Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.
DL 272/05 Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
C. 6297 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame è adottato per la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, e altresì per la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva.
Rileva che l'articolo 1 del decreto-legge nel testo emendato dal Senato, ai commi 1, 2, 4 e 5, autorizza l'assunzione, dal 1o gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61o e del 62o corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 45 del 2005, e disciplina gli effetti finanziari della disposizione. Il comma 3 assicura la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato per il 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori di concorsi banditi nel 2001 e nel 2002. Evidenzia quindi che l'articolo 1-bis disciplina le modalità di rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 108 del 1996, mentre l'articolo 1-ter reca misure di varia natura e portata finalizzate al contrasto del terrorismo internazionale.
Ricorda quindi che l'articolo 2 reca disposizioni relative al personale dell'amministrazione civile dell'Interno volte, nel loro complesso, ad aumentarne gli organici. Il comma 1 fissa al 1o gennaio 2009, e non più al 1o gennaio 2007, la decorrenza per l'applicazione dei requisiti minimi per la promozione a viceprefetto di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 139 del 2000. I successivi commi da 1-bis a 1-quinquies autorizzano un incremento del personale dell'amministrazione civile dell'interno per il triennio 2006-2008 destinato, in via prioritaria, all'espletamento delle funzioni connesse all'attuazione della normativa in materia di immigrazione, e dettano disposizioni in ordine alla quantificazione e alla copertura del relativo onere finanziario.
Aggiunge che l'articolo 3, comma 1, sostituisce il comma 13 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, modificando la disciplina ivi prevista per la lotteria istantanea dedicata ai Giuochi olimpici invernali «Torino 2006» e stabilendo che con i proventi di questa, nella misura massima di 30 milioni di euro, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato promuova i suddetti Giuochi mediante attività di sponsorizzazione e licenza di marchio. Rileva quindi che i commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 3 recano specifiche disposizioni per garantire il servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Cuneo Levaldigi, anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, prevedendo in particolare l'incremento di cinquanta unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e autorizzando il Ministero dell'interno a bandire un concorso straordinario per venticinque posti, riservato al
personale della società che attualmente assicura il servizio nello scalo in questione. Una disposizione transitoria autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo determinato venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco.
Passa poi all'articolo 4 e ai successivi articoli da 4-bis a 4-vicies ter, che recano misure di varia natura volte a contrastare la diffusione delle droghe, apportando ampie modifiche o integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, segnala la variazione delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute, ai sensi del nuovo articolo 13, comma 1, e del nuovo articolo 14 del T.U., che sono ridotte da sei a due. Nella tabella I sono ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. In tale tabella I è ora introdotta anche la cannabis indica e i prodotti da essa derivati. Nella tabella II - suddivisa in cinque sezioni - sono indicati i medicinali, aventi pertanto effetti terapeutici, che possono però determinare dipendenza fisica o psichica, ed essere oggetto d'abuso. Questa nuova classificazione ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili penali che gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario. Si prevedono inoltre misure più rigorose in materia di vendita, approvvigionamento, commercializzazione, prescrizione e dispensazione dei medicinali, in particolare gli articoli 38, 40, 42-45, 60 e 66; la ridefinizione delle competenze delle regioni e degli enti locali, in particolare il nuovo articolo 113; il potenziamento, nel settore della prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, del ruolo delle strutture private, accreditate sulla base di rigorosi requisiti strutturali, ai sensi del nuovo articolo 117; la libertà di scelta dell'utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, in base al nuovo articolo 116; la definizione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo, nonché di sanzioni e misure specificamente correlate alla tipologia di violazione commessa; la previsione e la modifica di norme procedimentali, anche relative alla concessione di benefici ai soggetti tossicodipendenti.
Ricorda quindi che l'articolo 5 è volto a finanziare invece, con uno stanziamento di 4 milioni di euro a valere sull'anno 2006, l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine di facilitare, in vista delle prossime elezioni politiche, l'unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) con quelli contenuti negli schedari stessi. L'articolo 5-bis incide sull'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, già modificato dal decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di sanzioni amministrative per acquisto di merci contraffatte. Segnala in questo caso, per i profili di competenza della Commissione, che è fatta salva, in modo esplicito, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. L'articolo 6, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
Sotto i profili di compatibilità comunitaria rileva che il provvedimento apapre in linea con l'ordinamento comunitario. Segnala che il 31 agosto 2005 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2005)399 finalizzata alla rifusione del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 17 maggio 2006. Aggiunge che il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione COM(2005)122-2 che istituisce il programma specifico «Lotta contro la violenza (Daphne II) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013» nell'ambito del programma quadro sui diritti fondamentali
e la giustizia. La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 16 maggio 2006.
Sulla base di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.
C. 5943 Mazzoni.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, rileva che il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, pur non intaccandone l'impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente. Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 662/1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della medesima legge 339, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.
Evidenzia quindi che la proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003 il nuovo comma 1-bis che sancisce l'inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 662 del 1996, legge finanziaria per il 1997. Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 che permettono l'iscrizione agli albi degli avvocati. La finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003. Osserva poi che per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1, è disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 339 relativo alla descritta disciplina transitoria. L'articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.
Non essendovi profili di rilievo sul piano della compatibilità comunitaria del provvedimento, propone di esprimere nulla osta, per i profili di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea, all'ulteriore proseguimento dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana,
voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra CE e i suoi Stati membri-Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
C. 6239 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che le relazioni tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale sono basate sul cosiddetto «dialogo di San José», dal nome della città costaricana dove, nel settembre 1984, si sono riuniti per la prima volta i ministri degli esteri dei paesi di entrambe le regioni. Lo scopo era quello di stabilire una cooperazione sul piano economico e commerciale, e di creare le basi per la futura istituzionalizzazione di un dialogo politico per promuovere un processo di pace nei paesi dell'America centrale a quell'epoca fortemente destabilizzati. I rappresentanti dei Paesi UE e centroamericani hanno continuato ad incontrarsi ogni anno, alternativamente nelle capitali di una delle due Parti. Nell'ambito del dialogo di San José, è stato firmato, nel 1993, un accordo quadro che ha rafforzato le relazioni tra le due parti nei campi della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, sociale, scientifica, tecnica e ambientale. Nello stesso accordo le parti si sono impegnate a promuovere il consolidamento del Sistema d'Integrazione Centroamericano (SICA), anch'esso costituito nel 1993 e formato da tre organi: la Corte di giustizia centroamericana, il Parlamento centroamericano e il Segretariato generale del Sistema di integrazione centroamericano.
Osserva che l'accordo quadro del 1993 ha sostituito un precedente accordo fatto nel 1985 e sarà a sua volta sostituito dall'Accordo del 2003 in esame, come esplicitamente previsto dall'articolo 54 di quest'ultimo. Chiarisce che l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le repubbliche del Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, firmato a Roma il 15 dicembre 2003, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», per i quali è richiesta la ratifica anche da parte dei singoli Stati membri; non è ancora entrato in vigore, essendo stato, al momento, ratificato solo da 10 parti contraenti su 22. Sottolinea quindi che la cooperazione disegnata nell'Accordo è volta al rafforzamento dell'integrazione regionale, alla prevenzione delle catastrofi naturali, al consolidamento dello Stato di diritto, e alla lotta al terrorismo e all'immigrazione illegale; in esso vengono inoltre istituzionalizzati i meccanismi del dialogo politico avviato nel quadro del processo di San José, che ha favorito la stabilizzazione della regione centroamericana. L'Accordo non comprende la liberalizzazione degli scambi né contiene disposizioni riguardanti il commercio ma, tuttavia, crea le condizioni che potranno permettere alle parti di negoziare un accordo di associazione - incluso un accordo di libero scambio - dopo il completamento del DOHA Round e il raggiungimento di un livello adeguato di integrazione economica nella regione centroamericana.
