Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583).
Si rileva preliminarmente che nella relazione tecnica è ribadita la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, facendo correttamente riferimento all'inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene agli specifici rilievi riportati nella scheda predisposta da codesto Ufficio si fa presente che:
a) si conferma che l'ENAC non necessita di ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie per esercitare le funzioni che, peraltro, già in larga parte, svolge.
Si conferma, altresì, che il predetto Ente ha già organizzato le proprie strutture per adempiere compiutamente ai maggiori compiti che è chiamato a svolgere;
b) con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 698, si fa presente che la sua soppressione è derivata soltanto da considerazioni di ordine formale, essendosi ritenuto più corretto ricomprendere nell'articolo relativo alle norme finali anche le disposizioni afferenti alla non sussistenza di costi per il funzionamento del comitato di coordinamento tecnico.
Questa Amministrazione è, comunque, disponibile a reinserire il comma cassato;
c) per quanto attiene alle osservazioni di codesto Ufficio in merito all'articolo 718, si comunica che, dopo attenta riflessione, si è deciso di espungere il riferimento ai comitati aeroportuali. Decade, ovviamente, l'esigenza di fornire chiarimenti in ordine ad eventuali effetti onerosi che sarebbero potuti derivare dalla loro istituzione;
d) l'inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo (articolo 733) non ha effetti economici in quanto trattasi di un riconoscimento giuridico ai fini della classificazione del personale;
e) per quanto concerne la previsione dell'equiparazione agli aeromobili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace si rappresenta la disponibilità all'eliminazione di tale previsione.
Per quanto concerne la clausola d'invarianza della spesa, oltre a quanto rappresentato ai punti B e C, si fa presente la disponibilità all'inserimento della stessa con l'integrazione che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tutela e trattamento funzionari internazionali (nuovo testo C. 5425).
Con riferimento al provvedimento in oggetto si rappresenta, preliminarmente, la necessità che venga predisposta apposita relazione tecnica volta a quantificare gli oneri che ne discendono, per i quali, peraltro, non è prevista l'apposita norma di copertura.
Inoltre, si fa presente quanto segue:
Articolo 2, comma 1 - è diretto a prevedere che il servizio prestato da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali è equiparato ai fini giuridici, nonché ai fini del trattamento di quiescenza, al servizio prestato nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza.
In relazione al riconoscimento giuridico, al fine di evitare interpretazioni che potrebbero ingenerare contenziosi, la norma dovrebbe indicare espressamente che l'equiparazione non modifica il trattamento economico in godimento.
In relazione, poi, al riconoscimento di periodi di attività lavorativa ai fini pensionistici, la norma, senza che abbia previsto le relative modalità di copertura, comporta oneri.
Articolo 2, comma 2 - è diretto a prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche, ai fini della realizzazione dei programmi formativi, finalizzati all'accesso alla carriera di funzionario internazionale di avvalersi della collaborazione di Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzati nel settore.
Tale previsione di attività di formazione comporta oneri non quantificati né coperti.
Articolo 2, comma 3 - il riferimento generico al comma 1 non è chiaro. Qualora dovesse intendersi riferito all'articolo 1, la norma prevedendo ulteriori attività di promozione e diffusione a carico del Mae potrebbe comportare oneri non quantificati né coperti.
Articolo 3, commi 1 e 2 - sono diretti a dare facoltà al dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, di essere collocato in aspettativa per una durata massima di 8 anni. Il successivo comma 3 è diretto a prevedere l'applicazione della legge 11 febbraio 1980, n. 26, e successive modificazioni, nei riguardi dei medesimi soggetti.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 introducono una nuova ipotesi che è suscettibile di ingenerare nuovi oneri non quantificati né coperti. Anche la disposizione del comma 3 - premesso che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997 ha previsto la riscattabilità dei periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26 del 1980 ai fini del trattamento di pensione - comporta oneri in relazione all'estensione di tale riscattabilità ad altre fattispecie, senza che sia stata prevista l'applicazione di aggiornati coefficienti di riscatto.
Articolo 4, comma 1 - è diretto a prevedere che il servizio prestato in qualità di funzionari internazionali possa essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita dai soggetti che successivamente sono stati assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.
La disposizione non è aggiornata alla vigente normativa di riforma del sistema pensionistico di cui alla legge n. 335 del
1995 e successive modificazioni e non indica quale normativa dovrebbe trovare applicazione per il riscatto, con conseguenti incertezze in sede di applicazione.
Articolo 4, comma 2 - è diretto a prevedere per i funzionari già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza per i periodi di servizio all'estero, privi di copertura assicurativa in Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
La disposizione non è coordinata con la vigente normativa. Infatti l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, non ammette la contribuzione volontaria in costanza di attività lavorativa con iscrizione a forme di previdenza obbligatoria. Inoltre il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 23-bis, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 145 del 2002, per i dirigenti che prestino servizio presso organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, prevede il collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al trattamento previdenziale dell'organismo presso il quale l'attività è svolta, e con possibilità di ricongiungere a domanda tali periodi contributivi ai sensi della legge n. 29 del 1979.
Articolo 5, comma 1 - è diretto ad esentare dalle imposte le prestazioni pensionistiche erogate da organizzazioni internazionali a favore dei funzionari italiani.
Dalla prevista esenzione potrebbero derivare minori entrate per il bilancio dello Stato. Pertanto, si rende necessario acquisire la valutazione del competente Dipartimento per le politiche fiscali, in particolare con riguardo ai possibili effetti finanziari negativi della disposizione.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame non possa avere ulteriore seguito.