VIII Commissione - Resoconto di marted́ 14 febbraio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 2/06: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura.
C. 6352 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente relatore, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame riveste una grande importanza, in quanto è finalizzato a fronteggiare, in particolare, talune problematiche urgenti determinate dalla crisi del settore bieticolo-saccarifero.
Per quanto attiene i profili di competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 1, istituisce un Comitato interministeriale, composto anche dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, proprio al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero. Fa presente, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 2-quater, recante interventi nel settore agro-energetico. Sottolinea che la norma incentiva la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008. Si prevede, altresì, l'obbligo di immissione al consumo dal 1o luglio 2006 di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Al riguardo, considerato che i predetti interventi saranno operativi dal 1o luglio 2006, rileva l'opportunità di anticipare già dall'esercizio in


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corso anche gli incentivi alla produzione e alla commercializzazione di bioetanolo, alla luce, peraltro, degli attuali problemi legati all'approvvigionamento di gas, che richiamano l'esigenza di un utilizzo sempre più massiccio di fonti energetiche alternative al petrolio. Ritiene che le disposizioni in esame rivestano una strategica rilevanza, atteso che, da un lato, si pongono come misure a supporto del settore agricolo e, dall'altro, rappresentano interventi concreti nell'ottica di riduzione delle emissioni, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. Ricorda, quindi, che di queste tematiche la Commissione si è occupata diffusamente in una recente audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolta congiuntamente con la stessa XIII Commissione.
In conclusione, considerata l'importanza delle norme richiamate, propone di esprimere parere favorevole con osservazione sul decreto-legge in esame (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.
Atto n. 610.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente, comunica, anche ai fini della completezza dell'istruttoria, che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in titolo.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in attuazione della legge n. 131 del 2003 per adeguare l'ordinamento statale alla riforma costituzionale del 2001, intende effettuare una ricognizione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, desumendoli dalla legislazione vigente. Si tratta, pertanto, di un testo che deve avere carattere meramente ricognitivo e non innovativo della materia; questo, a suo avviso, è il punto importante da cui la Commissione deve partire nell'esame dell'atto. Fa presente, peraltro, che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004 ha precisato che spetta al Parlamento, con apposita legge, stabilire i nuovi principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente e, pertanto, il provvedimento in esame può solo operare una mera ricognizione di principi già esistenti, senza apportare innovazioni. Da questo punto di vista, sottolinea che non può che rilevarsi che il provvedimento, che pure il Governo ha fatto bene a predisporre, avrà un'incidenza pressoché nulla sull'assetto vigente. Ricorda, invece, il lavoro svolto in questa legislatura dalla VIII Commissione, con la proposta di legge di iniziativa parlamentare, di cui è stato relatore, che rappresenta un segnale importante nella direzione di una legge di principi concernenti il governo del territorio, ma che purtroppo è stata approvata solo dalla Camera dei deputati.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene dunque che occorra domandarsi, in primo luogo, se il provvedimento in esame si limiti ad una mera ricognizione dei principi fondamentali sul governo del territorio, ovvero apporti innovazioni sostanziali alla legislazione vigente. Conseguentemente, la Commissione deve, a suo giudizio, limitarsi a svolgere questa verifica,


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esprimendo quindi un orientamento favorevole nel caso in cui si dovesse constatare che si è di fronte ad una mera ricognizione dei richiamati principi. In secondo luogo, nel segnalare che la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere negativo sul provvedimento, fa presente che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004 ha precisato che il decreto legislativo su materie di legislazione concorrente non è vincolante per le regioni e non può costituire parametro di validità delle leggi regionali, né può operare il riparto delle funzioni fra Stato e regioni nelle medesime materie.
Nel rinviare alla documentazione prodotta dagli uffici per gli approfondimenti relativi ai raffronti tra lo schema di decreto legislativo e la legislazione vigente, nonché la richiamata proposta di legge approvata dalla Camera, intende osservare che il provvedimento fa rientrare nella nozione di «governo del territorio» l'urbanistica, l'edilizia residenziale pubblica, i lavori pubblici e l'espropriazione per pubblica utilità. Da una prima analisi dell'articolato, emerge che il provvedimento in esame si attiene al dettato della legge di delegazione, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene, pertanto, che la Commissione si debba concentrare sulla disamina delle disposizioni più rilevanti, quali ad esempio i piani di zona e le misure di salvaguardia, attraverso il raffronto tra lo schema di decreto legislativo e la legislazione vigente, nonché dando una precisa indicazione circa l'opportunità di richiamare - all'interno del testo - anche quei principi contenuti nella legislazione regionale ormai consolidatisi. Allo stesso tempo, andrebbero segnalate al Governo, affinché ne tenga conto per la stesura definitiva del provvedimento, le eventuali disposizioni che non si limitino ad una ricognizione dei principi, ma intendano apportare reali innovazioni alla disciplina in vigore.
In conclusione, nel dichiararsi disponibile ad accogliere le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione possa procedere ad una verifica dei contenuti del testo nel senso precedentemente evidenziato, al fine di concludere in tempi brevi l'esame dello schema di decreto legislativo.

