TESTO AGGIORNATO ALL'8 MARZO 2006
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.
Mercoledì 15 febbraio 2006 - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.
Giacomo STUCCHI, presidente, propone di svolgere l'esame degli atti n. 592 e n. 612 al termine degli altri punti all'ordine del giorno.
La Commissione concorda.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e successive modificazioni, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Atto n. 591.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente, in sostituzione del relatore Rodeghiero, dopo aver avvertito che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e che la Commissione, pertanto, è autorizzata a pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, propone di esprimere un parere favorevole.
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto in esame provvede a recepire la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e le successive direttive 2004/24/CE e 2004/27/CE; questa ultima in particolare opera modifiche nei principali ambiti normativi riguardanti i farmaci ad uso umano e cioè le definizioni; il campo di applicazione, l'immissione in commercio, i medicinali omeopatici, la produzione e l'importazione, l'etichettatura ed il foglio illustrativo, la pubblicità e la farmacovigilanza. Infine, lo schema recepisce anche la direttiva 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Sottolinea che lo schema di decreto legislativo ripropone in larga parte i contenuti delle tre direttive comunitarie sopra citate e i rilievi formulati dalla Commissione europea con le note del 13 luglio 2004 e del 9 marzo 2005. Ricorda che il 13 luglio 2004 la Commissione europea ha inviato una nota al Governo italiano chiedendo di mettere in atto le procedure necessarie per conformare il diritto interno alle disposizioni degli articoli 24, paragrafi 4 e 5 della direttiva
2001/83/CE. In base a tali norme, qualsiasi autorizzazione di commercializzazione dei medicinali che nei tre anni successivi al suo rilascio, non sia seguita da una commercializzazione effettiva del medicinale autorizzato nello Stato membro, decade.
Rileva che secondo i rilievi della Commissione del 13 luglio 2004, rispetto alle modifiche apportate dalla direttiva 2004/27/CE alla direttiva 2001/83/CE, la normativa italiana prevede una durata di un anno anziché tre e una sospensione dell'autorizzazione a fronte della decadenza.
Ricorda che con nota del 9 marzo 2005 la Commissione europea ha fatto rilevare all'Italia la non osservanza della normativa comunitaria in quanto consentirebbe la commercializzazione di gas medicinali senza la prescritta autorizzazione all'immissione in commercio prevista dalla direttiva 2001/83/CE. Per effetto del decreto n. 538 del 1992 i gas medicinali destinati ad essere commercializzati in Italia non sono soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali prevista dalla direttiva 2001/83/CE. In base a questa ultima, le sostanze che possono essere somministrate agli esseri umani per ripristinare, correggere, o modificare le funzioni fisiologiche, rientrano nel campo dei medicinali ad uso umano che non possono essere commercializzati in uno Stato membro senza l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal medesimo Stato.
Osserva che il testo in esame provvede a sanare queste infrazioni e a conformarsi alle disposizioni delle direttive su citate. Segnala soltanto che all'articolo 148 in cui sono previste sanzioni amministrative pari, in generale, al doppio di quelle previste dalla legislazione vigente; ritiene a questo proposito che andrebbe approfondita la compatibilità di tale indirizzo con il «tetto» massimo delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge delega e con l'indicazione, ivi contenuta, di importi non superiori a quelli attualmente previsti.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CEE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
Atto n. 597.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente, in sostituzione del relatore Gallo, dopo aver avvertito che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e
che la Commissione, pertanto, è autorizzata a pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto in esame è finalizzato a recepire integralmente nell'ordinamento nazionale sia la direttiva 2003/87/CE, relativa allo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (il cui termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2003), sia la direttiva 2004/101 (il cui termine di recepimento è scaduto il 13 novembre 2005), provvedendo, altresì, ad inglobare nel testo - al fine di predisporre un quadro normativo unitario - le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 273/2004, che viene conseguentemente abrogato.
Per quanto riguarda la compatibilità con la disciplina comunitaria, segnala qualche elemento di differenziazione rispetto alla direttiva all'articolo 2 e all'articolo 5, in particolare all'articolo 2 che definisce il campo di applicazione del decreto, che riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A e relative ai gas-serra elencati nell'allegato B. Sottolinea che l'allegato A riproduce le medesime attività elencate dall'allegato I della direttiva 2003/87 salvo due piccole differenze in quanto nel presente decreto viene inserito un periodo volto a specificare i codici NOSE (Nomenclature for sources of emissions) che individuano, in ambito comunitario, i processi economici che generano emissioni.
