VI Commissione - Resoconto di mercoledì 15 febbraio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.

La seduta comincia alle 19.50.

DL 23/06: Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
C. 6360 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele ZUIN (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 6360, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2006, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
Passando ad esaminare brevemente il contenuto del decreto-legge, che si compone di 3 articoli, l'articolo 1 prevede, al comma 1, la sospensione, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle procedure esecutive di sfratto nei confronti di conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, se residenti in comuni con più di un milione di abitanti.
La disposizione è finalizzata a contenere l'emergenza abitativa di particolari categorie disagiate assoggettate a procedure esecutive di rilascio, in alcuni grandi comuni a grande tensione abitativa (Milano, Roma e Napoli).
Il comma 2 definisce le caratteristiche dei soggetti di cui al comma 1, indicando come «handicap gravi» quelli comportanti invalidità superiori al 66 per cento, e specificando che il reddito non deve essere superiore ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui


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all'articolo 11, comma 4, della legge n. 431 del 1998, che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.
Il comma 3 individua la procedura con la quale devono essere accertati i requisiti dei conduttori, mentre il comma 4 chiarisce che la sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori e che la sua applicazione è condizionata al fatto che il locatore non dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni previste per il conduttore.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale introduce, al comma 1, particolari agevolazioni per i locatori, persone fisiche o imprese, degli immobili individuati nell'articolo 1.
In particolare si prevede che nell'anno 2006, per tutta la durata del periodo di sospensione degli sfratti, il reddito dei fabbricati relativo agli immobili locati ai conduttori indicati nell'articolo 1, determinato ai si sensi degli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorre alla formazione del reddito imponibile del locatore ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRES.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato, le addizionali comunali e regionali saranno comunque dovute su tali redditi.
Sempre secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa, con riferimento alle imprese soggette all'IRES per le quali l'esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, l'agevolazione compete relativamente ai redditi dei fabbricati del 2006 anche se tali redditi incidono pro-quota su due diversi periodi di imposta, purché comprendano alcuni mesi dell'anno 2006 in cui opera la sospensione degli sfratti previsto dall'articolo 1.
Il comma 2 prevede inoltre che tutti i comuni possano stabilire per l'anno fiscale 2006, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, forme di esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale a favore dei proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonché per quei proprietari che sospendono volontariamente, per l'anno 2006, le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati nei confronti di conduttori il cui nucleo familiare comprenda almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, i quali abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al 10 per cento del reddito annuo netto complessivo, o abbiano componenti affetti da malattie invalidanti, o che non consentono il trasferimento, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
In merito a tali disposizioni segnala l'opportunità di prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale per specificare le modalità di certificazione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1.
Il comma 3, modificando l'articolo l, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005, prevede altresì che gli interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale sono destinati anche ai conduttori il cui nucleo familiare comprenda almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, i quali abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al 10 per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti, o che non consentono il trasferimento, e che non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge, mentre l'articolo 4 regola l'entrata in vigore del medesimo decreto.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.


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Giorgio BENVENUTO (DS-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come le misure contenute nel decreto-legge siano condivisibili, in quanto affrontano l'emergenza nella quale si trovano numerosi conduttori di immobili nei confronti dei quali sono state avviate le procedure di sfratto. A tale riguardo sottolinea peraltro l'esigenza che, nel corso della prossima legislatura, si possa risolvere, attraverso interventi normativi più organici, i problemi degli alloggi che affliggono in particolare i comuni a maggiore tensione abitativa, definendo una politica della casa che venga incontro alle gravi difficoltà nelle quali versano le fasce sociali più deboli nel contesto di un mercato immobiliare caratterizzato da livelli di prezzo elevatissimi.
Desidera inoltre precisare, con riferimento alle osservazioni da lui svolte nel corso della seduta di ieri, in occasione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 6352, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006, recante interventi nel settore agricolo, come il differimento al 2 maggio 2006 del termine per l'applicazione degli studi di settore previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 non sia legata a ritardi nella predisposizione degli studi da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma a precise scelte politiche del Governo.

Gianpietro SCHERINI (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.55.