II Commissione - Giovedì 16 febbraio 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (Atto n. 613).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
osservato che la formulazione dell'articolo in esame non sembra ricalcare esattamente il contenuto dell'articolo 11 della direttiva, i cui presupposti sono l'accertamento e l'impedimento della reiterazione, si potrebbe considerare di sostituire il comma 1 dell'articolo 2 dello schema nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell'autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa. In questo modo si sostituirebbe al semplice timore della violazione di un diritto di sfruttamento economico la certezza dell'accertamento;
considerato che mentre nella direttiva 2004/48/CE si fa riferimento alla disponibilità in capo all'attore di elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti al fine di ottenere dal giudice l'ordine nei confronti della controparte di esibire la documentazione in questione, l'articolo 3 dello schema si limita a richiedere la presenza di seri indizi della fondatezza della domanda dell'attore;
rilevato che la formulazione dell'articolo 8 non richiama più le norme sull'istruzione preventiva, ma solo quelle in materia di tutela cautelare, con la conseguente incertezza circa la necessità o meno che si debba procedere ad udienza di convalida ovvero di prevedere la fase di reclamo relativamente alla descrizione e che attualmente la descrizione è considerata un procedimento di istruzione preventiva in ordine al quale non si procede a udienza di convalida;
segnalato che la formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 9 e del comma 2 dell'articolo 20 fa erroneamente riferimento all'articolo 700 del codice di procedura penale piuttosto che all'articolo 700 del codice di procedura civile; segnalato inoltre che all'articolo 22, alla rubrica ed all'alinea, il regio decreto 18 giugno 1931 rechi il numero 773 e non già il 733;
considerato che all'articolo 10 si potrebbe dare luogo a norme incoerenti tra le ipotesi di sequestro conservativo dei diritti d'autore rispetto a quella di sequestro conservativo della proprietà industriale. Infatti, secondo l'ordinamento codicistico vigente, il sequestro dovrebbe essere concesso in qualunque caso sussista pericolo per il creditore di perdere la garanzia e questa è, infatti, nella sostanza, la previsione contenuta nella norma in materia di proprietà industriale. Per quanto concerne il diritto d'autore, è stata invece prevista la limitazione del sequestro ai soli casi di violazioni commesse su «scala commerciale», previsione che rende infatti discriminatoria la norma in esame;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, il comma 1 nel senso di prevedere che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell'autore della violazione una ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione stessa;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, la sostituzione delle parole «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le parole «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande»;
c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, il rinvio alle misure sull'istruzione preventiva di cui agli articoli 578 e seguenti del codice di procedura civile;
d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 10, di sostituire il contenuto dell'articolo stesso con uno specifico rinvio all'articolo 671 del codice di procedura civile.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
rilevata l'opportunità di completare i riferimenti della normativa collegata alla materia oggetto della direttiva 2004/48/CE, la quale, al Considerando 15, afferma la necessità di far salva, tra gli altri provvedimenti indicati, anche la direttiva 2000/31/CE. Nel nostro ordinamento la predetta direttiva è stata attuata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
osservato che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recepisce l'articolo 11 della direttiva, disciplinando l'emissione delle ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi. La modifica del comma 1 dell'articolo 156 della legge 633/41, ripristina il testo originale della Direttiva, i cui presupposti sono l'accertamento e l'impedimento della reiterazione. La disposizione dello schema di decreto legislativo che si propone di modificare, sostituisce invece alla certezza dell'accertamento il semplice timore della violazione di un diritto di sfruttamento economico da parte della persona cui esso spetta. Poichè la direttiva 2004/48/CE, all'articolo 2, paragrafo 3, fa salve, tra le altre, la «direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare», appare necessario inoltre inserire nel predetto nuovo articolo 156 una disposizione che fa salve le corrispondenti norme di attuazione nell'ordinamento italiano, ossia il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
osservato che l'articolo 3, dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contiene disposizioni concernenti l'esibizione di elementi di prova da parte del convenuto. L'articolo prevede inoltre la possibilità di chiedere oltre all'informazione anche l'esibizione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale. Mentre nella direttiva 2004/4/CE si fa riferimento alla disponibilità in capo all'attore di «elementi di


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prova ragionevolmente accessibili e sufficienti» al fine di ottenere dal giudice l'ordine nei confronti della controparte di esibizione della predetta documentazione, l'articolo 156-bis, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, indica invece la presenza di «seri indizi della fondatezza» della domanda dell'attore. È chiaro come la differenza lessicale tra quanto indicato dalla direttiva («elementi di prova»), e quanto indicato dall'articolo 156-bis («seri indizi») implichi importanti conseguenze processuali in capo ai diversi oneri a cui l'attore dovrebbe adempiere. È infatti ben diverso subordinare l'ordine di esibizione di documenti alla mera allegazione di indizi rispetto alla subordinazione del medesimo ordine all'allegazione di elementi di prova. È pertanto necessario riportare l'articolo 156-bis al significato originario inteso dal legislatore comunitario sostituendo le parole «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le parole «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) nel preambolo del decreto legislativo inserire le seguenti parole: «Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
b) all'articolo 2, capoverso Art. 156, comma 1, sostituire le parole da: «Chi ha ragione di temere» a: «il proseguimento della violazione», con le seguenti: «In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possono emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.»;
c) all'articolo 1, capoverso Art. 156, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in generale e le disposizioni degli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003, in particolare,»;
d) all'articolo 3, sostituire le parole: «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» con le seguenti: «elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere la fondatezza delle proprie domande».

CARLUCCI