Osserva, in proposito, che non appare chiaro il motivo per cui nell'allegato A non venga menzionato il codice NOSE P-101.05, che invece compare nella decisione 2000/479/CE e che viene ricordato dal Governo nel Piano di attuazione nazionale. Un'ulteriore differenza riguarda nell'allegato A del decreto in esame, rispetto all'allegato I della direttiva, la definizione 3.3 il cui campo di applicazione viene ristretto rispetto alla direttiva. Prende atto peraltro che il relatore ha evidenziato questi rilievi in modo opportuno.
In conclusione, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome dei deputati della componente del gruppo misto cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici ed in taluni prodotti per carrozzeria.
Atto n. 604.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
La Commissione, pertanto, è autorizzata a pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto in esame é stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2004, ed è volto a dare attuazione alla direttiva 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. Il provvedimento si propone di evitare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti che, per effetto dell'elevato contenuto di composti organici volatili, i cosiddetti COV, potrebbero, all'atto dell'utilizzo, contribuire all'inquinamento atmosferico, causando un aumento dell'ozono troposferico».
Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, fa rilevare che le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame appaiono conformi a quelle recate dagli articoli della direttiva 2004/42/CE. In particolare le norme di carattere tecnico ed i limiti di emissione previsti dagli allegati della direttiva vengono riprodotti in modo preciso dai corrispondenti allegati del presente decreto. Condivide quindi i contenuti del provvedimento anche alla luce del fatto che è finalizzato ad ottemperare ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea che, il 5 dicembre 2005, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per mancata attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome dei deputati della componente del gruppo misto cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Atto n. 613.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che, tra le direttive da attuare indicate nell'elenco B allegato alla legge medesima, comprende la direttiva n. 2004/48/CE, vale a dire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La direttiva traspone, a livello comunitario, le norme processuali contenute nell'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), stipulato nel 1994 alla conclusione dell'Uruguay Round, riguardante, oltre al diritto d'autore, marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori, protezioni di informazioni segrete, e già ratificato dall'Italia con la
legge 29 dicembre 1994, n. 747. Pertanto, in sede di recepimento della sopracitata direttiva comunitaria, si è provveduto a dare attuazione soltanto a quelle disposizioni che non fossero già comprese nel ricordato accordo internazionale.
Descrive quindi lo schema di decreto legislativo, che si compone di 22 articoli, che intervengono a modificare sia la legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, relativo al Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Spiega che l'articolo 1 è diretto ad inserire nella citata legge n. 633 del 1941 un Capo VII bis, composto dall'articolo 99 bis, concernente la titolarità dei diritti connessi. Dà attuazione all'articolo 5 della direttiva, concernente la presunzione del diritto d'autore o di titolarità di diritti, e disciplina la sola presunzione di titolarità dei diritti connessi.
A proposito dell'articolo 2, osserva che esso dà attuazione all'articolo 11 della direttiva e in parte anche all'articolo 9, paragrafo 1, intervenendo a modificare l'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 in tema di ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Le modifiche introdotte riguardano, oltre all'espressa previsione accanto all'autore della violazione, di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per questa, l'attribuzione al giudice della facoltà di stabilire una sanzione pecuniaria per la reiterazione della condotta o il ritardo nell'esecuzione.
Rileva poi che l'articolo 3, introducendo l'articolo 156-bis nella legge n. 633 del 1941, dà attuazione all'articolo 8 della direttiva, concernente la facoltà del giudice di chiedere al convenuto l'esibizione di documenti - anche bancari, finanziari e commerciali in caso di violazioni commesse su scala commerciale - ed informazioni, mentre l'articolo 4 inserisce nella legge n. 633 del 1941, sempre in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, l'articolo 156-ter, che disciplina il cosiddetto diritto all'informazione che si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso di un giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che non ineriscono direttamente all'oggetto della causa, ma riguardano notizie sull'origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci. La norma disciplina anche le modalità di acquisizione delle notizie tramite un procedimento che si ispira in gran parte a quello previsto per le deposizioni testimoniali dal codice di procedura civile.
