V Commissione - Resoconto di giovedì 16 febbraio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.15.

Decreto-legge 23/2006: misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
C. 6360 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che non appaiono suffragate dai necessari elementi informativi alcuni presupposti su cui si basa la quantificazione. In particolare, a fronte di un canone medio annuo su base nazionale - tratto dalle dichiarazioni IRPEF del 2003 ed aggiornato al 2006 - pari a 3.400 euro, la relazione tecnica assume, per i comuni interessati all'applicazione del provvedimento, un canone medio annuo di locazione pari a 6.000 euro. Andrebbero peraltro esplicitati i dati e le ipotesi alla base di tale assunto, al fine di verificare la congruità del medesimo e, conseguentemente, delle stime riportate nella relazione tecnica. Inoltre rileva che l'articolo 3 del provvedimento in esame utilizza, a copertura delle minori entrate derivanti nel 2007 dall'agevolazione fiscale concessa ai proprietari limitatamente al periodo di sospensione delle procedure esecutive, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del


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decreto legge n. 86 del 2005. Le risorse in questione sono quelle - disponibili al 31 ottobre 2005, in quanto non utilizzate per altri interventi agevolativi previsti dal decreto-legge n. 86 del 2005 - destinate alla realizzazione di alloggi e a progetti speciali in favore di una platea di soggetti, che lo stesso decreto legge in esame provvede ad ampliare, con l'inserimento di ulteriori categorie (articolo 2, comma 3). Appare pertanto necessario che il Governo fornisca il quadro completo delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 86 del 2005, a valere sulle quali si dovrà provvedere alle finalità di copertura di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame. Andrebbe altresì confermato che l'ammontare che residua dalle predette disponibilità, una volta detratto l'importo da destinare a copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame, costituisce il limite massimo di spesa, entro il quale si potrà procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005. Tale precisazione appare rilevante in quanto si presume che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n.. 86 del 2005 non siano stati realizzati, tenuto conto della data (31 ottobre 2005) entro la quale doveva essere accertata la disponibilità dei relativi finanziamenti. Pertanto, l'ampliamento - disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame - della platea dei soggetti prioritariamente ammessi a tali benefici appare suscettibile di incidere sul grado di utilizzo delle relative disponibilità finanziarie. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, prevede che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2005, mediante conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del corrispondente importo. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005, recante misure di sostegno per i conduttori di immobili in condizioni di disagio abitativo, prevede che le risorse destinate alla riduzione del disagio abitativo, individuate nel limite massimo di 104.940.000 al comma 1 del citato articolo 1, non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 per tali finalità, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi speciali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sperimentali. Al riguardo, segnala che la clausola di copertura presenta alcuni profili problematici su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In primo luogo, rileva che per prassi, in presenza di oneri consistenti in minori entrate, in quanto derivanti dalla previsione di regimi fiscali agevolati, gli stessi vengono qualificati in forma di stima e non come limite di spesa. Nel caso specifico, gli oneri indicati nella clausola di copertura coincidono con le quantificazioni recate dalla relazione tecnica. Si tratta, pertanto, di chiarire se tale quantificazione sia suscettibile di variazioni ovvero se possa ritenersi sufficientemente certa da giustificare la configurazione dei medesimi come limiti di spesa e ad escludere l'inserimento di una clausola di salvaguardia per far fronte agli eventuali oneri che dovessero eccedere le previsioni. In secondo luogo, rileva che la clausola sembra prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio, laddove prevede, nel testo modificato dal Senato, che le risorse disponibili di cui all'autorizzazione di spesa richiamata non utilizzate alla chiusura dell'esercizio in corso, vengono mantenute, nella misura di 5,15 milioni di euro, in conto residui per essere riversate all'entrata nel bilancio dello Stato per l'anno 2007. A questo ultimo riguardo, ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento al Senato, il rappresentante


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del Governo, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, ha chiarito che le risorse effettivamente disponibili, a valere dell'autorizzazione di spesa indicata, ammontano a 104,5 milioni di euro, di cui una parte soltanto verrebbe reiscritta nel bilancio 2007. Chiede comunque che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di risorse utili alla chiusura dell'esercizio in corso.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che la quantificazione degli oneri risulta ispirata a criteri di prudenzialità. Conferma anche la disponibilità di risorse a valere dell'autorizzazione di spesa indicata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è basata su criteri prudenziali e pertanto non si ravvisa la necessità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3 con una clausola di salvaguardia;
risultano effettivamente disponibili le risorse di cui si prevede l'utilizzo per la copertura dei medesimi oneri;

