita ai medesimi articoli,
ricorda che la relazione tecnica sottolinea che ai compiti attribuiti alla autorità di vigilanza dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 6, 7 si provvede mediante autofinanziamento. La stessa relazione tecnica, non verificata positivamente con riferimento all'articolo 8, sottolinea l'eventualità di integrare il testo introducendo una clausola di invarianza in base alla quale l'Autorità di vigilanza, l'Osservatorio dei contratti pubblici e l'ISTAT faranno fronte ai nuovi compiti ad essi attribuiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione prospetta, inoltre, l'inserimento di analoga clausola per quanto concerne la possibilità per l'Autorità di utilizzare personale proveniente da altre amministrazioni. Per quanto concerne la previsione di cui al comma 11, nonché quella di cui al comma 12, dell'articolo 8, che prevede la possibilità per l'Autorità di avvalersi di esperti, nei limiti delle risorse disponibili, si rileva che allo scopo di garantire l'effettiva invarianza di spesa, potrebbe piuttosto risultare opportuno inserire una disposizione volta ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda poi che la disposizione di cui all'articolo 9 prevede la facoltà, per le stazioni appaltanti pubbliche, di istituire uno sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, diretto a svolgere attività di informazione ai candidati e agli offerenti in merito ai contratti pubblici da eseguire. La norma inoltre dispone, al comma 3, che l'istituzione dello sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente (comma 4). Le informazioni vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo (comma 5). Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità che le amministrazioni pubbliche possano far fronte all'istituzione dello sportello senza nuovi o maggiori oneri per le medesime. A tal fine potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare il comma 3 stabilendo, come previsto in casi analoghi in base ad una prassi consolidata, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici provvedano all'istituzione e al funzionamento dello sportello nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 95, appare opportuno un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla configurazione dell'onere derivante dal comma come autorizzazione di spesa, invece che come limite massimo di spesa, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva l'opportunità di inserire nel parere alcuni presidi volti a garantire che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento le competenti autorità provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conferma poi che la disposizione di cui all'articolo 95 in termini di limite massimo di spesa.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (atto n. 606);
preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nel quale, tra le altre cose, si rileva che il sistema di autofinanziamento
introdotto dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 esclude che l'ampliamento delle competenze o della struttura dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici possa gravare sulla finanza statale, essendo posto a carico del mercato vigilato, per cui si pone piuttosto il problema di evitare un aumento del costo degli appalti;
esprime
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: «14. Ai compiti e alle funzioni attribuiti dal presente articolo l'Autorità fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. Alle attività di cui al presente articolo l'Osservatorio e l'ISTAT fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 8, comma 12, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili»; conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione dei commi 11 e 12 l'Autorità provvede nei limiti delle ordinarie risorse e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 8 sostituire il comma 14 con il seguente: «14. Restano ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di finanziamento dell'Autorità.»;
all'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento dello sportello, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 252, comma 2, sostituire le parole da «All'onere» fino a «e 20.000 euro a decorrere dal 2008» con le seguenti: «Per l'attuazione dell'articolo 95, comma 2 è autorizzata la spesa massima di 60.000 euro per il 2005, di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e di 20.000 euro a decorrere dal 2008. Al relativo onere».
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo se la previsione del riconoscimento al personale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del trattamento previsto per il personale dipendente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, stabilita al comma 8 dell'articolo 8, non sia suscettibile di determinare oneri di consistenza tale da tradursi in un aumento eccessivo delle tariffe gravanti sui soggetti vigilati».
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari.
Atto n. 622.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio/conclusione - Parere favorevole con osservazioni e/o condizioni/contrario).
