Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.10.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-05148 Pagliarini e Sergio Rossi: Limiti all'acquisto di immobili da parte degli enti locali e territoriali da terzi.
Sergio ROSSI (LNFP) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Sergio ROSSI (LNFP), replicando, si dichiara soddisfatto. Sollecita comunque il Ministero dell'economia a predisporre la necessaria circolare interpretativa sul provvedimento.
5-05149 Ventura ed altri: Spese degli enti locali per le elezioni amministrative.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), replicando, annuncia la presentazione di una risoluzione sulla problematica affrontata nell'interrogazione in titolo. Preso atto dell'esigenza confermata dal rappresentante del Governo di affrontare con provvedimento legislativo la questione, invita il Governo a farsene carico in sede di conversione di uno dei decreti-legge attualmente all'esame del Senato.
5-05150 Giudice: Applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco degli aeromobili.
Gaspare GIUDICE (FI) si riserva di intervenire in sede di replica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Gaspare GIUDICE (FI), replicando, prende atto della risposta del Governo, che risulta tuttavia dal contenuto assai vago. Ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che sul gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco degli aeromobili il Governo non ha fornito, negli ultimi mesi, informazioni univoche. Dichiara poi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.35.
Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.35.
Decreto-legge 272/05: Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (esame C. 6297 Governo, approvato dal Senato - Rel. Crosetto).
C. 6297.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari, segnala che l'articolo 1, comma 2, dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, entro il limite massimo di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede quanto a 14.676.500 per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004; quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003. Ricorda che l'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) prevede una deroga al divieto per le amministrazioni statali di procedere ad assunzioni nel triennio 2005-2007 ai sensi dal precedente comma 95. Tale deroga è volta a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e consente di effettuare assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le relative risorse sono iscritte al capitolo 3032 - u.p.b. 4.1.5.4 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta una disponibilità di competenza per l'anno 2006 pari a 529.123.500 euro. Ricorda che l'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. Le relative risorse sono iscritte al capitolo 1373 nell'ambito della u.p.b 2.1.5.5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per l'anno 2006, le risorse disponibili del predetto fondo sono pari a 1.496.790, al netto delle risorse già accantonate per la copertura degli oneri del presente articolo. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità, nell'ambito dei fondi sopra citati, delle risorse necessarie a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti. Ricorda che il presente articolo, nel testo originariamente presentato dal Governo, pur configurando gli oneri come limite di spesa, recava una clausola di
salvaguardia, sia pure formulata in termini non pienamente conformi alla prassi consolidata. Nella seduta del 25 gennaio 2005, la Commissione bilancio del Senato ha formulato due condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione volte, rispettivamente, ad integrare la definizione del limite di spesa di cui al comma 2 come limite massimo e a sopprimere la clausola di salvaguardia prevista al comma 5 nel testo originario con riferimento alle disposizioni del presente comma. Le predette condizioni sono state recepite nel testo corretto dell'emendamento 1.2000 del Governo, approvato dall'Aula del Senato nella seduta del 26 gennaio 2006. Segnala poi che l'articolo 1-bis prevede che le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tale riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che l'articolo 51 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) prevede, tra le altre cose, l'inserimento dell'articolo 18-bis alla legge n. 44 del 1999, in base al quale il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 44 del 1999 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire alcuni chiarimenti da parte del Governo in ordine all'arco temporale entro cui si dovrebbe procedere, con riferimento a ciascuna annualità, alla assegnazione delle risorse «resesi disponibili» al fondo per la prevenzione dell'usura. Si tratta, in altri termini, di precisare se la norma prospetti, seppure implicitamente, una deroga al principio di annualità nel senso che le risorse resesi disponibili alla fine dell'esercizio verrebbero reiscritte a bilancio, nell'esercizio successivo, seppure in altro stato di previsione e altra u.p.b.. Chiede poi un chiarimento in ordine alla coerenza, dal punto di vista formale, della disposizione in esame con la vigente disciplina contabile in ragione del fatto che in casi analoghi il Legislatore ha previsto che le risorse disponibili sono dapprima reiscritte all'entrata per essere successivamente assegnate alle voce di spesa indicate. Deve essere precisato poi che cosa si intenda per «risorse resesi disponibili», vale a dire se si tratta di risorse che non siano state effettivamente impegnate e