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Decreto-legge 19/2006: misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.
C. 6359 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva, per quanto concerne l'articolo 1, che, pur in considerazione della clausola di invarianza degli oneri disposta dall'articolo 3 del decreto legge in esame, appare opportuno che siano forniti chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti. In primo luogo, nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che dal provvedimento non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi costi ricadranno sui produttori di energia elettrica e sui prezzi di vendita dell'energia stessa. Andrebbe in proposito chiarito in quale misura si determineranno effetti sul livello delle tariffe e in quale misura i predetti oneri rimarranno invece a carico dei produttori. Ciò in quanto, in relazione alla diversa distribuzione dei predetti costi, potrebbero determinarsi implicazioni diverse per la finanza pubblica. Infatti, i maggiori costi sostenuti dai produttori aumenterebbero le poste deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre un maggiore aggravio sulle tariffe potrebbe determinare, tra l'altro, maggiori introiti a titolo di IVA. Inoltre, con riferimento agli oneri per compensazioni ambientali, per i quali la norma fissa il limite massimo di 2 centesimi di euro per kWh prodotto, andrebbe chiarito se, tenuto conto dei vincoli imposti dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria, siano ipotizzabili oneri anche eccedenti il predetto limite e, in tale eventualità, quali soggetti debbano sostenere tale quota eccedente dell'onere.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,


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sul testo del provvedimento,

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998.
C. 6361 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione degli obblighi derivanti dal Protocollo, la spesa di 81.000 euro per l'anno 2006 e 60.000 euro a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze; di 25.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico; di 86.400 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'elaborazione e l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio; di 27.500 euro per l'anno 2006 e 14.000 euro a decorrere dall'anno 2007 per lo scambio di informazioni periodiche tra le Parti; di 22.970 euro a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali. Al relativo onere, pari a 242.870 euro per l'anno 2006 e a 208.370 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2006-2008. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Atto n. 589.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2006.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, avverte di aver predisposto la seguente proposta di parere che intende recepire alcuni degli elementi di informazione


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e di valutazione raccolti nel corso delle audizioni informali svolte:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (atto n. 589);
considerata la portata limitata del provvedimento in esame il quale, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2004, non può produrre effetti innovativi rispetto alla legislazione vigente, né contenere disposizioni eccessivamente dettagliate;
preso atto delle considerazioni e dei rilievi avanzati dai rappresentanti della Corte dei conti, dell'ISTAT e della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevato che:
1) a prescindere dal contenuto dello schema di decreto, la progressiva armonizzazione dei criteri di redazione dei bilanci dei diversi livelli di governo costituisce un'esigenza imprescindibile ai fini della conoscenza e confrontabilità dei dati contabili, della trasparenza delle decisioni assunte in materia e della responsabilizzazione delle diverse amministrazioni, anche relativamente al rispetto degli obiettivi stabiliti dal Patto di stabilità e crescita che si riferiscono non soltanto alle amministrazioni statali ma all'aggregato più ampio delle pubbliche amministrazioni;
2) a tal fine, è indispensabile attivare tutti i presidi idonei a garantire la massima attendibilità dei dati contabili e il progressivo superamento delle discrasie che tuttora si registrano nella predisposizione dei documenti contabili da parte dei diversi livelli di governo. Ne consegue la necessità di:
a) pervenire alla definizione di criteri e principi contabili uniformi, sulla base delle prassi diffuse a livello europeo;
b) garantire l'aggiornamento periodico, con scadenze prestabilite, dei dati, soprattutto in presenza di scostamenti rispetto alle previsioni, con evidenziazione dei fattori che hanno determinato tali scostamenti;
c) attivare efficaci controlli interni ed esterni, attraverso la valorizzazione degli strumenti già previsti a normativa vigente, a partire dal controllo di gestione, in modo da consentire una accurata verifica del rispetto delle regole e dello stato di conseguimento degli obiettivi stabiliti;
4) un efficace sistema di accountability può realizzarsi esclusivamente attraverso il coinvolgimento partecipe e attivo degli enti e delle istituzioni interessate e mediante forme di collaborazione interistituzionale, che si avvalgano delle competenze già disponibili. Per questo motivo occorre evitare soluzioni improvvisate, quale si dimostrerebbe l'istituzione di nuovi organismi o autorità che si sovrapporrebbero alle istituzioni esistenti, ingenerando esclusivamente incertezze e alterando sfere di responsabilità di rango costituzionale. Si tratta, quindi, di evitare confusioni quanto alla responsabilità del Governo di fornire dati credibili e verificabili, ai compiti di controllo riservati alla Corte dei conti e alle valutazioni finali in ordine alla responsabilità politica del Governo che spettano esclusivamente al Parlamento;
5) occorre, allo stesso tempo, proseguire sulla via già intrapresa con successo per dotare il Parlamento di efficaci strumenti e specifiche procedure per la verifica degli andamenti della finanza pubblica, anche avvalendosi dell'ausilio della Corte dei conti, i quali presuppongono la puntuale trasmissione, da parte del Governo, dei dati rilevanti e la collaborazione di tutte le amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti territoriali;
6) occorre inoltre orientare il rafforzamento delle procedure e degli strumenti esistenti anche allo scopo di migliorare la