Fa presente che l'Accordo è costituito da un Preambolo, da 60 articoli - raggruppati in quattro Titoli - e da un Allegato. Nel Titolo I, comprendente gli articoli 1 e 2, vengono delineati i principi, gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Il Titolo II, relativo agli articoli da 3 a 5, è dedicato al dialogo politico, che le Parti hanno deciso di rafforzare tenendo conto delle dichiarazioni concordate nell'ambito del dialogo di San José, e in particolare nelle riunioni di San José (1984), di Firenze (1996) e di Madrid (2002). Il Titolo III, relativo alla
cooperazione, raggruppa invece gli articoli da 6 a 50; mentre il Titolo IV, articoli 51-60, contiene le disposizioni generali e finali. Rinvia quindi al testo dei singoli articoli per le disposizioni specifiche.
Rileva che il disegno di legge di ratifica consta invece di tre articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e Cile. L'articolo 2 fissa l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che le attività che scaturiscono dall'Accordo saranno finanziate con fondi ordinari della Comunità europea.
Ricorda che l'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione per la presentazione al Parlamento, trattandosi di un accordo di natura politica. Rileva che l'Accordo in esame non incide sull'assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario essendo stato adottato secondo tutte le regole consolidate in sede UE per la stipula di Accordi con Paesi terzi. Osserva inoltre come non emergano profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie regionali.
Fa presente che il disegno di legge è altresì corredato di un'analisi dell'impatto della regolamentazione, che riassume i diversi ambiti nei quali l'Accordo è destinato a produrre i propri effetti e ribadisce che l'obiettivo centrale dell'Accordo è quello di fornire sostegno al processo di stabilizzazione della situazione geopolitica e delle istituzioni della regione centroamericana, condizioni senza le quali ogni forma di cooperazione diverrebbe inefficace. A tale proposito, l'AIR ritiene fondamentali gli interventi per gestire i flussi migratori e per contrastare la produzione e il commercio di sostanze stupefacenti, attraverso lo sviluppo di colture agricole alternative, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate.
Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), preannuncia, a nome della componente del gruppo misto cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Domenico BOVA (DS-U) ritiene che l'Accordo in esame, di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri dall'altra, firmato a Roma il 15 dicembre 2003, rappresenta un rilevante contributo alla stabilità politica della regione, al consolidamento delle istituzioni democratiche dei Paesi andini, alla crescita delle loro economie anche attraverso una maggiore integrazione nei mercati internazionali.
Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede, infatti, nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di associazione che comprenda una zona di libero scambio.
Ricorda che il nuovo Accordo Unione europea-Comunità andina, che sostituirà sia la dichiarazione congiunta di Roma del 1996, che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre parti: la dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei principi democratici ed attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga; la dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile; la dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.
In conclusione, sottolinea che l'Accordo, che si fonda sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tra le Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area andina; incoraggiare la cooperazione regionale, al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
Preannuncia infine, anche a nome dei deputati del suo gruppo, in quanto condivide le ragioni e le finalità dell'Accordo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quinid la proposta di parere del relatore.
Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la CE e i suoi Stati membri-Comunità andina e i suoi Paesi membri.
C. 6240 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che i rapporti tra la Comunità europea e la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela) - entrata nel pieno della sua attività dal 1o agosto 1997 - sono attualmente regolati dall'Accordo-quadro del 1993 tra la CE e i Paesi dell'allora Patto andino, stipulato al fine di consolidare e diversificare le relazioni tra le Parti. Le Parti si sono tra l'altro impegnate a sviluppare la più ampia cooperazione economica possibile, accordandosi reciprocamente la clausola della nazione più favorita. Tra i settori regolati dall'Accordo-quadro vanno menzionati quello industriale, degli investimenti, della cooperazione tra istituzioni finanziarie, della cooperazione scientifica e tecnologica e del trasferimento di tecnologia, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Oggetto dell'Accordo-quadro sono altresì i campi dell'energia, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, delle risorse di base (miniere, agricoltura, foreste), dell'ambiente, della salute e dello sviluppo sociale.
Osserva che attualmente le relazioni della UE con la Comunità andina sono ispirate alla strategia regionale per il 2002-2006, la quale include tra gli strumenti di cooperazione bilaterale il dialogo politico - con la sottoarticolazione del dialogo sulla lotta alle droghe - , la cooperazione e le preferenze commerciali specifiche a sostegno della lotta contro le droghe. L'agenda regionale andina è a sua volta incentrata su tre aspetti: politico, economico-commerciale e sociale. Ritiene particolarmente rilevante l'obiettivo della creazione di un mercato interno andino, come anche quello di una politica comune di sicurezza e di fiducia. Il programma indicativo per il 2002-2006 ha a disposizione una somma oscillante tra i 21 e i 29 milioni di euro, da impiegare soprattutto nei seguenti cinque settori: statistiche regionali, sicurezza aerea, assistenza tecnica con attinenza al commercio, miglioramento della conoscenza della Comunità andina nella regione, prevenzione delle catastrofi naturali.
Precisa che l'Accordo di dialogo politico e cooperazione tra UE e Comunità andina del 15 dicembre 2003, a cui il disegno di legge in esame dà esecuzione, non include,
nonostante le pressioni della Comunità andina per la stipula di un accordo di libero scambio, le tematiche più strettamente commerciali. Da parte europea si è ritenuto infatti prioritario il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso l'incremento della cooperazione interna alla Comunità andina, presupposto di una maggiore integrazione economica e sociale che potrà, in un secondo momento, sfociare nell'Accordo di associazione e libero scambio auspicato.
Chiarisce che l'Accordo è costituito da un Preambolo, da 60 articoli - raggruppati in quattro Titoli - e da un Allegato. Nel Titolo I, articoli 1 e 2, vengono delineati i principi, gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, nell'articolo 1 viene dichiarato che presupposto essenziale dell'Accordo è il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si debbono informare le politiche degli Stati parte, sia interne che internazionali; viene inoltre sottolineato l'impegno delle Parti al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio. Tra gli obiettivi elencati nell'articolo 2, il primo riguarda lo sviluppo del dialogo politico. Inoltre, viene dichiarata l'intenzione di accrescere la cooperazione negli scambi e in materia economica e viene deciso di collaborare per porre le basi per un futuro Accordo di associazione comprendente anche il libero scambio.