La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l'articolo 4, comma 2, prevede che ai fini del conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno le università debbano comunicare al Ministero dell'istruzione i posti di professore ordinario e
associato che intendono coprire, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e) del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005, e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Al riguardo, ricorda che il citato articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005 prevede, alla lettera e), che a decorrere dal 2006 le università debbano adottare, entro il 30 giugno di ciascun anno, programmi triennali con i quali, tra le altre cose, individuare il fabbisogno di personale docente e non, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. Quanto all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, merita ricordare che lo stesso stabilisce che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali a valere sul fondo per il finanziamento ordinario.La formulazione del comma 2 in commento riproduce in larga parte le disposizioni del comma 6 dell'articolo 1 della legge delega (legge n. 230 del 2005), il quale, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 35 del decreto-legge n. 273 del 2005, prevede l'ulteriore limite costituito dal rispetto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005). Tale ultima norma ha confermato il limite del 90 per cento ai fini della adozione da parte delle università dei programmi triennali di fabbisogno del personale. Osserva ancora che l'articolo 8, commi 2 e 3, stabilisce che le università presso le quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, debbano assicurare «senza oneri finanziari aggiuntivi» le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure stesse. Il successivo comma 3 stabilisce che gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni di valutazione sono posti a carico dell'ateneo in cui si svolge il giudizio idoneativo. A tutela di tali università è altresì previsto che «di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario». Al riguardo, segnala che le disposizioni riproducono sostanzialmente il dettato del n. 3, comma 5 dell'articolo 1 della legge delega, il quale prevede che tutti gli oneri relativi alle commissioni di valutazione sono posti a carico dell'ateneo in cui si espleta la procedura di selezione. Sotto il profilo formale, si può peraltro osservare che il testo del comma 2 non corrisponde pienamente alla prassi consolidata per cui le clausole di invarianza vengono formulate nel senso di stabilire che allo svolgimento dei compiti di segreteria si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'ultimo periodo del comma 3, volto evidentemente a tutelare gli istituti in cui si svolgono le procedure selettive, il cui dettato non sembra direttamente riconducibile a specifiche disposizioni della legge delega, si ricorda che l'entità del fondo di finanziamento ordinario dell'università è stabilita annualmente nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria. Per l'anno 2006 il medesimo fondo reca una disponibilità di 6.920.500.000 euro. È comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla portata della disposizione dell'ultimo periodo in commento, vale a dire in che misura si terrebbe conto degli oneri sostenuti dalle università in cui si svolgono le procedure idoneative in sede di riparto annuale del fondo ordinario. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4, per cui in ogni caso deve essere bandito ogni 5 anni almeno un posto idoneo per ciascuna fascia anche se non vi sia stata lacune richiesta in tal senso da parte delle università. Ricorda infine che l'articolo 14, comma 3, richiamando esplicitamente la clausola di invarianza di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge delega, prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In forza di tale disposizione, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, non si è provveduto alla redazione della relazione tecnica. Al riguardo, segnala che in base alle previsioni del comma 23 dell'articolo 1 della legge delega, «ciascuno
degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della stessa deve essere trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziaria e corredato di relazione tecnica». Occorre quindi acquisire più puntuali elementi informazione da parte del Governo in ordine alla mancata redazione della relazione tecnica. Segnala a questo riguardo che lo schema di decreto è corredato di alcune note del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si conviene sulla mancata predisposizione della relazione tecnica in quanto lo schema di decreto non comporterebbe oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, come peraltro affermato nella documentazione predisposta dal Ministero dell'istruzione. Rileva peraltro l'esigenza che il Governo precisi che la mancata predisposizione della relazione tecnica non derivi esclusivamente dal fatto che non si produrrebbero effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, ma anche per l'aggregato più ampio della finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario. Segnala l'opportunità di precisare, all'articolo 8, comma 2, che all'attuazione della disposizione le Università provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari (Atto n. 622),