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valutazione e la misurazione delle performance delle amministrazioni pubbliche in termini di efficienza;
7) si tratta, infine, di proseguire sulla strada intrapresa con l'avvio del SIOPE il quale consente una codificazione gestionale informatizzata dei flussi di entrata e di uscita, coinvolgendo le amministrazioni statali e gli enti territoriali. In questo quadro, non può invece ritenersi soddisfacente il lavoro svolto dall'Alta Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio per lo studio delle problematiche concernenti le statistiche sugli aggregati economici e finanziari delle amministrazioni pubbliche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni che rischiano di risultare eccessivamente dettagliate e non qualificabili come principi fondamentali;
b) in particolare, occorre valutare se non risulti di carattere innovativo rispetto alla normativa vigente - e quindi al di fuori dei limiti posti dalla delega - l'obbligo di adozione da parte delle regioni del cd. budget economico. Allo stesso modo, appare innovativa, sempre con riferimento ai bilanci regionali, l'introduzione dei principi - pur pienamente condivisibili e anzi auspicabili - di trasparenza e confrontabilità;
c) con riferimento alle disposizioni sui bilanci degli enti locali, valuti l'opportunità di evitare di porre come principi fondamentali disposizioni che, in base al testo unico sugli enti locali, sono derogabili dai regolamenti di contabilità degli enti locali. Si segnalano, al riguardo, le disposizioni dell'articolo 20, comma 1 (fasi di gestione dell'entrata), comma 3 (riscossione), comma 4 (versamento), comma 5 (fasi di gestione della spesa) e comma 13 (liquidazione), dell'articolo 21, comma 1 (risultato di amministrazione) e dell'articolo 26, comma 2 (destinazione vincolata delle entrate derivanti da indebitamento);
d) relativamente all'articolo 15, si segnala che non sono riprodotte le limitazioni alla gestione provvisoria già previste dalla normativa vigente. In tal modo, si introducono vincoli più stringenti nei casi «fisiologici» di esercizio provvisorio che nei casi di gestione provvisoria, che si verifica allorché il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini;
e) con riferimento all'articolo 17, comma 3, andrebbe chiarita l'espressione «indirizzo vincolante», riferita al rapporto tra relazione previsionale e programmatica ed i successivi atti di previsione e gestione;
f) l'articolo 22 non include tra i principi fondamentali le limitazioni già previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio in caso di acquisti di beni e servizi in violazione di legge».

Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sulle premesse che intendono fare il punto su un tema sul quale la Commissione ha lungamente lavorato nel corso della legislatura. Si tratta della esigenza di proseguire il lavoro svolto ai fini della armonizzazione dei sistemi contabili dello Stato e degli enti territoriali e di garantire la massima affidabilità e tempestività dei dati elaborati dal Governo in materia di finanza pubblica, in modo da consentire alle istituzioni competenti di svolgere appieno le rispettive competenze. Ciò vale sia per quanto concerne le funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, sia per quanto riguarda il ruolo decisivo che in materia compete al Parlamento. Per questo motivo, nel parere si evidenzia l'inopportunità di ipotesi, quali quella di istituire nuove autorità, che in questo campo creerebbero esclusivamente confusione, anziché contribuire a quell'obiettivo di coerenza e chiarezza dei dati contabili cui l'armonizzazione risponde.