Descrive quindi il Titolo II, comprendente gli articoli da 3 a 5, che è dedicato al dialogo politico, che le Parti hanno deciso di rafforzare tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo-quadro di cooperazione del 1993, nonché della Dichiarazione di Roma del 1996. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3, dopo aver genericamente stabilito che il dialogo politico si svilupperà in tutti i campi ritenuti a tal fine rilevanti dalle Parti, enumera i settori nei quali esso avrà il compito di approfondire la collaborazione; si tratta, tra l'altro, dell'integrazione regionale, della lotta alla povertà, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile, della stabilità e della prevenzione dei conflitti nella regione, della tutela dei diritti dell'uomo, della democrazia, della lotta contro la corruzione, il terrorismo, il traffico di armi e la migrazione illegale. L'articolo 4 specifica che il dialogo politico si svolgerà a tutti i livelli, da quello che coinvolge i capi di Stato e di governo a quello operativo. Le Parti si impegnano a cooperare anche nell'ambito della politica estera e di sicurezza, come esplicitamente previsto dall'articolo 5.
Passa quindi al Titolo III, relativo alla cooperazione, che raggruppa gli articoli da 6 a 50. Con l'articolo 6 vengono ampliati i settori di cooperazione oggetto dell'Accordo del 1993 e vengono prefissati gli obiettivi della cooperazione stessa, che si possono riassumere nel rafforzamento della pace e delle sicurezza, nel perseguimento della stabilità politica, nell'ulteriore approfondimento dell'integrazione regionale nella regione andina e nell'abbattimento dei livelli di povertà anche promuovendo un processo di sviluppo sostenibile. L'articolo 7 disciplina assistenza tecnica e finanziaria, sviluppo delle infrastrutture, formazione, scambi di informazioni, incontri, seminari saranno alcune delle forme nelle quali si sostanzierà la cooperazione. Gli articoli seguenti, cui rinvia, sono dedicati ai molteplici settori della cooperazione. Di particolare rilievo considera la cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo di cui all'articolo 8, con la quale si intende rafforzare tali settori, nonché consolidare lo stato di diritto e l'indipendenza del potere giudiziario. In questo contesto si prevede di favorire l'attuazione e la conoscenza della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.
Aggiunge che di fondamentale importanza è ritenuta dalle Parti la cooperazione per la gestione dei flussi migratori, per la riuscita della quale è previsto l'avvio di un dialogo che comprenda anche i temi dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Le Parti hanno assunto l'obbligo reciproco di riammettere i propri immigrati illegali, in base alla semplice richiesta dello Stato ospitante e senza ulteriori formalità, fornendo loro i documenti
di identità e mettendo a disposizione le risorse amministrative necessarie al rimpatrio. Le Parti, tuttavia, hanno concordato di rinviare ad un successivo Accordo gli obblighi specifici in materia di riammissione, che riguarderà anche i cittadini di altri Paesi e gli apolidi, secondo quanto definito dall'articolo 49. Precisa infine che l'articolo 50, in materia di cooperazione per la lotta al terrorismo, stabilisce che essa si svolgerà in conformità alla normativa internazionale e a quelle nazionali in materia e sulla base della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sui mezzi e le esperienze effettuate dai singoli Stati. Il Titolo IV, articoli da 51 a 60, reca quindi le disposizioni generali e finali.
Ricorda quindi che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e la Comunità andina, fatto a Roma il 15 dicembre 2003. L'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 la previsione dell'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla pubblicazione. Precisa che l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività che scaturiscono dall'Accordo saranno finanziate con fondi ordinari della Comunità europea.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome dei deputati della componente del gruppo misto cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Domenico BOVA (DS-U) ritiene che l'Accordo in esame, di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri dall'altra, firmato a Roma il 15 dicembre 2003, rappresenta un rilevante contributo alla stabilità politica della regione, al consolidamento delle istituzioni democratiche dei Paesi andini, alla crescita delle loro economie anche attraverso una maggiore integrazione nei mercati internazionali.
Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede, infatti, nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di associazione che comprenda una zona di libero scambio.
Ricorda che il nuovo Accordo Unione europea-Comunità andina, che sostituirà sia la dichiarazione congiunta di Roma del 1996, che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre parti: la dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei principi democratici ed attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga; la dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile; la dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.
In conclusione, sottolinea che l'Accordo, che si fonda sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tra le Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di
servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area andina; incoraggiare la cooperazione regionale, al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
Preannuncia infine, anche a nome dei deputati del suo gruppo, in quanto condivide le ragioni e le finalità dell'Accordo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
Disposizioni sulla protezione di animali utilizzati ai fini sperimentali.
C. 5442 Schmidt e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, illustra la proposta di legge in esame, finalizzata ad accrescere il livello di protezione degli animali in caso di loro impiego a fini di sperimentazione scientifica, abrogando l'intero decreto legislativo n. 116 del 1992, di recepimento della direttiva 86/609/CE, e dettando una nuova disciplina complessiva della materia.
Segnala che, come evidenziato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2004, l'articolo 24 della direttiva 86/609/CE autorizza gli Stati membri ad adottare «misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali negli esperimenti». Ricorda che in materia è intervenuta anche la direttiva 2003/65/CE, di modifica della direttiva 86/609/CE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è previsto dalla legge comunitaria per il 2004 - legge n. 62 del 2005; tale direttiva prevede l'adeguamento degli allegati alla direttiva 86/609/CE da parte della Commissione europea, secondo le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE. In base all'articolo 13 della legge n. 11 del 2005, cosiddetta legge Stucchi, di riforma della legge La Pergola, alle norme comunitarie concernenti aspetti di ordine tecnico di direttive già recepite si dà attuazione con decreto ministeriale solo per le materie di competenza esclusiva dello Stato.
Rileva che l'articolo 19, comma 6, del testo in esame prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, possa modificare «le linee di indirizzo» degli allegati alla legge «al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnologici», senza comunque far riferimento a tali procedure in ambito comunitario.
Ricorda per completezza che la Commissione europea ha presentato il 23 gennaio 2006 il programma d'azione comunitario COM/2006/13 per la protezione degli animali 2006-2010. Con l'elaborazione del programma la Commissione fissa obiettivi principali e aree d'intervento per il cui raggiungimento prevede un approccio più strutturato nei vari settori coinvolti. Il Consiglio Agricoltura del 23 gennaio 2006 ha preso atto della comunicazione recante il programma d'azione ed ha concordato di esaminarne il contenuto più approfonditamente nella riunione del 20 febbraio 2006. Nel corso della medesima riunione la presidenza austriaca del Consiglio ha preannunciato, inoltre, una conferenza europea sul benessere degli animali da tenersi alla fine del prossimo mese di marzo.
Sulla base di tali indicazioni formula una proposta di parere favorevole.
Domenico BOVA (DS-U) osserva che il testo in esame affronta una questione molto delicata relativa alla protezione di animali utilizzati a fini sperimentali. Esso si prefigge di stabilire il corretto bilanciamento tra due opposte esigenze: da una parte quella di tutelare gli animali, affinché non siano considerati alla stregua di mere cose ma di esseri viventi quali
sono; dall'altra, quella di non ostacolare oltre misura la ricerca scientifica in campo medico e farmacologico, la quale non può assolutamente fare a meno della sperimentazione sugli animali, che in tutti i protocolli di ricerca è preliminare alla sperimentazione diretta sull'uomo. Sono due esigenze opposte ma entrambe importanti: per questa ragione la gran parte dei paesi europei ha provveduto o sta provvedendo a legiferare al riguardo, al fine non di impedire in assoluto la sperimentazione sugli animali, ma di limitarla allo stretto necessario.
Con l'approvazione di questo testo di cui condivide i contenuti, l'Italia potrà vantare, in ambito comunitario, una delle discipline più avanzate in materia, in conformità alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, che innova la normativa vigente in materia di protezione e tutela degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, definendo le condizioni necessarie a garantirne il benessere, a incentivare lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi all'uso di animali.