Evidenzia quindi che l'articolo 5 attua quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva, modificando l'articolo 158 della legge n. 633 del 1941, relativo alle domande che può rivolgere al giudice il soggetto leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante. Più in particolare, oltre confermare la possibilità di chiedere la «riduzione in pristino», la disposizione, conformemente alle previsioni della direttiva, detta criteri precisi per la determinazione e liquidazione del danno risarcibile. Rileva poi che l'articolo 6, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva, detta alcune modifiche all'articolo 159 della legge n. 633 del 1941, concernente le modalità dell'eventuale rimozione e distruzione dello stato di fatto da cui risulti la violazione e i casi in cui queste possono essere evitate. Sostanzialmente, si inserisce la facoltà del giudice di disporre un ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta, e la previsione generale di un proporzionalità delle misure alla gravità della violazione senza pregiudizio degli interessi dei terzi.
Aggiunge quindi che l'articolo 7 dà attuazione all'omologo articolo della direttiva, operando una limitata modifica al disposto dell'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, introducendo la specificazione che i procedimenti di istruzione preventiva (nonché la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro) possono essere utilizzati anche per la salvaguardia delle prove relative alla contraffazione. L'articolo 8 invece, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, dispone una limitata modifica dell'articolo 162 della
legge n. 633 del 1941, nel senso di rinviare, per la disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 161 sopra descritto, alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari in genere e non soltanto a quelle concernenti il sequestro e i procedimenti di istruzione preventiva. Ricorda ancora che l'articolo 9 dà invece attuazione all'articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, inserendo nella legge n. 633 del 1941 un nuovo articolo 162-bis, diretto a stabilire i termini - diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal codice di procedura civile - entro i quali le parti, a seguito dell'emanazione di un provvedimento cautelare, devono iniziare il giudizio di merito, pena la perdita di efficacia del provvedimento medesimo. In ogni caso tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rileva che la formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 9 fa erroneamente riferimento all'articolo 700 del codice di procedura penale piuttosto che all'articolo 700 del codice di procedura civile.
Ricorda poi che in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, l'articolo 10 introduce un nuovo articolo 162 ter nella legge n. 633 del 1941 diretto a consentire all'autorità giudiziaria, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, qualora la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno, l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo di beni dell'autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari. Osserva ancora che l'articolo 11, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, dispone una limitata modifica del comma 1 dell'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, nel senso di consentire l'inibitoria anche delle attività costituenti servizi prestati da intermediari in violazione del diritto d'autore. In merito all'articolo 12 - che non trova riscontro in una precisa disposizione della direttiva - rileva che modifica il comma 1 dell'articolo 164, nel senso di estendere le regole particolari stabilite per l'esercizio dell'azione dalla citata disposizione, soltanto all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, la Società italiana degli autori ed editori, e non già all'Ente teatrale italiano, di cui all'articolo 184. Fa presente quindi che in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 4 della direttiva, l'articolo 13 introduce quindi una limitata modifica all'articolo 167 della legge n. 633 del 1941, disponendo che i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge possano essere fatti valere giudizialmente - oltre che da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi -, anche da chi possa agire in rappresentanza del titolare, mentre l'articolo 14 è diretto a sanzionare penalmente, mediante il rinvio alle sanzioni di cui all'articolo 372 del codice penale, sulla falsa testimonianza - reclusione da due a sei anni - chiunque richiesto ai sensi del nuovo articolo 156 ter sopra descritto, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice oppure fornisca false informazioni.
Osserva quindi che gli articoli da 15 a 21, in attuazione della direttiva 2004/48, intervengono sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, dettando modifiche analoghe a quelle che, in tema di diritto d'autore, sono state inserite dalle disposizioni precedenti.
Segnala in particolare l'articolo 21 che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, analogamente a quanto stabilito per il diritto d'autore dall'articolo 10 dello schema di decreto, inserisce nel decreto legislativo n. 30 del 2005 un nuovo articolo 144 bis diretto a consentire all'autorità giudiziaria, qualora la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno, l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo di beni dell'autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari. Rileva tuttavia che in tale ipotesi, a differenza di quella di cui all'articolo 10 precedentemente
esaminato, non viene riprodotta la previsione, contenuta nel citato articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, in base alla quale si prevede che si debba essere in presenza di violazioni commesse su scala commerciale.
Ricorda infine l'articolo 22 che, inserendo il nuovo articolo 85-bis nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sancisce in via generale il divieto di introdurre, installare o comunque utilizzare «abusivamente» nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi o apparati che consentono la registrazione,la riproduzione o la trasmissione delle opere dell'ingegno che ivi vengono realizzate o diffuse. Viene anche previsto l'obbligo, per gli esercenti i locali di spettacolo, di dare avviso al pubblico del predetto divieto, mediante l'apposizione di appositi cartelli. La disposizione, al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi che i considerando 8, 10, 13, 21, 28, 19 e 32 della direttiva 2004/48/CE chiedono a tutti gli Stati membri, è diretta ad eliminare ogni disparità normativa rispetto alla legislazione degli altri Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, dopo aver ricordato che la direttiva 2004/48/CE si compone di 22 articoli ed ha l'obiettivo di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame risulta sostanzialmente conforme al contenuto della direttiva 2004/48/CE.