preso atto del chiarimento fornito dal Governo, per cui dall'attuazione dello schema di decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri non soltanto per il bilancio dello Stato, ma più in generale per la finanza pubblica;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: «senza oneri finanziari aggiuntivi»; conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Atto n. 624.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva, per quanto concerne in particolare le parti del testo modificate rispetto alla precedente versione del provvedimento, vale a dire l'atto n. 589, e non considerate nei pareri delle Commissioni bilancio sul medesimo atto, che andrebbe chiarito se la mancata attribuzione al gestore aeroportuale dei compiti di manutenzione dei segnali di sicurezza nelle aree adiacenti gli aeroporti (articolo 712 del codice) possa determinare un aggravio degli oneri per le amministrazioni alle quali le medesime
funzioni saranno attribuite ovvero se tali amministrazioni siano in grado di svolgere il predetto compito nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre precisato se, per effetto della modifica dell'articolo 4 comma 11 dello schema di decreto in esame, la norma transitoria tendente ad escludere dalle nuove procedure le concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate risulterebbe soppressa (come indica la relazione illustrativa del provvedimento in esame) oppure sarebbe semplicemente mantenuta nel testo vigente (come sembrerebbe doversi desumere dalla formulazione letterale del testo). Tale precisazione appare necessaria in quanto dalla soppressione della norma transitoria potrebbero discendere effetti finanziari negativi - sia pure indiretti - in capo all'ENAC. Tali effetti negativi potrebbero verificarsi nel caso in cui l'Ente fosse tenuto, in base alla disciplina in esame, alla revoca delle concessioni incompatibili con le nuove procedure incorrendo per ciò in inadempienze contrattuali, con possibili oneri a carico dell'amministrazione medesima. Ricorda poi che l'articolo 21, comma 1, prevede che all'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali a finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che la Commissione bilancio, nel parere reso nella seduta dell'8 febbraio 2006 sul precedente testo dello schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni del decreto-legislativo n. 96 del 2005, in materia di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583), aveva richiesto, con una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una modifica del precedente testo della disposizione nel senso di prevedere che dall'attuazione del decreto non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La riformulazione proposta dalla norma recepisce parzialmente la condizione della Commissione bilancio.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (Atto n. 624),
esprime
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 11.45.
Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Intervengono il ministro per le politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 17.50.
Decreto-legge 2/2006: interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.
C. 6352 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 01.100. Con riferimento a tale
emendamento, rileva che esso apporta alcune modifiche all'articolo 01, recante disposizioni in materia di previdenza agricola. In particolare, al comma 2, precisa che ai fini della sostituzione dei crediti già oggetto di cartolarizzazione si debba assumere il valore commerciale; nel testo dell'articolo 01 si fa invece genericamente riferimento al pari importo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il riferimento al valore commerciale, piuttosto che a quello nominale comporti un incremento dell'entità dei crediti che costituirebbero oggetto di cessione a titolo di sostituzione. Un'ulteriore modifica consiste nell'inserimento di un comma 5-bis il quale subordina l'entrata in vigore delle disposizioni agevolative di cui ai commi 3 e 5 subordinatamente all'adozione di un DPCM nel presupposto di una positiva e concorde verifica con le competenti istituzioni comunitarie sull'assenza di un loro impatto negativo ai fini della finanza pubblica. La disposizione appare ispirata a criteri prudenziali. Occorre tuttavia che il Governo confermi che le disposizioni di cui ai medesimi commi 3 e 5 non diano luogo a diritti soggettivi nei confronti dei potenziali beneficiari, anche in assenza del DPCM. Le modifiche più consistenti sono poi riferite al comma 16 ed attengono alla rideterminazione della quantificazione dell'onere e della clausola di copertura. Al riguardo, segnala che l'onere viene rideterminato in aumento rispetto all'attuale testo dell'articolo 01 e tuttavia in una misura inferiore a quella risultante dalla documentazione consegnata in una precedente seduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, per quanto concerne la clausola di copertura la stessa appare ispirata a criteri prudenziali in quanto gli importi indicati risultano superiori alla quantificazione dell'onere. Tale differenza sembra presumibilmente attribuirsi al fatto che vengono utilizzate risorse di conto capitale, le quali hanno una spendibilità che in taluni casi risulta ridotta rispetto a quelle di parte corrente. In proposito è comunque necessario che il Governo chiarisca se la nuova quantificazione degli oneri risulta suffragata su elementi sufficientemente certi e se le risorse del Fondo per la aree sottoutilizzate siano effettivamente disponibili. Resta peraltro fermo quanto già rilevato in ordine al testo del provvedimento per quanto riguarda la dequalificazione della spesa che si determina.