Condivide, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1, il quale precisa che l'utilizzo degli animali per fini scientifici o tecnologici è consentito solo quando non sia possibile conseguire gli obiettivi perseguiti attraverso un altro metodo «scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile».
Si riferisce poi all'articolo 5, che detta disposizioni in ordine al reimpiego degli animali utilizzati negli esperimenti, stabilendo il divieto di reintroduzione degli animali nell'ambiente naturale e prevedendone invece l'inserimento in apposite strutture di accoglienza ovvero la soppressione. Gli suscita perplessità la possibilità di soppressione che ritiene dovrebbe essere abolita ed essere previsto solo l'inserimento dell'animale in strutture di accoglienza.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, con la richiesta che sia modificato l'articolo 5 ed abolita la soppressione dell'animale o quanto meno subordinata ai casi strettamente necessari.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) concorda con le considerazioni espresse dal collega Bova e riformula quindi la proposta di parere in tal senso (vedi allegato 1).
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Domenico BOVA (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 14.15.
Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI indi del vicepresidente Domenico BOVA.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e successive modificazioni, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Atto n. 591.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso una nota con la quale avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che lo schema di decreto legislativo in esame è sprovvisto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione pertanto non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare lo schema di decreto legislativo con il parere della Conferenza.
Ricorda, intervenendo in sostituzione del relatore Rodeghiero, che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; le successive direttive 2004/24/CE e 2004/27/CE, che modificano la direttiva 2001/83/CE con riferimento ai medicinali vegetali tradizionali e ad altre norme quali la terminologia utilizzata nel settore farmaceutico, le procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali nei paesi comunitari e la normativa concernente il confezionamento.
Segnala, in particolare, che la direttiva 2004/27/CE opera modifiche nel settore dei farmaci ad uso umano con riferimento alle definizioni, al campo di applicazione, all'immissione in commercio, ai medicinali omeopatici, alla produzione e all'importazione, all'etichettatura ed al foglio illustrativo, nonché alla pubblicità e alla farmacovigilanza. Lo schema di decreto dà quindi attuazione alla direttiva 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. La direttiva 2001/83/CE è contenuta nell'allegato A della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria per il 2004. Con riferimento alle direttive 2004/24/CE e 2004/27/CE, che integrano talune disposizioni della citata direttiva 2001/83/CE, va segnalato che l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge comunitaria 2004 prevede che i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, si tenga anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; anche la direttiva 2003/94/CE fa parte dell'allegato A della legge n. 62 del 2005.
Ricorda che il termine per l'esercizio della delega, al fine dell'attuazione delle citate direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, è fissato dall' articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2004 in 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, entro il 12 novembre 2006. Il termine per l'adozione delle disposizioni nazionali di adeguamento è stabilito invece al 30 ottobre 2004 per la direttiva 2004/24/CE e la direttiva 2004/27/CE; al 30 aprile 2004, per la direttiva 2003/94/CE. Per quanto riguarda la direttiva 2001/83/CE non è invece indicato un termine di recepimento in quanto non previsto per le direttive che recano norme di codificazione.
Osserva che le nuove disposizioni sono finalizzate alla realizzazione di un corpo unico della normativa in materia farmaceutica, attualmente disciplinata da una pluralità di provvedimenti di legge, di cui viene disposta l'abrogazione o la modifica. La relazione illustrativa sottolinea la scelta di arrivare, dopo l'approvazione delle direttive n. 24 e 27 del 2004, ad una nuova codificazione della normativa italiana, sul modello della normativa comunitaria. Nella stessa relazione si chiarisce, altresì, che «l'unico aspetto importante che rimane fuori da questa codificazione comunitaria riguarda la sperimentazione clinica», disciplinata dalla direttiva 2001/20/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 211 del 2003. Evidenzia che la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 726/2004, con cui sono stabilite le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario, rimane invariata.
Precisa quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 160 articoli e da due allegati. Segnala peraltro solo alcuni di tali disposizioni che risultano di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione. In particolare
l'articolo 3 del provvedimento in esame, in attuazione della citata direttiva 2004/27, elenca le fattispecie escluse dall'applicazione delle disposizioni, tra le quali, i medicinali preparati in farmacia, le cosiddette «formule magistrali» e «formule officinali», i medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, i prodotti intermedi, i radionucludi in forma preconfezionata, il sangue intero, il plasma, le cellule ematiche, con esclusione della produzione di plasma, in cui interviene un procedimento industriale.
Precisa che le principali innovazioni, connesse all'attuazione delle direttive indicate riguardano il recepimento della disciplina sui medicinali di origine vegetale tradizionali, di cui alla direttiva 2004/24/CE. Nell'ambito delle definizioni rappresentano una novità, in particolare, le denominazioni di medicinale tradizionale di origine vegetale, di medicinale di origine vegetale, di sostanze vegetali previste all'articolo 1, lettere ii), ll), mm) e nn. Segnala inoltre la modifica alla definizione di medicinale, sempre di cui all'articolo 1, specificando che il medicinale deve esercitare un'azione farmacologia, immunologia, o metabolica. Tale innovazione, intervenuta ad opera della direttiva 2004/27/CE, è utile per distinguere puntualmente il farmaco e gli «altri prodotti regolamentati a livello comunitario come ad esempio i dispositivi medici».
In merito all'articolo 2, comma 2, sottolinea che esso prevede, in caso di dubbio, l'applicazione delle disposizioni dello schema di decreto in esame. Per quanto concerne i farmaci generici, l'articolo 10 reca invece le norme sull'immissione in commercio di tali prodotti e quelle sui dati relativi alle prove precliniche e sperimentazioni cliniche, ad opera della direttiva 2004/27/CE. Cita poi gli articoli da 16 a 18, che nel ribadire la distinzione tra i prodotti che necessitano di una procedura speciale per l'immissione in commercio e quelli soggetti ad una procedura semplificata, prevedono una serie di disposizioni riguardanti i farmaci allopatici, quali disposizioni sulla sperimentazione clinica, sulle procedure di autorizzazione, sul mutuo riconoscimento, sulla produzione e importazione, sulla pubblicità, sulle caratteristiche dell'etichettatura e del foglio illustrativo, la distribuzione all'ingrosso. Segnala inoltre gli articoli da 29 a 40 che prevedono nuove procedure per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione dei farmaci in commercio e, in particolare, la decadenza della autorizzazione in caso di mancata commercializzazione entro i tre anni successivi, dando così attuazione alla direttiva 2004/27/CE.
Circa l'articolo 75, osserva che esso introduce le norme sulla revisione del foglietto illustrativo, ed in particolare quelle a favore degli ipovedenti e non vedenti; in particolare, il comma 2 stabilisce che con decreto adottato d'intesa tra Ministro della salute, le rappresentanze dell'industria farmaceutica e i soggetti interessati, siano fissate le modalità per informare ipovedenti e non vedenti sulle date di scadenza del prodotto; il successivo comma 3 stabilisce, con decreto del Ministro della salute, i nuovi formati del foglio illustrativo.