Per completezza aggiunge che il 12 luglio 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2005)276-1) e una proposta di decisione quadro sul rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (COM(2005)276-2), nell'ambito della lotta contro il crescente fenomeno dei reati in materia di proprietà intellettuale. Le misure proposte sono volte a promuovere un ravvicinamento effettivo delle legislazioni penali in materia e a migliorare la cooperazione europea per lottare efficacemente contro gli atti di contraffazione e di pirateria.
Ricorda ancora che l'11 ottobre 2005 inoltre la Commissione europea ha presentato una comunicazione relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria (COM(2005)479). Il documento reca un piano d'azione che contempla un pacchetto di misure, legislative e non legislative, per rafforzare la protezione dell'Unione e dei suoi cittadini contro la contraffazione e la pirateria. In particolare le misure proposte sono intese ad aumentare la protezione a livello comunitario attraverso un miglioramento della legislazione e dei controlli operativi e a rafforzare la collaborazione dogane/imprese e la cooperazione internazionale in questo settore.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che la direttiva 2004/48/CE si compone di 22 articoli ed ha l'obiettivo di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita, che rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali degli Stati, delineando, a tal fine, un sistema sanzionatorio pensato come deterrente - nell'ottica dell'allargamento a 25 degli Stati membri dell'Unione Europea - proprio per arginare il fenomeno in crescita costante della contraffazione e della pirateria. Pertanto, la direttiva detta apposite norme di carattere processuale, relative ai mezzi istruttori esperibili (con la conseguente previsione di nuovi e più pregnanti poteri del giudice), le misure cautelari adottabili, nonché previsioni più specifiche per quanto attiene al risarcimento del danno. Lo scopo è quello di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti
per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo l'equiparazione dei titolari dei diritti nell'Unione europea e rafforzando i provvedimenti adottati contro i contravventori.
Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame pur risultando sostanzialmente conforme al contenuto della direttiva 2004/48/CE, presenta qualche elemento di criticità. Segnala in particolare che l'articolo 21 del provvedimento - che inserisce nel decreto legislativo n. 30 del 2005 un nuovo articolo 144-bis diretto a consentire all'autorità giudiziaria, qualora la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno, l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo di beni dell'autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari - non riproduce espressamente la previsione, contenuta nell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, che si debba essere in presenza di violazioni commesse su scala commerciale.
Ricorda che la direttiva si applica, in base all'articolo 2 della stessa, alle violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore e proprietà industriale), che sono stati armonizzati in seno all'Unione europea da precedenti direttive. Segnala, inoltre, che possono crearsi degli elementi di incertezza in merito all'applicazione della cosiddetta «cautelare stabile», prevista dall'articolo 9 del decreto, sia per quanto concerne il diritto d'autore sia per quanto riguarda la proprietà industriale; in base all'attuale formulazione del testo sembrerebbe che per i provvedimenti cautelari anticipatori - l'inibitoria - non sia necessario per l'attore instaurare una causa di merito, dal momento che ciascuna delle parti può liberamente agire in tal senso. Non sono stati però specificati i termini e le condizioni perché la causa possa essere proposta.
Segnala infine che l'articolo 10, che prevede misure di sequestro conservativo dei diritti d'autore, dispone per il diritto d'autore la limitazione del sequestro nei soli casi di violazioni commesse su «scala commerciale» invece di prevederla in qualunque caso vi sia pericolo per il creditore di perdere la garanzia, riteniamo questa norma non equa.
Sulla base delle riflessioni esposte, preannuncia, anche nome dei deputati del suo gruppo, l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE, relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Atto n. 614.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso una nota con la quale avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che lo schema di decreto legislativo in esame è sprovvisto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La Commissione pertanto non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare lo schema di decreto legislativo con il parere della Conferenza.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, costituito da un solo articolo, modifica alcune parti del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, con cui è stata recepita la direttiva 2003/43/CE, relativa alla disciplina del commercio intracomunitario e delle importazioni nella Comunità di sperma di bovini. Più in particolare evidenzia che risulta modificato l'articolo 1, comma 2, (concernente le definizioni) sopprimendo il rinvio erroneo all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, non più in vigore, sostituito con il riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e successive modificazioni (comma 1, lettera a).