quale possa essere la portata della norma, vale a dire l'entità delle risorse potenzialmente interessate, alla luce delle dotazioni dei fondi richiamati per gli scorsi anni e della misura entro la quale le risorse sono state effettivamente utilizzate per le finalità per le quali le stesse erano state originariamente stanziate. Con riferimento all'articolo 2, commi da 1-bis ad 1-quinquies, osserva che non risultano disponibili i dati e gli elementi sottesi alla quantificazione dell'onere a regime, determinato nella misura di 13.752.000. Per consentire una verifica di tale quantificazione, andrebbero forniti i predetti dati ed elementi ed indicate in dettaglio le diverse componenti di spesa che concorrono a determinare l'onere complessivo. Occorrerebbe inoltre disporre delle ipotesi relative alla distribuzione temporale delle predette componenti di spesa, al fine di consentire la verifica dell'idoneità della stima riferita agli anni 2006 e 2007, per i quali è previsto un onere inferiore rispetto all'onere a regime, stimato a decorrere dal 2008. Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni recate dal comma 1-quater. Ciò in considerazione del fatto che il comma 1-quinquies dispone la copertura di un onere complessivo - peraltro non precisato nell'ammontare - che deriverebbe sia dalle disposizioni del comma 1-ter, i cui effetti finanziari sono espressamente indicati dalla stessa norma, sia dal comma 1-quater, per il quale non si dispone di alcuna quantificazione e che le disposizioni richiamate nel medesimo comma 1-quater riguardano stanziamenti
già autorizzati limitatamente al triennio 2005-2007: non risulta pertanto chiaro il tenore della clausola recata dal comma 1-quater, che ne fa salvi gli effetti «a decorrere dall'anno 2006». In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1-quinquies, la norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Al riguardo, rileva che la disposizione presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario i quali non sembrano potersi ricondursi a profili di carattere formale. In primo luogo, osserva che il comma 1-ter non può propriamente intendersi come una autorizzazione di spesa; inoltre è del tutto assente una esplicita quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-quater, che pure vengono genericamente richiamati nel comma 1-quinquies. Quest'ultimo non individua l'onere complessivo derivante dal combinato disposto dei commi citati per cui appare indeterminata la misura entro la quale, a fini di copertura, si autorizza l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003. In assenza di tali elementi, non risulta agevole verificare l'idoneità della clausola di copertura e la effettiva disponibilità di risorse necessarie nell'autorizzazione di spesa richiamata. Rileva, quindi, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo sulle questioni cui si è fatto riferimento e sulla opportunità di una eventuale riformulazione dell'autorizzazione di spesa e della clausola di copertura in modo da renderle pienamente coerenti con la disciplina contabile (la quale prescrive che per ogni intervento oneroso sia determinata la relativa spesa) e con la prassi consolidata. Il Governo, trattandosi di assunzioni, dovrebbe altresì pronunciarsi sulla possibilità di configurare gli oneri in termini di previsione di spesa e di integrare il testo mediante l'inserimento di apposita clausola di salvaguardia nell'eventualità che gli oneri eccedano le previsioni. Con riferimento all'articolo 3, commi da 1-bis a 1-quinquies, osserva che non risultano disponibili i dati e gli elementi sottotesi alla quantificazione dell'onere a regime, stimato nella misura di 1.700.000 euro a decorrere dal 2008. Appare quindi necessario che il Governo fornisca tali informazioni, precisando altresì le componenti di spesa che determinano un onere per il 2006 superiore di 135.000 euro rispetto all'onere a regime. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce del fatto che, in base a quanto disposto dal comma 1-quater, le assunzioni a tempo determinato potrebbero non decorrere dal 1o gennaio 2006 bensì da una data successiva. In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1-quinquies, la norma dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità di adeguate risorse a far fronte agli interventi previsti senza pregiudicare quelli già previsti. La norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile in quanto non provvede ad individuare quanta parte dell'onere complessivo sia riconducibile a ciascuna delle disposizioni, recate dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater le quali appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziarie. Appare inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di configurare gli oneri, anziché come limite di spesa, in termini di previsione trattandosi di assunzioni, e di integrare il testo mediante l'inserimento di apposita clausola di salvaguardia nell'eventualità che gli oneri eccedano le previsioni. Con riferimento agli articoli da 4-bis a 4-vicies ter, rileva che le norme potrebbero determinare una più estesa applicazione, rispetto alla normativa vigente, dei programmi terapeutici, in relazione sia all'aumento delle fattispecie