Si riferisce poi agli articoli da 113 a 128, che prevedono la pubblicità dei medicinali. Tali norme fanno riferimento ad articoli da 86 a 100 della citata direttiva 2001/83/CE, come integrati dalla citata direttiva 2004/27/CE. Come evidenziato anche dalla relazione del Governo, in questa occasione sono state inserite alcune disposizioni, non correlate alla normativa comunitaria, con le quali si modificano alcuni aspetti della normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 541 del 1992. Gli articoli da 58 a 72 danno quindi attuazione alla direttiva 2003/94/CE sulla buona prassi di fabbricazione per i farmaci ad uso umano e per quelli in fase di sperimentazione. Sottolinea ancora che l'articolo 160 del provvedimento in esame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 62 del 2005, reca la clausola di cedevolezza, prevedendo che in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione gli articoli 102, 119 e 125 si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della
direttiva 2001/83/CE approvata da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali dettati dal presente provvedimento.
Sotto i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento segnala che lo schema di decreto legislativo ripropone in larga parte i contenuti delle tre direttive comunitarie sopra citate e, come evidenziato nella relazione illustrativa, dei rilievi formulati dalla Commissione europea con le note del 13 luglio 2004, in materia di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio in caso di mancata effettiva commercializzazione del medicinale, e del 9 marzo 2005, in materia di gas medicinali. Segnala che l'articolo 2, comma 4, prevede l'estensione delle norme sulla produzione di medicinali contenute nei Titoli IV, VII, IX, per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente attive. L'articolo 10, comma 10, prevede una deroga per i medicinali di riferimento - quelli a cui si riferiscono i farmaci generici per la composizione sia qualitativa sia quantitativa - relativamente a specificati periodi di protezione per la loro immissione in commercio, nel caso in cui la relativa domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 27, comma 5, prevede invece la piena applicazione entro il 20 maggio 2011 delle disposizioni del decreto in esame relative ai medicinali tradizionali di origine vegetale; un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 20 maggio 2010, detta, sulla base degli orientamenti comunitari, le linee di demarcazione tra i medicinali tradizionali vegetali e altri alimenti o prodotti oggetto di normativa comunitaria; nel testo della direttiva non risulta un differimento dell'attuazione di tali norme.
Aggiunge che l'articolo 38, commi 4 e 5, prevede una disciplina derogatoria per quanto concerne la domanda di rinnovo dell'AIC per i medicinali che abbiano ottenuto l'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 88, comma 3 modifica la disciplina vigente sulla ripetibilità delle ricette mediche, mentre l'articolo 100, comma 2 stabilisce l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia, e i successivi commi 6 e 7 prevedono la possibilità per l'attività all'ingrosso di distribuire al domicilio del paziente i seguenti farmaci: bombole ed altri contenitori di ossigeno, altri gas medicinali, da elencare con decreto del Ministro della salute. È altresì stabilita la facoltà da parte del Ministero della salute di prevedere altre condizioni per la fornitura a domicilio da parte del produttore o distributore all'ingrosso.
Ricorda che la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario dei medicinali per uso umano, è oggetto di alcuni interventi di modifica e integrazione previsti da due proposte legislative della Commissione europea. Si tratta della proposta di regolamento COM(2004)599 relativo ai medicinali per uso pediatrico, presentata il 29 settembre 2004, con l'obiettivo di migliorare la salute dei bambini, stimolando la ricerca, lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali specifici. Nell'ambito di tale proposta, si prospettano modifiche all'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, al fine di adeguare il codice comunitario dei medicinali per uso umano al nuovo quadro normativo previsto dalla proposta medesima. Il 7 settembre 2005 il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione, la proposta della Commissione, approvandola con emendamenti. L'11 novembre 2005 la Commissione ha adottato una proposta modificata, accogliendo parzialmente gli emendamenti del Parlamento europeo. Il 9 dicembre il Consiglio ha raggiunto a maggioranza qualificata l'accordo su politico in vista della posizione comune che sarà approvata in una prossima riunione del Consiglio e trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Giacomo STUCCHI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di passare subito all'esame dello schema di decreto legislativo n. 596.
La Commissione concorda.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale.
Atto n. 596.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, recante norme in materia ambientale, già esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è nuovamente sottoposto al suo esame dopo che il Governo ha provveduto ad adeguarne il testo iniziale ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea, rileva che il Governo ha dato corso quasi testualmente alle indicazioni recate nel parere approvato nella seduta dell'11 gennaio scorso.
Ricorda, in particolare, che la condizione n. 1 richiedeva che l'articolo 13, con particolare riferimento alle diverse modalità di pubblicizzazione, fosse modificato in modo tale da renderlo conforme all'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo sembravano infatti essere previste due diverse modalità di pubblicizzazione dei giudizi di compatibilità: una sintetica, di pubblicità degli esiti della procedura di VAS e dei provvedimenti di adozione dei piani/programmi; un'altra più analitica, sulla trasmissione integrale della stessa documentazione, per renderla nota alle autorità da consultare per le specifiche competenze ambientali o agli Stati membri. Si trattava di diverse modalità di pubblicizzazione non conformi all'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE che prevede che, dopo l'adozione, le autorità e la popolazione consultate siano informate degli esiti della decisone, mettendo a loro disposizione anche il piano o programma adottato. Il Governo ha quindi dato corso al parere della XIV Commissione prevedendo al nuovo comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in esame che i giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione devono essere posti a disposizione del pubblico unitamente alla relativa documentazione da parte del proponente.
Ricorda che il Governo analogamente ha recepito anche la osservazione a) approvata dalla XIV Commissione, con la quale si era rilevato che le finalità della VIA indicate nell'articolo 24 dello schema di decreto in esame riproducevano quasi esattamente il contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 relativo alla VIA regionale. In quella sede si era peraltro rilevato, ai fini di una più piena aderenza alla direttiva comunitaria, che l'elenco poteva essere arricchito con uno degli scopi introdotti nella procedura di VIA dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 85/337/CEE, come sostituito dalla direttiva 97/11/CE, cioè la valutazione comparativa delle alternative che consente di scegliere quella a minore impatto ambientale, sociale ed economico, peraltro già presente nell'Allegato V dello schema di decreto in esame. In questo senso il testo attuale, coordinando l'articolo 24 dello schema di decreto in esame con quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 85/337/CEE, come sostituito dalla direttiva 97/11/CE, prevede alla nuova lettera c) dell'articolo 24, che per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente.
Aggiunge che la Commissione politiche dell'Unione europea aveva rilevato, con l'osservazione c), che all'articolo 39 mancava il riferimento contenuto nel paragrafo 5 dell'articolo 7 della direttiva 85/337/CE, introdotto dall'ultima direttiva 2003/35/CE, relativamente alle condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali. Il Governo ha quindi inserito al comma 4 dell'articolo in questione la previsione per cui deve essere ferma la previsione di condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali. Sottolinea quindi che il Governo ha altresì accolto la condizione n. 2 della XIV Commissione. Il riferimento contenuto all'articolo 93, comma 1, inizialmente all'articolo 25, del decreto legislativo n. 194 del 1995, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», è stato ora corretto all'articolo 5, comma 21. Rileva che anche l'articolo 96, comma 6, è stato parzialmente corretto secondo quanto richiesto dalla Commissione politiche dell'Unione europea con la condizione n. 3 del parere già approvato. Osserva che in questo caso sarebbe stato peraltro più opportuno pervenire ad una modifica più estesa, invece che ad una semplice rettifica numerica dell'articolo 43 con l'articolo 95, comma 5, dello schema di decreto in esame, per escludere che in relazione alla domanda di concessione in sanatoria possano essere presentate domande concorrenti da parte di eventuali terzi interessati, in modo da rendere la norma compatibile con la normativa comunitaria, articoli da 28 a 30 e da 43 a 55 del TCE).
