XIV Commissione - Mercoledì 15 febbraio 2006


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ALLEGATO N. 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CEE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto (Atto n. 597).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CEE e per recepire la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto (A0597);
considerato che lo schema di decreto legislativo appare compatibile con la normativa comunitaria;
premesso peraltro che all'articolo 2, che definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, in riferimento alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A, viene inserito un periodo volto a specificare i codici NOSE (Nomenclature for sources of emissions) che individuano, in ambito comunitario, i processi economici che generano emissioni, ma non appare chiaro il motivo per cui non è menzionato il codice NOSE P-101.05, che invece compare nella decisione 2000/479/CE e che viene ricordato dal Governo nel Piano di attuazione nazionale;
ritenuto inoltre che nell'allegato A dello schema di decreto in esame la definizione 3.3 definisce un ambito di applicazione più ristretto rispetto all'allegato I della direttiva 2004/101/CE;

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario all'articolo 2 fare riferimento anche al codice NOSE P-101.05, che compare nella decisione 2000/479/CE e che viene ricordato dal Governo nel Piano di attuazione nazionale;
2) appare necessario che la definizione 3.3 dell'Allegato A dello schema di decreto in esame sia conforme a quanto previsto dall'Allegato I della direttiva


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2004/101/CE, poiché mentre la direttiva prevede che rientrino nel campo di applicazione della stessa gli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o che soddisfino altre condizioni, la previsione governativa prevede che tutte le condizioni elencate si verifichino contemporaneamente al fine della sottoposizione dell'impianto alle disposizioni dello schema di decreto in oggetto.


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ALLEGATO N. 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici ed in taluni prodotti per carrozzeria. (Atto n. 604).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici ed in taluni prodotti per carrozzeria (A0604);
considerato che lo schema di decreto legislativo appare compatibile con la normativa comunitaria;
premesso che la Commissione europea ha inviato il 5 dicembre 2005 una lettera di messa in mora all'Italia per mancata attuazione della direttiva 2004/42/CE;
rilevato, in particolare, che l'articolo 2, lettera n) dello schema di decreto fa riferimento solo in via indiretta all'articolo 13 della direttiva 2004/42/CE - che dispone alcune modifiche alla direttiva 1999/13/CE, recepita in Italia con decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Gennaio 2004 n. 44 - per cui sarebbe opportuno un riferimento più esplicito;

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO N. 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro (Atto n. 592).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro (A0592);
considerato che lo schema di decreto legislativo appare compatibile con la normativa comunitaria;
premesso peraltro che l'articolo 49-sexies non appare conforme a quanto previsto dall'articolo 5, par. 5, della Direttiva 2003/10/CE, sull'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili;

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario uniformare l'articolo 49-sexies a quanto previsto dall'articolo 5, par. 5, della direttiva 2003/10/CE, sull'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.