di reato sia all'incentivazione alla scelta dei programmi medesimi. Da ciò potrebbero derivare maggiori oneri per lo svolgimento dei programmi in questione, sui quali appare opportuno un chiarimento. Inoltre, con riferimento al nucleo operativo delle prefetture di cui all'artico 4-ter, si segnala che l'articolo 75 attualmente vigente del TU dispone la delega al Governo per la istituzione, tra l'altro, di una apposita dotazione organica di assistenti sociali nell'Amministrazione dell'interno, in relazione alla quale era autorizzata la spesa annua di 6 miliardi di lire, ora non più prevista nel nuovo testo dell'articolo 75 recato dall'articolo 4-ter del provvedimento. Su tale mancata previsione appare necessario un chiarimento, nel cui ambito andrà altresì precisato se i nuclei operativi della prefettura richiamati nella norma risultino già operanti: ciò al fine di escludere che dalla loro attività, nell'ambito dei compiti attribuiti al prefetto dalla nuova disciplina, possano comportate nuovi oneri. Appare inoltre necessaria una conferma riguardo all'invarianza degli oneri connessa al funzionamento del Comitato scientifico. Appare opportuno che il Governo escluda l'insorgenza di nuovi oneri dall'introduzione del regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture private previsto dalle norme in esame: ciò in quanto tale regime parifica tali strutture alle strutture pubbliche anche per l'esercizio di funzioni finora non esercitate, potendone derivare la necessità di dover destinare alle strutture private interessate risorse ulteriori rispetto a quelle previste a normativa vigente. Risulta poi opportuno un chiarimento in ordine alla natura dell'attività di promozione delle organizzazioni italiane all'estero, con riguardo in particolare all'eventualità che tale attività possa comportare nuovi o maggiori oneri. Appare necessario che il Governo confermi la congruità del criterio della spesa storica utilizzato per la quantificazione. Ciò al fine di escludere effetti onerosi ulteriori rispetto a quanto prevede la relazione tecnica, a fronte dei quali l'onere non risulterebbe configurabile come limite massimo di spesa, trattandosi di diritti soggettivi del minore detenuto. In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 4-duodecies, capoverso 6-ter, la norma provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2006-2008 e per l'anno 2008 a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il medesimo triennio. Al riguardo, rileva che l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca la necessaria disponibilità per l'anno 2007, mentre l'accantonamento del Ministero dell'istruzione non reca sufficienti disponibilità a far fronte interamente all'onere per il 2008. Rileva inoltre l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di configurare gli oneri in termini di previsione, anziché come limite di spesa, alla luce della natura degli interventi posti a carico del Dipartimento giustizia minorile. Ricorda infine che l'articolo 5, al comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero e degli schedari consolari. Il comma 2, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2006-2008, che reca la necessaria disponibilità. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità. Appare, comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla riconducibilità degli interventi disposti dal presente articolo tra quelli definibili in termini di obblighi internazionali, stante la previsione di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978,
che impedisce l'utilizzo in difformità degli accantonamenti predisposti per l'adempimento degli obblighi internazionali dello Stato; alla congruità delle disponibilità residue a far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi internazionali dello Stato.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma la disponibilità di risorse idonee a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, dall'articolo 1-bis, dall'articolo 2, comma 1-quinquies. Osserva poi che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri reca le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 5, senza pregiudicare l'adempimento degli obblighi internazionali. Precisa infine che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono interamente attribuibili alle disposizioni di cui al comma 1-bis.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che la disposizione di cui all'articolo 4-bis, comma 4-duodecies risulta finanziariamente priva di copertura finanziaria a meno che non si proceda a «sprenotare» altri provvedimenti che utilizzano l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione e quello del Ministero del lavoro. Chiede poi se non si sia già proceduto al riparto del fondo per le assunzioni in deroga previsto dalla legge n. 311 del 2004.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA osserva che la Commissione bilancio del Senato ha provveduto a «sprenotare» un provvedimento che utilizzava, a fini di copertura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro. Per quanto concerne l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, rileva che si può acconsentire alla norma di copertura finanziaria ricordata dall'onorevole Mariotti unicamente nel presupposto che alcuni dei provvedimenti legislativi che utilizzano a copertura tale accantonamento non concludano il loro iter legislativo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ritiene che, sulla base delle precisazioni fornite dal sottosegretario Molgora si possa procedere all'espressione del parere. Formula pertanto la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono interamente attribuibili alle disposizioni di cui al comma 1-bis;
considerato che:
la formulazione del comma 1-ter dell'articolo 2, non appare pienamente conforme alla prassi consolidata per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa;