Aggiunge che anche la condizione n. 4 del parere della Commissione è stata sostanzialmente recepita dal Governo nel nuovo testo in esame. Ricorda a questo proposito che la Commissione aveva rilevato che l'articolo 116 rimandava all'Allegato 11 allo schema di decreto in esame anche per le misure necessarie, ma nel testo dello stesso Allegato si rinveniva solamente l'elenco delle eventuali misure supplementari, per cui sembrava, non recepita la Parte A dell'Allegato VI della direttiva 2000/60/CE, recante gli elementi da inserire obbligatoriamente nei programmi di misure. In questo senso il Governo ha introdotto modiche volte a limitare gli interventi nei limiti delle risorse disponibili e ferma l'approvazione delle Autorità di bacino, legittimando così un controllo successivo sulla loro adozione. Evidenzia che è stata invece puntuale la modifica introdotta dal Governo all'articolo 193 in ossequio alla condizione n. 5 del parere della XIV Commissione. Si era infatti richiesto di coordinare l'articolo 193, comma 8, con il regolamento comunitario n. 259 del 1993 che prevede specifiche disposizioni per il trasporto di tutti i rifiuti nell'ambito dell'Unione europea, mentre i fanghi in agricoltura, in quanto residui di produzione rientrano ai sensi dell'allegato I della direttiva 442 del 1975 nell'ambito della nozione di rifiuti. Il Governo ha quindi aggiunto al termine del comma 8 la previsione dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, «compatibilmente con la disciplina di cui al Regolamento CEE n. 259/1993 del 1o febbraio 1993. Il Governo ha quindi corretto all'articolo 231 il riferimento inizialmente fatto all'allegato III parte A della direttiva 2002/24/CE, con quello al decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, come richiesto dalla XIV Commissione con la condizione n. 6 del parere approvato l'11 gennaio 2006.
Segnala infine che in merito alla procedura di VIA la Commissione politiche dell'Unione europea, con l'osservazione b) aveva evidenziato l'opportunità di inserire nello schema di decreto l'articolo 10-bis della direttiva 85/337/CEE, introdotto dalla direttiva 2003/35/CE, relativo alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale finalizzato a contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva. Il Governo sembra aver recepito, seppure parzialmente tale indicazione, all'articolo 32, comma 3, specificando che avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente.
Seppure non di competenza della Commissione, segnala infine che all'articolo 208, comma 15, probabilmente per un errore di carattere formale, sono stati inclusi gli impianti mobili di disidratazione fanghi nelle autorizzazioni. Si ritiene che la Commissione di merito dovrebbe ovviare all'inconveniente sostituendo al comma 15 dell'articolo 208 le parole «ivi compresi» con le parole «esclusi».
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.
Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Domenico BOVA (DS-U) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame si propone di dare attuazione alla legge n. 308 del 2004, cosiddetta «delega ambientale». Afferma che, pur essendo stati inseriti dal Governo degli elementi migliorativi rispetto al testo originario, continua ad avere una posizione critica rispetto ad alcuni contenuti del provvedimento.
Si riferisce, in particolare, alla questione delle competenze delle regioni; l'inserimento di queste nella Conferenza istituzionale permanente delle autorità di bacino distrettuali non si traduce nell'assunzione di un ruolo incisivo da parte delle medesime regioni. Ricorda che nel corso della precedente discussione era stato chiesto, dalla Commissione competente, che la Conferenza Stato-Regioni partecipasse alla definizione dei distretti, attraverso una intesa nella loro individuazione, ovvero, in alternativa, fosse effettuata la individuazione ed elencazione dei distretti direttamente nel testo stesso del decreto legislativo, in continuità con la disciplina vigente in materia di bacini idrografici di interesse nazionale. Al riguardo, il Governo ha preferito scegliere la strada alternativa dell'elencazione dei distretti; pertanto, anche in questo caso, non si è provveduto a coinvolgere efficacemente le regioni, come invece ritiene sarebbe stato auspicabile. Permane quindi a suo avviso, in tale settore una gestione centralistica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che rappresenta un arretramento rispetto al percorso avviato in questi anni a livello locale nella predisposizione dei piani di gestione, di cui non si è tenuto conto. Non registra, poi, una piena rispondenza tra la data dello scioglimento delle autorità di bacino, fissata al 30 aprile 2006, e l'istituzione dei distretti, il che potrebbe determinare una situazione di confusione, di incertezza e di difficile applicazione, considerato altresì che talune norme si sovrappongono. Ritiene sarebbe stato necessario intervenire in maniera chiara e puntuale per definire con certezza tutti i passaggi procedurali. Il provvedimento appare come il frutto di una politica ambientale sbagliata, viziato da eccesso di delega e da profili di incostituzionalità, che fanno arretrare i livelli di protezione in materia ambientale, determinando un possibile incremento del contenzioso comunitario e tra le regioni e gli enti locali.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI) preannuncia, anche a nome della componente del gruppo misto cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 592.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Domenico BOVA, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso una nota con la quale avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che lo schema di decreto legislativo in esame è sprovvisto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione pertanto non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare lo schema di decreto legislativo con il parere della Conferenza.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria 2004, che dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore); alla direttiva 2003/18/CE, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Si delega il Governo a recepire, con uno o più decreti legislativi, da adottare entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2004, le direttive indicate, inserite nell'allegato B della stessa legge e quindi sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Sottolinea che la disciplina introdotta dal provvedimento in esame si pone quale specificazione ed integrazione degli adempimenti - in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria - a cui i datori di lavoro sono già tenuti in base al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, oltre che sulla base della disciplina del decreto legislativo n. 277 del 1991, che viene contestualmente abrogato. In particolare, il provvedimento in esame è volto a recepire con il Titolo V-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 626/1994, la diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della «direttiva-madre» n. 89/391/CEE. La direttiva in questione, volta a prevedere una specifica tutela per il rischio di esposizione al rumore, che vada ad integrare la disciplina più generale di cui alla «direttiva madre», deve essere recepita entro il 15 febbraio 2006. Con il Titolo VI-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 626/1994, si recepisce invece la direttiva 2003/18/CE, concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto, il cui termine di recepimento è fissato per il 15 aprile 2006. Lo schema di decreto legislativo, per quanto riguarda il Titolo V-bis, introdotto dall'articolo 2, è costituito da 11 articoli, che prevedono l'individuazione del campo d'applicazione, che comprende, rispetto alla precedente normativa, i settori della navigazione aerea e marittima; la definizione di pressione acustica di picco e di livello di esposizione giornaliera e settimanale; i valori di azione e i valori limite di esposizione applicabili al rumore continuo, nonché quelli della pressione acustica di picco, applicabile al rumore impulsivo; l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi di esposizione al rumore e di adottare le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio; le circostanze dell'uso e delle caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali e le misure per la limitazione dell'esposizione al rumore, da adottarsi nella circostanza che le misure di prevenzione non consentano di evitare il superamento dei valori limite; il contenuto della formazione ed informazione dei lavoratori; i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nonché gli obblighi del datore di lavoro nel caso tale sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione al rumore; richieste di deroghe all'uso dei dispositivi individuali di protezione, nella circostanza che il loro utilizzo comporti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; infine, l'elaborazione di linee guida da parte della Conferenza unificata, per l'applicazione della normativa nei settori della musica e delle attività ricreative.