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Auspica, quindi, che anche i colleghi dell'opposizione volgano convenire sulla proposta di parere.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA prende atto delle indicazioni contenute nella proposta di parere che risulta assai articolata e che pone questioni di notevole importanza. Preannuncia, quindi, che il parere sarà tenuto nella massima considerazione da parte del Governo.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda, sulle premesse del parere in cui, che, tra le altre cose, si richiama la pronuncia assai critica della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Ritiene quindi che il Governo debba assumere un impegno chiaro in materia affinché i contenuti del parere siano assunti.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento che prevede che le disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici si applichino anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano risulta in contrasto con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali regioni, oltre che con la norma di delega contenuta nella legge n. 131 del 2003, la cosiddetta legge La Loggia, che prevedeva per il provvedimento in esame un valore meramente ricognitivo della legislazione esistente. La legge La Loggia escludeva inoltre che, nell'esercizio della delega, si potesse in qualche modo ledere le autonomie regionali. Ricorda peraltro che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2004 ha invitato il legislatore delegato ad attenersi strettamente,nell'attuazione della delega, alla ricognizione dei principi esistenti. Chiede pertanto che nella parte dispositiva del parere venga inserito un riferimento all'esigenza di tutelare l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che sulla materia si è registrato un orientamento largamente condiviso, nel corso della legislatura, da parte di tutti i gruppi della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, di cui le considerazioni inserite dall'onorevole Santanchè nella sua proposta di parere tengono conto. Si tratta di questioni di notevole importanza nella materia della finanza pubblica per cui sia ssocia all'auspicio che sul parere possa ricscontrarsi una piena convergenza.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che il Governo si impegna a recepire le indicazioni contenute nella proposta di parere.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ritiene del tutto giustificata la preoccupazione espressa dal collega Zeller. Riformula pertanto la proposta di parere nel senso di inserire nella parte dispositiva un'osservazione che richieda la riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da evitare di rendere vincolante l'applicazione delle disposizioni richiamate per le regioni a statuto speciale.

Gianfranco MORGANDO (MARGH.-U) rileva che il provvedimento costituisce il risultato più significativo del lungo dibattito svoltosi nel corso della legislatura, che ha visto lungamente impegnata la Commissione bilancio, sull'aggiornamento delle procedure di bilancio e sulla esigenza di disporre di un quadro aggiornato e affidabile dell'andamneto della finanza pubblica. Condivide pienamente la proposta di parere del relatore, della quale intende sottolineare due elementi positivi. Il primo è costituito dalla valorizzazione della collaborazione interistituzionale al fine di giungere all'armonizzazione dei bilanci pubblici. Il secondo elemento consiste nell'invito a rafforzare gli strumenti già esistenti per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, senza creare nuove istituzioni. Esprime infine l'auspicio che il provvedimento possa costituire l'avvio di un proficuo lavoro volto a rafforzare gli strumenti di monitoraggio della finanza


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pubblica, che potrà essere proseguito nella prossima legislatura.

Alberto GIORGETTI (AN), ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto e rileva che la proposta di parere contiene ulteriori elementi di presidio ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici rispetto al testo del provvedimento. Ritiene che il lavoro svolto possa essere utilmente integrato con le conclusioni dei lavori dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale e che si proseguire nella direzione intrapresa anche per togliere alibi da parte di chi in questi anni non ha sempre mostrato la necessaria volontà di collaborare per definire un quadro più avanzato e coerente della finanza pubblica.