l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri di cui all'articolo 5 senza pregiudicare l'adempimento di obblighi di carattere internazionale;
l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4-duodecies, comma 6-ter, prevede il parziale utilizzo per finalità di copertura, non reca, limitatamente all'anno 2008, le disponibilità sufficienti a far fronte agli oneri indicati, in quanto le relative risorse risultano già prenotate con riferimento ad altri provvedimenti legislativi il cui iter parlamentare non è ancora tuttavia concluso;
nel presupposto che non vengano approvati alcuni dei provvedimenti che utilizzano, per l'anno 2008, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni l'opportunità di sopprimere il comma 1-ter dell'articolo
2 e, conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1-quinquies, di sostituire le parole: «dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede» con le seguenti: «dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 3.764.000 euro per l'anno 2006, in 9.525.000 euro per l'anno 2007 e in 13.752.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede» e, conseguentemente, di inserire, in fine, il seguente comma:
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978».
La Commissione approva la proposta di parere.
Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, avverte che il Governo ha proceduto a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica richiesto dalla Commissione. La relazione risulta positivamente verificata sia per la quantificazione degli oneri che per la copertura finanziaria. Formula quindi la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 2, il quale, nell'attuale formulazione, facendo riferimento alle aliquote contributive previste dall'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2000, appare suscettibile di determinare entrate contributive largamente eccedenti l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica».
Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con le valutazioni del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere.
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259-A.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).
Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame in quanto non è stata ultimata l'istruttoria sulle proposte emendative presentate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in materia di polizia locale.
C. 2 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gaspare GIUDICE (FI), relatore, rileva che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 1o febbraio 2006. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con due condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Le condizioni erano volte, da un lato, alla soppressione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevede l'individuazione di un'area contrattuale autonoma per il personale dei corpi di polizia locale e, dall'altro lato, all'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria che prevede che all'attuazione del provvedimento si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nella medesima giornata, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, recependo soltanto una delle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. In particolare, è stata recepita la condizione volta ad inserire nel testo la clausola di invarianza finanziaria sopra ricordata. Non è stata invece inserita la condizione soppressiva dell'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevede l'individuazione di un'area contrattuale autonoma dei corpi di polizia locale. In proposito, nel corso della seduta della I Commissione Affari costituzionali, il sottosegretario all'interno D'Alì ha sostenuto che la disposizione relativa all'area di contrattazione collettiva autonoma avrebbe valore ordinamentale e che comunque l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale risulterebbe sufficiente a chiarire che anche dalla disposizione in questione non potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, tuttavia, che, sul punto, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, era stato segnalato da parte del relatore che la previsione di una specifica area di contrattazione appare suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento, da parte dei soggetti interessati, di più elevati trattamenti economici rispetto a quelli conseguibili nella più ampia area delle regioni e delle autonomie locali. Su tale valutazione aveva convenuto il rappresentante del Ministero dell'economia. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici in ordine alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria. Ricorda l'emendamento 2.15, che prevede, tra le altre cose, la corresponsione al personale della polizia locale di un'indennità pensionabile finanziata a valere su apposito fondo di cui si prevede l'istituzione a carico del Ministero dell'interno, senza tuttavia provvedere alla copertura dei conseguenti oneri; l'emendamento 2.16, che prevede, tra le altre cose, che il Ministro del lavoro debba provvedere all'istituzione di un'apposita classe di rischio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro con trattamento equivalente a quello previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato. Ricorda poi l'emendamento 3.5, che prevede, tra le altre cose, la costituzione di un Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza; lo svolgimento di specifici corsi di addestramento per la conduzione dei veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale; l'esenzione dal pagamento dal canone di concessione delle frequenze degli apparati radiotrasmittenti di polizia locale; l'istituzione di un'apposita classe di rischio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro con trattamento equivalente a quello previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato. Si prevede infine, per far fronte alle spese relative all'Istituto, la costituzione di un fondo a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno. Al riguardo, segnala che la vigente disciplina contabile non consente la copertura finanziari di oneri, peraltro non quantificati, a valere di capitoli di bilancio. Segnala infine l'articolo aggiuntivo 3.02, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione di una targa unica nazionale, nonché l'esenzione dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari, senza tuttavia