Osserva che il nuovo Titolo VI-bis, introdotto invece dall'articolo 3 dello schema, è costituito da 15 articoli, che prevedono il campo di applicazione, limitato alle sole lavorazioni permesse in base alla legge n. 257/1992; l'obbligo preventivo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto; l'obbligo, per il datore di lavoro, di valutare i rischi derivanti da esposizione ad amianto e l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza prima di iniziare i lavori; le misure di prevenzione e di protezione da porre in essere, le misure igieniche da attuarsi, le modalità tecniche di campionamento, il valore limite delle fibre di amianto in aria e l'attuazione di misure nel cao di superamento di tale valore; le modalità per effettuare lavori di demolizione o rimozioni di amianto; il contenuto delle informazioni e della formazione dei lavoratori; la sorveglianza sanitaria degli stessi lavoratori e l'istituzione, da parte del medico competente, del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio; infine, l'istituzione del registro nazionale presso l'ISPEL dei mesoteliomi. Gli articoli 4 e seguenti prevedono invece le sanzioni; introducono la clausola di cedevolezza in relazione alla disciplina di competenza regionale; dispongono l'abrogazione della vigente normativa in materia di esposizione al rumore e all'amianto sui luoghi di lavoro; stabiliscono l'invarianza degli oneri e fissano la data di entrata in vigore delle varie disposizioni del provvedimento.
Sotto i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento in esame segnala che all'articolo 49-sexies non viene espressamente indicato quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2003/10/CE, sull'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili. L'articolo 49-decies, comma 3, prevede invece che, ove sia accertata l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro. La normativa comunitaria all'articolo 10, par. 4, prevede, a tal riguardo, che la comunicazione di eventuali anomalie debba essere fatta preliminarmente al lavoratore, mentre il datore di lavoro viene informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto medico. Previsioni analoghe sono già contenute nella vigente normativa nazionale, in particolare all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626/1994. Lo stesso articolo 10 della direttiva prevede che gli Stati membri prendano le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo medico, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale, che contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Si prevede che tale documentazione sia conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico e che, se richiesto, copia della documentazione sanitaria possa essere fornita alle autorità competenti ed al lavoratore interessato. Si tratta di una previsione che non ha bisogno di recepimento poiché già vigente, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 626/1994.
Segnala inoltre che il disegno di legge comunitaria 2005, atto parlamentare S. 3509-B, approvato definitivamente dal Senato il 18 gennaio 2006 e in attesa di pubblicazione, prevede tra le direttive dell'allegato B - cioè tra le direttive da attuare con decreto legislativo previo parere delle competenti commissioni parlamentari - la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Domenico BOVA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 598.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Monica Stefania BALDI (FI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame modifica il decreto legislativo n. 209 del 2003 di recepimento della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. Si recepiscono così i rilievi formulati nel parere motivato complementare inviato dalla Commissione europea allo Stato italiano nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/2204 per inesatta attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE.
Ricorda che l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, prevede che al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
Fa presente che lo schema di decreto si compone di dieci articoli. In particolare, l'articolo 1 ridefinisce il campo di applicazione del decreto legislativo n. 209 del 2003 relativamente ai veicoli a tre ruote. Viene più in particolare prevista un'estensione delle norme applicabili ai veicoli a tre ruote, attraverso l'applicazione agli stessi anche della norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo in questione, la quale prevede che il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
Osserva quindi che l'articolo 2 lettera a) recepisce invece punti 11, 12, 13 e 14 del parere motivato della Commissione europea, che lamenta la non corrispondenza della definizione di «trattamento» del decreto legislativo a quella contemplata nella direttiva 2000/53/CE. La lettera b) dell'articolo 2 dà seguito invece ai rilievi contenuti nei punti 28-32 del parere della Commissione, chiarendo che i centri di raccolta sono impianti di trattamento autorizzati che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo. L'attuale formulazione della norma identifica i centri di raccolta con gli impianti di frantumazione. La lettera c) del medesimo articolo 2 recepisce quindi i rilievi mossi nei punti da 6 a 10 del parere della Commissione, con i quali viene contestata la norma contenuta nel comma 2 lettera a) dell'articolo 3, la quale esclude in base alla formulazione attuale che un veicolo fuori uso consegnato ad un concessionario, automercato o succursale della casa costruttrice sia considerato rifiuto prima della consegna ad un centro di raccolta. Passa quindi ad illustrare l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che contiene altre modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, sempre volte a dare attuazione ai rilievi espressi dalla Commissione nel suo parere. Si riconosce al concessionario la possibilità di effettuare direttamente la rottamazione con contestuale obbligo di provvedere a cancellare l'autoveicolo dal P.R.A, quella che prevede che la cancellazione dal P.R.A non può avvenire se prima non è stato redatto il certificato di rottamazione e quelle che adeguano la normativa italiana a quella
comunitaria per quel che concerne l'esclusione di costi per i detentori che consegnino un veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo.
Si riferisce poi all'articolo 4, comma 1, la lettera a), che modifica invece la lettera c), comma 2, articolo 6, del decreto legislativo n. 203, che è relativo ad uno degli obblighi che devono essere rispettati nell'esecuzione delle operazioni di trattamento. La lettera b) aggiunge invece un periodo al comma 8 dell'articolo 6, che prevede che sia necessario il rilascio di un'autorizzazione al fine di mettere in atto operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, specificando alcuni elementi che devono essere riportati nell'autorizzazione. La lettera c) infine inserisce dopo il comma 8 dell'articolo 6 un comma 8-bis, in base al quale « il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento è consentito fino a un massimo di 30 giorni. In merito alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5, fa presente che essa sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo in materia di reimpiego e riciclaggio dei veicoli usati, mentre la lettera b) apporta una modifica di carattere formale al comma 2 dell'articolo 7, sostituendo le parole detti operatori con «operatori economici», e la lettera c) si inserisce dopo il comma 2 dell'articolo 7 un comma 2-bis attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso cui verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2. L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo relativo alla informazioni che devono essere fornite dai produttori del veicolo e dei componenti del veicolo al fine di effettuare il trattamento sui veicoli, mentre l'articolo 7 modifica le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo relative alla trasmissione di informazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'APAT.
Spiega quindi che il comma 1 dell'articolo 8 sopprime la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e riciclaggio attraverso gli accordi tra pubblica amministrazione e operatori economici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, mentre il comma 2 del medesimo articolo prescrive che tali accordi debbono contenere alcuni requisiti aggiuntivi oltre quelli già previsti. Per quanto riguarda l'articolo 9, evidenzia che esso contiene al comma 1 una disposizione volta a garantire che i detentori di veicoli fuori uso con valore di mercato nullo o negativo non debbano sopportare costi per la consegna del veicolo a un centro di raccolta e al comma 2 una disposizione che esclude la possibilità di utilizzare un veicolo in aree private previa cancellazione dal P.R.A effettuata dal proprietario. L'articolo 10 apporta una modifica all'Allegato IV nel punto 5. Tale modifica è conseguente al fatto che la cancellazione dal P.R.A. può avvenire solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
Segnala che allo schema di decreto è allegata la relazione illustrativa e il parere motivato complementare della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/2204 elevata nei confronti dell'Italia per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE. Lo schema di decreto legislativo mira a recepire i rilievi mossi nell'ambito della procedura di infrazione e si conforma quindi alla delega.