L'Assemblea ha inoltre trasmesso l'emendamento 1-bis.100 del Governo. A tale proposito, rammenta che, in base alla vigente disciplina contabile, gli emendamenti governativi dovrebbero essere corredati di relazione tecnica. Nel caso specifico, non risulta trasmessa una relazione tecnica. Per questo motivo, occorre che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari dell'emendamento. In particolare, segnala che il comma 6-bis sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005 che aveva autorizzato il Ministro delle politiche agricole a disporre, con proprio decreto - che tra l'altro non risulta ancora emanato - interventi di sostegno per il settore avicolo. A tal fine, il comma 3-ter prevedeva una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. La nuova formulazione del suddetto comma 3-bis prevede che i suddetti interventi, che concernono gli allevatori avicoli nonchè le imprese di macellazione e trasformazione e gli esercenti attività di commercio, abbiano una durata temporale circoscritta dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006. A tale proposito, osserva che, trattandosi di un rinvio di versamenti di durata infrannuale, la norma non sembra comportare la necessità di copertura. Pertanto, le risorse di cui al comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005 vengono ora destinate, ai sensi del comma 6-decies della proposta emendativa in esame, alla copertura dell'onere, quantificato in 2 milioni di euro, per l'anno 2006, finalizzato al rafforzamento della sorveglianza sulla filiera avicola disposta dal medesimo comma. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura non sono ancora state utilizzate. Si segnala tra l'altro
che non sembrano essere utilizzate per finalità di copertura le risorse previste dal comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005 a decorrere dall'anno 2007. Il comma 6-quater prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3-quater dell'articolo 5 del decreto legge n. 202 del 2005 relativa all'anno 2006, autorizzazione di spesa che viene utilizzato, per finalità di copertura dal comma 6-nonies, lettera b). Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che le suddette risorse non sono ancora state utilizzate e si pronunci, sull'opportunità di prevedere la soppressione del comma 6-quater, mantenendo esplicitamente la sola riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-nonies. Con riferimento ai commi 6-sexies e 6-septies appare opportuno specificare che il finanziamento dei relativi interventi avvenga nel limite di spesa previsto dal comma 6-ter. Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura del Fondo del quale è prevista l'istituzione ai sensi del comma 6-ter con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, appare opportuno che, con riferimento alle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997, il Governo confermi se l'autorizzazione di spesa reca le necessarie disponibilità; con riferimento all'utilizzo previsto alla lettera d) del comma 6-nonies di 30 milioni di euro iscritti in conto residui delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 194 del 1998, il Governo confermi l'effettiva disponibilità di tali risorse. Osserva infine che, con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia di cui è previsto l'utilizzo, questo reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di specificare esplicitamente il riferimento al Fondo speciale. Avverte infine che l'Assemblea ha altresì trasmesso alcuni subemendamenti. In particolare, segnala il subemendamento 0.1-bis.100.1 Boccia, che prevede l'incremento da 20 a 40 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005 senza, tuttavia, provvedere alla relativa copertura. Il subemendamento 0.1-bis.100.2 Zanella dispone l'assunzione in deroga di 95 veterinari coadiutori. Al relativo onere, valutato in 3.100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, ricorda che l'autorizzazione di spesa utilizzata con finalità di copertura per un onere di carattere permanente ha una durata limitata agli anni 2005, 2006, e 2007. Il subemendamento 0.1-bis.100.3 Zanella incrementa da 2 a 3 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6-decies, prevedendo la spesa di 1 milione di euro per il rafforzamento dei servizi veterinari. Al relativo onere, che tuttavia non viene esplicitamente quantificato nella copertura del subemendamento, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, relativo alla deroga del blocco delle assunzioni. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa non specifica esplicitamente quanta quota parte del predetto fondo si intenda utilizzare. Il subemendamento 0.1-bis.100.7 Vascon autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'acquisto di carni congelate e altri prodotti avicoli. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, osserva che il subemendamento non specifica quale sia la natura del fondo speciale del quale si prevede l'utilizzo e che l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio non è più previsto dai fondi speciali vigenti. I subemendamenti 0.1-bis.100.5 Vascon e 0.1-bis.100.6 Vascon rinviano al 31 luglio 2006 e al 31 dicembre 2006 il termine per tutti i versamenti, inclusi quelli relativi alla campagna 2004-2005 di cui agli articoli 5, comma 2, e 10, comma 34, del decreto-legge n. 49 del 2003 in materia di prelievo supplementare del latte. I subemendamenti sospendono, alla medesima data, l'effetto della disposizione di cui al
comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 119 del 2003, che disponeva, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, la riscossione coattiva. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal suddetto termine anche in termini di liquidità per l'AGEA. Il subemendamento 0. 1-bis.100.4 Zanella incrementa del 30 per cento le indennità previste dai commi 6-sexies e 6-septies per le imprese agricole che riconvertano i loro allevamenti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale incremento possa avvenire nei limiti di spesa previsti dal comma 6-ter.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva, con riferimento all'emendamento 01.100 che lo stesso fa riferimento al valore commerciale allo scopo di chiarire quanto si poteva già evincere dal testo approvato dal Senato, il quale fa riferimento a crediti «di pari importo» senza specificare che si tratta dell'importo nominale degli stessi. Sottolinea inoltre che il riferimento al valore commerciale risponde alla prassi costante della tecnica della cartolarizzazione. Quanto poi alla riformulazione della clausola di copertura e alla modifica dell'onere, non può che confermare le considerazioni svolte dal relatore. È infatti evidente che la copertura è ispirata a criteri prudenziali. Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla portata del comma 5-bis che introduce un fortissimo presidio a tutela della finanza pubblica. È peraltro evidente che le misure agevolative di cui all'articolo 01 non potranno essere fruite in via automatica in quanto la loro attivazione sarebbe appunto subordinata all'adozione del DPCM, previa verifica, presso le competenti istituzioni comunitarie, della compatibilità delle disposizioni in esame con il rispetto degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.bis.100, prospetta l'opportunità di riformulare la lettera a) del comma 6-nonies, nel senso di prevedere che quanto a 25 milioni si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 266 del 2005. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti richiamati dal relatore, fatta eccezione per il subemendamento 1-bis.100.4 che non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), chiede conferma del fatto che sull'emendamento 01.100 si sarebbe registrato un avviso contrario da parte del Ministero dell'economia.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE osserva che l'emendamento è stato oggetto di attenta valutazione e che allo stesso sono state apportate alcune correzioni volte specificamente a garantirne la compatibilità con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) non ritiene completamente soddisfacenti le risposte fornite dal rappresentante del Governo. In particolare, rileva che di fatto il testo reca un'agevolazione che tuttavia non sarebbe operativa in quanto subordinata alla preventiva pronuncia delle autorità comunitarie.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE sottolinea che la procedura prevista è sicuramente innovativa ma chiaramente volta a tutelare la finanza pubblica e che per questo motivo tale procedura deve essere valutata positivamente. È chiaro che è un auspicio comune quello per cui le autorità comunitarie si pronuncino in senso favorevole.
Il ministro Giovanni ALEMANNO precisa che risulta evidente che l'ultima parola è rimessa ad EUROSTAT che dovrà valutare la compatibilità delle disposizioni recate dall'articolo 01 con gli obiettivi di finanza pubblica. Ricorda inoltre che tutta la materia delle cartolarizzazioni è oggetto
di un attento studio da parte delle autorità comunitarie.
Gaspare GIUDICE (FI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula infine la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime
sull'emendamento 1-bis.100, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere il comma 6-quater;
al comma 6-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 6-ter»;
al comma 6-nonies, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
al comma 6-nonies, alla lettera c) sostituire le parole: «la somma di 25 milioni di euro» con le seguenti: «la somma di 10 milioni di euro»;
al comma 6-nonies, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;
sui subemendamenti 0.1-bis.100.1, 0.1-bis.100.2, 0.1-bis.100.3, 0.1-bis.100.5, 0.1-bis.100.6 e 0.1-bis.100.7, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sul subemendamento 0.1-bis.100.4 e sull'emendamento 01.100».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 18.20.