provvede alla copertura degli oneri conseguenti. Chiede poi un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 2.28, che precisa che l'apposita area di contrattazione di cui si prevede l'istituzione per il personale dei corpi di polizia locale debba riferirsi al contrattazione del pubblico impiego e gli emendamenti 2.30 e 3.6, che prevedono l'accesso gratuito, per gli operatori di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della motorizzazione civile e delle camere di commercio.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che dall'istituzione di una nuova area contrattuale potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 2.30 e 3.6, che non ritiene suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.
Gaspare GIUDICE (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
considerato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di una specifica area di contrattazione appare suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento da parte dei soggetti che ne farebbe parte di più elevati trattamenti economici;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d);
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime
sugli emendamenti 2.15, 2.16, 2.28, 3.5 e sull'articolo aggiuntivo 3.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali.
Testo unificato C. 4852 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2, relativo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, appaiono suscettibili di determinare oneri, con particolare riguardo a quanto indicato al comma 4, che prevede l'utilizzo di esperti, di gruppi di lavoro e di una segreteria tecnica. Appare quindi necessario che il Governo proceda ad una quantificazione di tali oneri, nonché di ogni eventuale ulteriore spesa connessa alla istituzione ed al funzionamento del Comitato, indicando altresì le risorse con le quali farvi fronte. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di ulteriori oneri connessi all'attribuzione al Comitato dei compiti indicati al comma 3 del medesimo articolo 2, soprattutto con riferimento a quelli - prima richiamati - attinenti, oltre che ad attività di indirizzo e di coordinamento, alla promozione di specifiche finalità
ed iniziative. Per quanto concerne l'articolo 4, appare necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo ad eventuali oneri derivanti dall'ampliamento delle funzioni attribuite all'ASI nonché dall'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Ricorda poi che il comma 13 del medesimo articolo esclude l'ASI dagli enti ai quali si applica l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998. Tale norma prevede che gli stanziamenti da destinare ad alcuni enti operanti nel settore della ricerca sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST. In particolare, per l'ASI, confluiscono nel fondo gli stanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 186 del 1988 e all'articolo 5 della legge n. 233 del 1995. Al riguardo, rileva che la finalità dovrebbe essere presumibilmente quella di assicurare certezza di risorse all'ASI, garantendo all'Agenzia stanziamenti autonomi e distinti rispetto al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Ricorda tuttavia che l'articolo 15 della legge n. 186 del 1988 e la legge n. 233 del 1995 sono stati abrogati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 27 del 1999, che ha provveduto al riordino dell'Agenzia spaziale italiana. L'articolo 7 di tale decreto legislativo prevede che le entrate dell'ASI siano costituite dai contributi ordinari a carico del Fondo per gli enti finanziati dal Ministero dell'università; dai contributi provenienti dall'Unione europea o da organismi internazionali; dai proventi derivanti da servizi di consulenza, di ricerca e di formazione svolti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del medesimo decreto, oltre che da ogni altra eventuale entrata. Tale previsione risulta sostanzialmente confermata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 128 del 2003, che reca una nuova disciplina complessiva dell'ASI, abrogando il decreto legislativo n. 27 del 1999. Ricorda che il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (u.p.b. 4.2.3.4 cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) reca, per l'anno 2006, uno stanziamento di competenza ed un'autorizzazione di cassa pari 1.631.800.000 euro. Alla luce di tali elementi, stante il fatto che, in base alla normativa vigente, non esiste più una specifica autorizzazione di spesa riferita all'ASI, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti che la disposizione in commento può determinare, vale a dire se possa intendersi che all'ASI sarebbero comunque riservate risorse distinte dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ovvero se l'Agenzia si troverebbe privata di qualunque contributo a carico dello Stato.