Vincenzo VISCO (DS-U) concorda con le osservazioni svolte nella proposta di parere in particolare per quanto riguarda l'importanza attribuita ad una corretta e proficua collaborazione interistituzionale. Rileva tuttavia che la proposta di parere evidenzia chiaramente ciò che poteva essere fatto e i progressi che potevano essere conseguiti, se si fosse registrata una maggiore attenzione ai temi richiamati nel parere, e che purtroppo non sono stati realizzati nel corso della legislatura.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire che, in ogni caso, il documento predisposto dal relatore riveste notevole importanza, in primo luogo in quanto fa il punto su questioni di notevole rilievo su cui la Commissione ha molto lavorato e, in secondo luogo, in quanto su di esse si registra un orientamento unanime, pone in votazione la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 592.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 7 dello schema di decreto dispone che all'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies e degli articoli dal 59-bis al 59-septedecies del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, la norma appare coerente con quanto previsto in casi analoghi in cui si è inteso evitare che dall'attuazione dei provvedimenti potessero emergere nuovi o maggiori oneri. Appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità che le amministrazioni pubbliche possano far fronte alle attività previste dallo schema di decreto utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che le amministrazioni pubbliche potranno far fronte alle attività previste dallo schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro (atto n. 592),

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi degli agenti zoonotici.
Atto n. 612.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che le disposizioni recano specifici obblighi di adempimento a carico sia del Ministero della salute - tenuto a realizzare una particolare formazione nei confronti del proprio personale - che a carico delle regioni e delle aziende unità sanitarie locali che devono raccogliere dati, sorvegliare le catene alimentari, indagare sui focolai d'infezione. Nonostante il testo rechi numerose clausole di invarianza finanziaria, il carattere circostanziato e vincolante di tali adempimenti sembra suscettibile di determinare nuovi oneri a carico degli enti interessati, sui quali appare necessario un chiarimento. Con riferimento alla copertura finanziaria ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1996, recante disposizioni per il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, quantificava un onere di 1500 milioni di lire a decorrere dal 1996 prevedendo che alla relativa copertura dovesse farsi fronte mediante i proventi di tariffe. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 4123 dell'U.P.B 4.1.1.0 Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero della salute. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 15 febbraio, sul suddetto capitolo risultano iscritte solamente risorse in termini di cassa, per un importo pari a 387.015 euro. Con riferimento allo stanziamento di competenza, si ricorda che in tale capitolo affluiscono, in corso d'anno, le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza di risorse nella misura necessaria a far fronte all'attuazione dell'articolo 3. Dal punto di vista formale, la norma non appare formulata in termini conformi alla prassi consolidata. Infatti, non appare chiaro se essa debba intendersi alla stregua di una riduzione di autorizzazione di spesa, (nel qual caso andrebbe quantificata l'entità della relativa riduzione, vale a dire la misura degli oneri), ovvero se si limiti a prevedere l'utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente per le medesime finalità. Ricorda poi che l'articolo 10 dispone che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 2 si prevede che agli adempimenti previsti dal decreto a carico delle Regioni e delle province e del Ministero della salute si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, con riferimento alla


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clausola di invarianza di cui al comma 1, si osserva che dal punto di vista formale, per prassi consolidata, le clausole di invarianza sono formulate in modo da prevedere che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle previsioni di cui al comma 2, in base al quale agli adempimenti previsti dallo schema di decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di risorse adeguate allo scopo. A tale proposito si rammenta che analoghe disposizioni sono espressamente previste all'articolo 3, comma 5, all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 7, comma 6, per cui potrebbe valutarsi se la clausola di portata generale di cui al presente articolo non possa valere anche con riferimento alle clausole inserite nei precedenti articoli.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi degli agenti zoonotici (atto n. 612);
premesso che la clausola di invarianza di carattere generale prevista dall'articolo 10 appare preferibile rispetto alle singole clausole, del medesimo tenore, previste dagli articoli 3, comma 5, 4, comma 4 e 7, comma 6;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532»;
all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare»;
all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente: «All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5, all'articolo 4, sopprimere il comma 4, all'articolo 7, sopprimere il comma 6».