Sottolinea quindi che è stato soppresso l'articolo 6 che dispone una specifica modalità di controllo negli scambi comunitari di sperma di animali della specie bovina (comma 1, lettera b). Precisa poi che è stato sostituito l'articolo 7, comma 1, lettera c) disponendo che l'elenco comunitario dei Paesi terzi da cui importare lo sperma bovino è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sopprimendo la norma vigente sulla ripubblicazione dell'elenco stesso nella Gazzetta Ufficiale nazionale, e che è soppressa la norma che subordina l'importazione di sperma alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute. Evidenzia quindi che nella relazione illustrativa si sottolinea che il primo intervento è volto a «procedere ad una semplificazione dell'attuale regime di doppia pubblicità, non sussistendo esigenze né finalità di carattere sanitario che ne giustifichino o consiglino il mantenimento». Il secondo intervento «è finalizzato ad assicurare la piena conformità della disciplina interna a quella comunitaria vigente poiché un tale regime autorizzativo non è previsto né dalla direttiva 88/407/CEE, né dalle decisioni di relativa applicazione successivamente emanate dalla Commissione europea e non appare necessario neanche sotto il profilo dell'opportunità quale maggiore garanzia di controllo sanitario».
Ricorda inoltre che il provvedimento in esame è predisposto in base alla delega prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 306/2003, legge comunitaria per il 2003. In particolare, il comma 4 dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. Aggiunge che il decreto legislativo n. 132 del 2005 è entrato in vigore il 16 luglio 2005. Il termine per l'esercizio della delega, al fine delle modifiche in esame, scade quindi il 16 luglio 2006. Precisa che nel caso in esame, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade il 20 marzo 2006. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Preannuncia, infine, per quanto riguarda l'esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, che non sussistono profili problematici.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che il provvedimento in esame modifica alcune parti del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, con cui è stata recepita la direttiva 2003/43/CE, relativa alla disciplina del commercio intracomunitario e delle importazioni nella Comunità di sperma di bovini. L'intenzione è di armonizzare la normativa italiana in materia a quella comunitaria; a questo fine il decreto sopprime l'articolo 6 (parere veterinario), del suddetto decreto, che dispone una specifica modalità di controllo negli scambi comunitari di sperma di animali della specie bovina, sopprime altresì la norma che subordina l'importazione di sperma alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute e prevede invece che l'Italia può autorizzare unicamente l'importazione
di sperma di animali della specie bovina proveniente dai Paesi terzi che figurano in un elenco comunitario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Considerando il provvedimento conforme alla direttiva che intende attuare, esprime, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un orientamento favorevole al provvedimento.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 592.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente, in sostituzione del relatore Di Teodoro, dopo aver avvertito che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e che la Commissione, pertanto, è autorizzata a pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria 2004, dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e alla direttiva 2003/18/CE, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Rileva che il provvedimento con il Titolo V-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 626/1994, recepisce la diciassettesima direttiva 2003/10/CE volta a prevedere una specifica tutela per il rischio di esposizione al rumore, che deve essere recepita entro il 15 febbraio 2006; con il Titolo VI-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 626/1994, recepisce la direttiva 2003/18/CE, concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto, il cui termine di recepimento è fissato per il 15 aprile 2006.
Per quanto riguarda la conformità del testo alla normativa comunitaria, segnala che all'articolo 49-sexies non viene espressamente indicato quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2003/10/CE, sull'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili. Condivide pertanto la indicazione espressa dal relatore nella proposta di parere volta ad evidenziare tale aspetto.
Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome dei deputati della componente del gruppo misto cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato 3).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi degli agenti zoonotici.
Atto n. 612.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente, in sostituzione del relatore Baldi, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che recepisce la direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003, relativa alle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Ricorda che ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva per «zoonosi» si intende qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa tra gli animali e l'uomo, e per agente «zoonotico» qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi. Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 62/2005, legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro 12 novembre 2006, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge.