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conviene sui profili problematici del provvedimento e ritiene opportuno procedere ad alcuni approfondimenti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera che indirizzerà al suo presidente, i profili problematici del provvedimento. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Atto n. 583.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio/conclusione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Ettore PERETTI (UDC), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la relazione tecnica indica un'invarianza degli oneri con riferimento al bilancio dello Stato e non al più ampio aggregato della finanza pubblica, nel quale rientrano alcune delle pubbliche amministrazioni interessate dalla presente disciplina (fra le quali l'ENAC). Il riferimento all'aggregato della finanza pubblica è correttamente riportato, peraltro, all'articolo 20, comma 1, dello schema di decreto legislativo. Ciò premesso, segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva neutralità finanziaria di alcune delle previsioni contenute nello schema di decreto. Con riferimento alle nuove funzioni di vigilanza e di controllo alle quali l'ENAC viene preposto con la disciplina in esame, il Governo dovrebbe confermare l'effettiva disponibilità, da parte dell'Ente, di idonei mezzi umani, finanziari e strumentali per l'esercizio degli ulteriori compiti assegnati In ordine ai possibili compensi derivanti dalla partecipazione ai lavori del comitato di coordinamento tecnico presso il Ministero delle infrastrutture (articolo 698), osserva che la relazione tecnica non dà conto degli effetti connessi alla soppressione del periodo volto ad escludere la corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi. Tale soppressione, pure in presenza dell'obbligo di neutralità finanziaria disposto dallo stesso articolo 698 e ribadito dall'articolo 20 dello schema di decreto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Analogo chiarimento appare necessario con riferimento all'istituzione dei comitati aeroportuali previsti dall'articolo 718, in ordine ai quali la relazione tecnica non fornisce elementi atti ad escludere che il funzionamento dei nuovi organismi possa determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Andrebbe poi acquisita la conferma che l'inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo (articolo 733) non possa comportare effetti onerosi connessi al possibile riconoscimento di condizioni retributive o previdenziali più vantaggiose in capo a personale del settore eventualmente dipendente da enti pubblici. Riguardo all'ampliamento delle tipologie di utilizzo dei velivoli che consentono di accedere alla qualifica di «aeromobili equiparati a quelli di Stato» (con le conseguenti esenzioni tariffarie), andrebbe chiarito se possa essere estesa anche alle attività umanitarie e alle operazioni di pace (previste dalla modifica dell'articolo 744) la neutralità finanziaria già indicata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del precedente decreto legislativo in materia. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 20, comma 1, dispone che dall'attuazione dello schema di decreto, compresa l'istituzione del comitato di coordinamento tecnico di cui all'articolo 698, secondo comma, del codice della navigazione, nonché dei comitati aeroportuali di cui all'articolo 718, secondo comma, del codice della navigazione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la clausola di invarianza presenta alcuni profili problematici, dal punto di vista sostanziale, oltre che formale. Dal punto di vista formale, osserva che il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 698 non appare corretto. Infatti, l'articolo 3, commi 7 e 8, dello schema di decreto non prevede l'istituzione del comitato di coordinamento tecnico, già esistente in base alla vigente normativa, limitandosi ad apportare alcune parziali modifiche alla relativa disciplina. In particolare, il comma 8 sopprime la disposizione in base alla quale la partecipazione al comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, compenso né rimborsi spese. Tale soppressione appare suscettibile di determinare l'emersione di nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente e rischia di rendere inefficace la clausola di invarianza, la quale, in ogni caso, andrebbe integrata prevedendo che all'attuazione delle disposizioni recate dal decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sotto il profilo sostanziale, occorre ricordare che le disposizioni di cui si prospetta la soppressione erano state inserite all'articolo 698 in recepimento di una condizione espressa dalla Commissione bilancio del Senato in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 481 avente ad oggetto la stessa materia del presente provvedimento. Alla luce di tali considerazioni, appare necessario che il Governo chiarisca in quale modo sia possibile garantire l'effettività della clausola di invarianza per quanto concerne la corresponsione di indennità, compensi o rimborsi spese ai componenti del comitato e con quali risorse si possa eventualmente far fronte a tale corresponsione, stante l'assenza di elementi informativi sulla misura dei compensi medesimi nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con il relatore sulla necessità di assicurare che all'attuazione del provvedimento si potrà fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Sul punto ritiene opportuno procedere ad alcuni approfondimenti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 15.05.