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 9.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Atto n. 602.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento agli articoli da 3 a 8, l'opportunità di corredare che la disposizione di cui all'articolo 8 di un'apposita clausola di invarianza degli oneri. Con riferimento all'articolo 34, appare opportuno - al fine di escludere che la disposizione determini effetti onerosi - che il Governo confermi che la norma in esame non innova la normativa vigente in materia.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva l'opportunità di procedere ad alcuni approfondimenti con riferimento ai profili richiamati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato e quindi la Commissione non può procedere all'espressione del parere. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale.
Atto n. 611.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento ricorda che l'articolo 22, capoverso articolo 80, comma 4, prevede che l'incarico di presidente o di componente e la partecipazione alle riunioni della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate a fare fronte agli oneri di missione nei limiti delle proprie risorse. Ricorda peraltro che, in base alla prassi consolidata, si è previsto, in casi analoghi, che gli incarichi di presidente o di componente delle commissioni non diano luogo ad emolumenti, compensi o rimborsi spese, proprio al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare in tal senso la disposizione. Il successivo comma 6 prevede che la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività possa avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione. Al riguardo, rileva l'opportunità di sostituire,in coerenza con quanto previsto dalla prassi consolidata in casi analoghi, alle parole «senza alcun aggravio di spesa» le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Il comma 7, prevede infine che i costi relativi all'eventuale utilizzo da parte della Commissione di consulente di chiara fama ai fini della definizione del sistema pubblico di connettività siano posti a carico del CNIPA. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità per il CNIPA di provvedere alla disposizione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda peraltro che, per prassi consolidata, si è preveduto, in casi analoghi che all'attuazione della disposizione l'Amministrazione interessata faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma, per quanto riguarda l'articolo 22, capoverso articolo 80, che gli eventuali


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oneri di missione sono a carico delle Amministrazioni , che vi provvedono nell'ambito delle risorse disponibili. Conviene poi con le altre considerazioni del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 22, capoverso articolo 80, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 22, capoverso articolo 80, comma 6, sostituire le parole «senza alcun aggravio di spesa» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 22, capoverso articolo 80, comma 7, dopo le parole: «può avvalersi» inserire le seguenti: «nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale.
Atto n. 593.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2006.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione può concludere l'esame del provvedimento. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
considerato che appare necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento e volta ad escludere che dall'attuazione dello stesso possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a garantire che le amministrazioni interessate possano procedere agli adempimenti previsti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 16, comma 1, sopprimere le parole: «Nell'ambito degli ordinari stanziamenti


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di bilancio», conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis 1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta.

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia.
Atto n. 599.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che appare opportuno un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere che i premi e i contributi obbligatori previsti dallo schema di decreto in esame siano qualificabili come costi e risultino, in quanto tali, deducibili dal reddito determinando minori entrate di carattere tributario. Ricorda poi che l'articolo 7 dispone che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza non appare conforme alla prassi per cui dall'attuazione delle disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di riformulare la norma nel senso indicato.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Atto n. 594.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 16 febbraio 2006.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA illustra il contenuto della documentazione predisposta dal Ministero dell'economia sul provvedimento (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare la necessità di procedere ad alcuni