Fa presente che la direttiva 2003/99/CE trova origine dalle considerazioni espresse dal Comitato scientifico per le misure veterinarie, con il parere del 12 aprile 2000, che ha giudicato inadeguate le misure vigenti in materia di controllo delle infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto incompleti e non pienamente comparabili i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri. La direttiva obbliga gli Stati membri ad introdurre sistemi di sorveglianza più efficaci e coordinati ed istituisce un sistema per la sorveglianza coordinata a livello comunitario di determinati agenti zoonotici in ogni segmento della catena di produzione degli alimenti destinati all'uomo ed agli animali; essa modifica la decisione 90/424/CE e abroga la direttiva 92/117/CEE.
Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 12 articoli e 3 allegati, provvede al recepimento della direttiva comunitaria attraverso l'integrale riscrittura della disciplina vigente, recata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e dal Decreto del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339. Per il primo provvedimento è disposta l'immediata abrogazione; per il secondo provvedimento, la permanenza in vigore sino all'adozione di programmi di controllo, da parte del Ministero della salute, in conformità dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003.
Osserva che i principali aspetti del provvedimento in esame riguardano: all'articolo 1, la precisazione dell'oggetto e del campo di applicazione del provvedimento che disciplina la sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici, e la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata; l'ampliamento delle definizioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame; all'articolo 2, la definizione di un sistema integrato di raccolta delle informazioni, attraverso il diretto coinvolgimento delle Aziende sanitarie, della raccolta e della trasmissione al Ministero della salute, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici; all'articolo 3, le regole generali per la sorveglianza sulle zoonosi, con particolare riferimento al compito, assegnato alle aziende sanitarie, di effettuare una sorveglianza
in tutte le fasi della catena alimentare; all'articolo 4, le regole generali per la sorveglianza sulle zoonosi, con particolare riferimento al compito, assegnato alle aziende sanitarie, di effettuare una sorveglianza in tutte le fasi della catena alimentare.
Continua quindi illustrando l'articolo 5, che prevede invece gli obblighi specifici per gli operatori del settore alimentare che riscontrino zoonosi e agenti zoonotici oggetto di sorveglianza, mentre l'articolo 6 stabilisce le misure per la sorveglianza agli antimicrobici volte a fornire dati comparabili relativi all'incidenza dei casi di resistenza agli antimicrobici; le modalità di svolgimento dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossiinfezione alimentare, con la previsione di specifici obblighi in capo agli operatori del settore al fine di assicurare le successive indagini di laboratorio da parte delle ASL, sono previste dall'articolo 7. L'articolo 8 prevede quindi l'assegnazione alle regioni dei compiti relativi alla valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi e della resistenza agli antimicrobici; al Ministero della salute spetta predisporre annualmente alla Commissione europea una relazione sui risultati relativi agli aspetti suddetti; l'articolo 9 disciplina invece la designazione, da parte del Ministero della salute, dei laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale ne sia stato istituito uno in sede comunitaria
Precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 10, dall'applicazione del provvedimento in esame non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica. Segnala peraltro che proprio sugli aspetti di carattere finanziario si sono concentrati i maggiori rilievi delle regioni, che hanno sottolineato la necessità di trasferire a regioni e province autonome i contributi previsti dalla Comunità europea di cui alla Direttiva.
Passa quindi a descrivere l'allegato I, che estende l'elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza mentre l'allegato II detta i criteri per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici a norma dell'articolo 6 dello schema di decreto e l'allegato III precisa i contenuti della relazione annuale predisposta dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 8.
Ricorda che il termine per l'adozione delle disposizioni nazionali di adeguamento è stabilito dalla normativa comunitaria al 12 aprile 2004. Sottolinea che lo schema di decreto in esame riproduce sostanzialmente il testo della direttiva 2003/99/CE, risultando quindi compatibile con la normativa comunitaria. Per completezza ricorda che, il 5 luglio 2005, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l'Italia per la mancata attuazione da parte dell'Italia della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, con la procedura d'infrazione n. 2004/321.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003, relativa alle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Fa presente che, ai sensi della direttiva, per «zoonosi» si intende qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa tra gli animali e l'uomo, e per agente «zoonotico» qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi, come Salmonella, Campylobacter, Escherichia, Listeria monocytogenes, Cryptosporidium, Echinococcus granulosus/multilocularis e Trichinella spiralis.
Evidenzia che l'obiettivo della direttiva è di rafforzare le misure vigenti negli Stati membri, in materia di controllo delle infezioni zoonotiche e di migliorare i sistemi di sorveglianza nazionale.
Considerato che lo schema di decreto in esame riproduce sostanzialmente il testo della direttiva 2003/99/CE, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome dei deputati della componente del gruppo misto cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.25.