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale.
Atto n. 593.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 1o febbraio 2006.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la Commissione non può procedere all'espressione del parere in assenza del parere della Conferenza unificata. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e successive modificazioni, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Atto n. 591.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Gioacchino ALFANO, (FI) relatore, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari, rileva che appare opportuno che il Governo confermi, per quanto concerne l'articolo 28, che è già attualmente operante presso l'EMEA un componente nominato dall'Italia. Con riferimento agli articoli 38 e 141, segnala
che l'eliminazione dei rinnovi dell'AIC successivi al primo nonché la limitazione dell'istituto della revoca della sospensione dell'AIC stesso potrebbero recare una riduzione delle entrate tariffarie dovute dalle aziende richiedenti all'AIFA in relazione ai provvedimenti in esame. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 53, appare opportuno che il Governo escluda l'insorgenza di oneri a carico dell'AIFA per la stipula delle convenzioni in esame e per l'utilizzo di personale non previsto dalla normativa vigente. Ricorda poi che l'articolo 78, al comma 2, dispone che il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, sentite le categorie interessate, individua modalità per rendere immediatamente disponibili al consumatore le modifiche approvate dal foglio illustrativo senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza, vale a dire all'effettiva possibilità per il Ministero della salute di adempiere ai compiti previsti dalla disposizione senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ricorda poi che, per prassi consolidata, in casi analoghi, le clausole di invarianza sono state formulate nel senso di stabilire che all'attuazione delle disposizioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dovrebbe essere infine chiarito il coordinamento tra la specifica clausola di invarianza di cui alla norma in esame, con la clausola di invarianza di cui all'articolo 159, riferita al provvedimento nel suo complesso. Con riferimento all'articolo 157 appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della disposizione, nel caso in cui i sistemi in esame coinvolgano amministrazioni pubbliche. Ricorda infine che l'articolo 159 dispone che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza, ovvero all'effettiva possibilità di provvedere all'attuazione del provvedimento senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica. Si ricorda poi che, per prassi consolidata, in casi analoghi, si è previsto che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo e rilevato che la Commissione non può procedere all'espressione del parere in assenza del parere della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 598.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziario, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 209 del 2003 - non modificate dal presente provvedimento - sono volte a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento sia attraverso il ricorso ad un sistema di tariffazione sia mediante la precisazione che le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Appare peraltro necessario acquisire la conferma da parte del Governo che le disposizioni del citato articolo 14 risultino
ancora idonee ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri collegati all'attuazione del decreto legislativo n. 209 del 2003, anche alla luce delle numerose e rilevanti modifiche apportate al testo vigente di tale decreto dal provvedimento in esame. Ciò anche con riguardo, tra l'altro, a talune previsioni prima illustrate (quali ad esempio quelle recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame, a modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 209 del 2003) suscettibili di determinare un aggravio di compiti per i soggetti pubblici competenti. In merito al rafforzamento della promozione di forme di riciclaggio dei veicoli in questione (articolo 5 del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 7 del decreto n. 209), appare necessario che sia espressamente esclusa la possibilità che si determinino un aggravio di spesa per i soggetti pubblici interessati. Infine, andrebbe ribadito che sia l'organizzazione del sistema di raccolta (articolo 3, che innova in parte l'articolo 5 del decreto n. 209) sia l'attuazione dell'obbligo di esonerare il detentore o il proprietario finale da eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1o luglio 2002 (articolo 9, modificativo dell'articolo 15 del decreto n. 209) siano realizzate a totale carico dei produttori interessati e, comunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo e rilevato che la Commissione non può procedere all'espressione del parere in assenza del parere della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.