Il viceministro Ugo MARTINAT, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire su specifici aspetti tecnici nel prosieguo dell'esame.

Alfredo SANDRI (DS-U) ricorda che, sulla base della legge di delegazione, il provvedimento in esame avrebbe dovuto fornire una serie di principi generali sulla base dei quali il Parlamento avrebbe dovuto emanare una legge di principi in materia di governo del territorio. Il testo, di fatto, si sarebbe dovuto limitare a fornire, all'interno di una norma statale, punti di riferimento già presenti nella legislazione vigente. Ciò premesso, ritiene che il provvedimento sia stato emanato con un'incredibile ritardo, proprio alla fine della legislatura, e che esso non rivesta, pertanto, alcuna utilità. Tale considerazione vale soprattutto dopo la recente approvazione della nuova riforma costituzionale e della cosiddetta devolution. Ritiene, insomma, che l'iniziativa del Governo desti l'impressione di un provvedimento «liquidato» a fine legislatura, senza alcuna ratio concreta e senza reali motivazioni.
In secondo luogo, ritiene che lo schema di decreto legislativo dovesse essere discusso e integrato sulla base delle esperienze delle regioni. Anche in questo caso, invece, è stato totalmente ignorato dal Governo il metodo della negoziazione e della concertazione con le autonomie territoriali, che in una materia di questo tipo avrebbe dovuto costituire una regola ferrea. Ritiene, quindi, che il provvedimento presenti due limiti sostanziali, che ne riducono in misura consistente la credibilità.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, in considerazione delle osservazioni svolte dal deputato Sandri, giudica opportuno sottolineare che, pur essendo queste sostanzialmente condivisibili, esse rischiano


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comunque di far perdere di vista l'oggetto della legge di delegazione e le stesse pronunce della Corte costituzionale, atteso che solo in questo contesto si comprendono le finalità del provvedimento in esame. Sottolinea, quindi, che il lavoro della Commissione dovrà limitarsi a verificare se il testo in esame operi una ricognizione dei principi esistenti in materia di governo del territorio, ovvero introduca disposizioni innovative della disciplina vigente. In tal senso, rileva, in particolare, che l'articolo 8 dello schema di decreto, riguardante la perequazione e la compensazione, debba fare maggiormente riferimento alle esperienze regionali che, in taluni casi, hanno introdotto formulazioni più innovative, che non possono essere ignorate. Analoghe considerazioni valgono per l'edilizia residenziale pubblica, mentre, in materia di procedure edilizie ed espropriazione, il testo sostanzialmente ripropone, rispettivamente, il contenuto del «Testo unico in materia edilizia», con alcuni adeguamenti alla normativa vigente ad opera del decreto legislativo n. 259 del 2003, e il «Testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità», con un'unica aggiunta all'articolo 86, nella parte in cui viene recuperato un principio espresso nella sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale, concernente i caratteri e i contenuti dei vincoli di natura espropriativa. Con riferimento alla materia dei lavori pubblici, fa presente che la lettura congiunta degli articoli 1, comma 2, 71, comma 3, 74 e 78, conduce alla conclusione che rientri nella competenza statale la materia delle procedure di gara e della regolamentazione dei diritti soggettivi nascenti dal contratto e che, invece, debbano essere attribuiti alla competenza concorrente delle regioni soltanto gli aspetti strettamente collegati all'assetto del territorio, quali ad esempio la disciplina della localizzazione delle opere e gli aspetti organizzativi relativi alla progettazione.
In conclusione, invita la Commissione a riflettere seriamente sull'organizzazione dei lavori, nel senso dell'opportunità di un esame rapido della Commissione stessa, volto ad una attenta verifica dei contenuti del provvedimento ai fini del parere al Governo. Ritiene, infatti, che in questa fase, considerato che nel frattempo è intervenuto lo scioglimento delle Camere e che la Commissione si trova ad esaminare un consistente numero di atti del Governo, la Commissione medesima debba concentrarsi nell'esame di un provvedimento più corposo e impegnativo, quale il cosiddetto «codice degli appalti», licenziando nel più breve tempo possibile l'istruttoria degli atti che non presentano profili di sostanziale problematicità.

Fabrizio VIGNI (DS-U), pur ritenendo sensate le osservazioni del relatore, giudica importante che la Commissione possa svolgere un'ulteriore seduta sul provvedimento in esame nella prossima settimana, al fine di svolgere i necessari approfondimenti sui contenuti ed esprimere, infine, il parere di competenza.

Pietro ARMANI, presidente, nel rilevare che le determinazioni in ordine ai tempi per la conclusione dell'iter del provvedimento saranno adottate nella prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 febbraio 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.