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approfondimenti in ordine alla documentazione depositata dal Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento recante riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Atto n. 603.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento che, per quanto concerne gli articoli 3 e 6, in considerazione della mancanza di elementi quantitativi che consentano di stimare i possibili costi connessi all'attuazione della nuova disciplina rispetto a quella vigente, appare necessaria una conferma - corredata dei necessari elementi informativi - da parte del Governo circa l'effettiva invarianza degli oneri connessi all'articolazione e all'assetto organizzativo e funzionale delineato dalle norme in esame. In merito alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, riguardante la partecipazione di rappresentati degli enti territoriali alle riunioni, appare necessario un chiarimento in merito ai soggetti tenuti a sostenere le relative spese e alle risorse con le quali farvi fronte. Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di oneri connessi alla costituzione e al funzionamento dei predetti comitati e commissioni nonché alla partecipazione di esperti alle sedute dell'assemblea generale, delle sezioni e dei comitati, atteso che la mancanza di compensi, rappresentata nella relazione illustrativa, non è riscontrabile nel testo della norma; al fine di escludere possibili oneri, oltre alla corresponsione di compensi, andrebbe altresì esclusa quella di emolumenti a carattere non retributivo, connessi ad esempio ad eventuali rimborsi di spese sostenute per la predetta partecipazione; la relazione illustrativa, nell'escludere la corresponsione di compensi, non fa espresso riferimento anche ai comitati deliberanti di cui all'articolo 6, comma 4. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9 appare necessario che il Governo confermi che i compiti indicati al comma 1 possano essere esercitati dal consiglio sulla base delle risorse già destinate alle medesime finalità sulla base della vigente normativa. Con riferimento al comma 2, che agli oneri connessi all'affidamento di incarichi di consulenza e assistenza tecnica - attività eventuali, ma di cui la relazione illustrativa sottolinea il rilievo strategico - sia possibile fare fronte a valere sulle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per le altre attività. Con riferimento all'articolo 10, comma 4, appare comunque opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi informativi in ordine ai soggetti interessati all'indennità, alla consistenza della medesima e al relativo presumibile onere. In relazione all'entità di quest'ultimo, andrebbero altresì indicate le risorse con le quali farvi fronte. In merito alla clausola di invarianza di cui al comma 5 dell'articolo 14, ricorda che la norma prevede che l'attuazione del regolamento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, rileva che, in base alla prassi consolidata, si è previsto, in casi analoghi, che dall'attuazione del regolamento non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame al fine di procedere ai necessari approfondimenti sulle richieste dichiarimento avanzate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, ricorda che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici ed in taluni prodotti per carrozzeria.
Atto n. 604.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE in materia di limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici ed in taluni prodotti per carrozzerie, è predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 62 del 2005. Il provvedimento prevede il divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti che, per effetto dell'elevato contenuto di alcuni composti organici volatili, contribuiscono all'inquinamento atmosferico. Viene prevista una deroga per taluni specifici prodotti, per la cui produzione è necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 3, comma 5). Quest'ultimo, entro il 31 gennaio di ogni anno deve inviare una copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (articolo 3, comma 6). Vengono attribuite, inoltre, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle funzioni di monitoraggio in merito a specifiche informazioni da ricevere dai produttori interessati (articolo 5, comma 1). In merito agli effetti finanziari, rileva che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria e dispone che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, le amministrazioni interessate dovranno provvedere utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta.

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e successive modificazioni, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Atto n. 591.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2006.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA illustra la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta (vedi allegato 3).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:


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«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la normativa vigente prevede che l'entità delle tariffe dovute dalle aziende all'AIFA venga comunque determinata sulla base del costo effettivo del servizio e, conseguentemente, le disposizioni di cui agli articoli 38 e 141 in materia di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non presentano profili problematici di carattere finanziario;
gli eventuali oneri derivanti dagli accertamenti sulle produzioni di medicinali di cui all'articolo 53 saranno posti a carico delle aziende;
risulta opportuno specificare, all'articolo 118, comma 3, lettera b), che la partecipazione ai lavori della Commissione di esperti di cui all'articolo 201 del regio decreto n. 1265 del 1934 non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese;
risulta opportuno specificare, all'articolo 155, comma 3, che la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'AIFA non dà diritto, per il soggetto interessato, alla corresponsione di alcun emolumento, compenso o rimborso spese;
le disposizioni di cui all'articolo 157 sono finalizzate esclusivamente ad aggiornare la disciplina relativa ai sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti e non comportano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, in quanto la raccolta operata dal settore distributivo è a carico degli operatori economici;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 78, comma 2, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
All'articolo 118, comma 3, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese».
All'articolo 155, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'AIFA non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese».
all'articolo 159, sostituire il comma 1 con il seguente: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente norme di organizzazione del Ministero della salute.
Atto n. 608.
(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, rileva, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, che lo schema di regolamento non reca né una clausola di copertura né una clausola di invarianza. Peraltro, poiché la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 560.170 euro a decorrere dall'anno 2006 e gli attribuisce esclusivamente alla previsione di 3 figure


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dirigenziali, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla eventualità di inserire una clausola che, per un verso, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005, evidenzi l'entità degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 3 e 5 del citato articolo 1, vale a dire dell'inserimento di nuove figure dirigenziali, precisando che alle stesse si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 e che, per altro verso, precisi che al funzionamento degli uffici dirigenziali di nuova istituzione si faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con l'opportunità di inserire la clausola richiamata dal relatore.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
dopo l'articolo 2, sia aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 2-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'incremento di tre posti di dirigente di prima fascia della dotazione organica del Ministero della salute, pari a euro 560.170 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Al funzionamento delle strutture di nuova istituzione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

La seduta termina alle 10.