Sotto il profilo di compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario, evidenzia che l'articolo 3 prevede che la rottamazione del veicolo e il rilascio del relativo certificato possa essere effettuato anche dal concessionario oltre che dall'impianto di trattamento autorizzato. Ciò è in linea con quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva. Nei punti 33-35 del parere della Commissione si specifica peraltro che la possibilità di affidare al concessionario il compito di procedere alla rottamazione non esclude la necessità che tale operazione debba comunque essere
sempre eseguita da un impianto autorizzato al trattamento, che rispetti quindi le prescrizioni tecniche previste per l'esercizio di tali impianti. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 non sembrano consentire il superamento dei rilievi citati in quanto in base alla normativa vigente il concessionario non deve ottenere l'autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento al fine di effettuare la rottamazione.
Aggiunge che l'articolo 4 comma 1 lettera a) specifica che i materiali che devono essere rimossi ai sensi dell'articolo 6 comma 2 prima di procedere ad un ulteriore trattamento sono quelli di cui all'Allegato II, Allegato che corrisponde all'Allegato II della direttiva. Tale disposizione tende a adeguare il testo dell'articolo 6 comma 2 alla norma contenuta nella lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva, che prevede che i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento. Tale adeguamento è richiesto dai punti 21, 22 e 23 del parere della Commissione. Il parere della Commissione sottolinea peraltro che la normativa italiana non recepisce quella comunitaria in materia, in quanto non è sufficiente specificare che i materiali da rimuovere sono quelli di cui all'Allegato II. I materiali da rimuovere sono infatti quelli dell'Allegato II che devono essere, in base alla decisione in materia della Commissione europea etichettati o resi in altro modo identificabili. Occorre quindi specificare, sulla base di quanto previsto dal parere della Commissione, che i materiali da rimuovere sono quelli che in base alla decisione della Commissione europea devono essere etichettati. La prima decisione della Commissione europea sulla materia in questione è la 2002/525/CE e a questa decisione fa riferimento il parere della Commissione. Successivamente è intervenuta la decisione 2005/CE.
Precisa inoltre che l'articolo 5 comma 1 lettera c) inserisce dopo il comma 2 dell'articolo 7 un comma 2-bis attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso il quale è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2. L'articolo 7 prevede già due modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo: il ricorso ad accordi volontari e il decreto ministeriale di cui al comma 15 dell'articolo 15. Evidenzia che tali modalità sono state contestate dalla Commissione nei punti 48-54 del parere, in ragione del fatto che la direttiva prevede per la verifica dei risultati in questione che sia la Commissione a stabilire le relative modalità e del fatto che la direttiva non prevede il ricorso agli accordi per il caso in questione. Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel parere della Commissione, l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 1 gennaio 2006 (termine previsto dal decreto per l'emanazione) non consente il raggiungimento di obiettivi la cui scadenza coincide con la data ultima possibile per l'emanazione del decreto. La lettera c) recepisce in parte il parere. Il comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto sopprime infatti la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso gli accordi. Tuttavia, osserva che in mancanza della deliberazione specifica della Commissione sul punto, la Commissione stessa invita il Governo italiano a chiarire che la modalità di attuazione devono fare riferimento alle determinazioni che la Commissione assumerà in futuro in materia. La lettera c) non effettua tale riferimento.
Sottolinea ancora che il comma 4 dell'articolo 6 sopprime il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo, il quale prevede che fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. Osserva al riguardo che tale disposizione appare riproduttiva della disposizione contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 8 della direttiva, il
quale prevede che fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti. Non risulta chiaro pertanto il motivo per il quale venga eliminata dall'ordinamento una disposizione che recepisce la direttiva. Segnala al riguardo che nei punti 55-59 del parere della Commissione si mette in risalto la necessità di adeguare tale disposizione ai dettami della direttiva, prevedendo che le informazioni debbano essere quelle richieste dagli impianti di trattamento e sottolineando altresì che le informazioni devono essere fornite agli impianti di trattamento autorizzati e non ai centri di raccolta. Rileva che lo schema di decreto non recepisce all'Allegato II i rilievi mossi dal parere della Commissione ai punti 24-25 relativamente al fatto che l'Allegato II riferisce una scadenza a dei materiali rispetto che ad altri, quali leghe di rame invece che alluminio destinato a lavorazione meccanica. Osserva peraltro che l'Allegato II è stato modificato dalla decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005 e che sembrerebbe quindi opportuno adeguare il decreto legislativo n. 209 del 2003 alle modifiche citate.
Ricorda infine che il 9 novembre 2005 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia per non aver correttamente recepito nell'ordinamento interno la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, nella Causa C-394/05. La decisione fa seguito al parere motivato complementare che era stato emesso dalla Commissione il 16 dicembre 2003. I rilievi mossi dalla Commissione nel parere motivato riguardano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 con il quale la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano, e in particolare alcune definizioni.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).
Paola MARIANI (DS-U) ricorda che il provvedimento in esame mira a recepire i rilievi mossi dalla Commissione europea nel parere motivato, inviato al Governo italiano, il 16 dicembre 2003, relativamente alla non puntuale attuazione della direttiva 2000/53/CE e pertanto provvede a modificare il decreto legislativo n. 209 del 2003. Il provvedimento recepisce la maggior parte dei rilievi mossi dalla Commissione in merito alle definizioni di «veicolo fuori uso», «trattamento», «frantumatore», centri di raccolta. Su alcuni punti, che passa ad elencare, registra tuttavia delle discrepanze.
In particolare, osserva che l'articolo 3 prevede che la rottamazione del veicolo e il rilascio del relativo certificato possa essere effettuato anche dal concessionario oltre che dall'impianto di trattamento autorizzato. Ciò è in linea con quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva. Nei punti 33-35 del parere della Commissione si specifica peraltro che la possibilità di affidare al concessionario il compito di procedere alla rottamazione non esclude la necessità che tale operazione debba comunque essere sempre eseguita da un impianto autorizzato al trattamento, che rispetti quindi le prescrizioni tecniche previste per l'esercizio di tali impianti.Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 non sembrano consentire il superamento dei rilievi citati in quanto in base alla normativa vigente il concessionario non deve ottenere l'autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento al fine di effettuare la rottamazione.
Si riferisce poi all'articolo 4, comma 1, lettera a), che specifica che i materiali che devono essere rimossi ai sensi dell'articolo 6 comma 2 prima di procedere ad un ulteriore trattamento sono quelli di cui all'Allegato II, Allegato che corrisponde all'Allegato II della direttiva. Tale disposizione tende a adeguare il testo dell'articolo 6 comma 2 alla norma contenuta nella lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 6
della direttiva, che prevede che i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento. Tale adeguamento è richiesto dai punti 21,22 e 23 del parere della Commissione. Il parere della Commissione sottolinea peraltro che la normativa italiana non recepisce quella comunitaria in materia, in quanto non è sufficiente specificare che i materiali da rimuovere sono quelli di cui all'Allegato II. I materiali da rimuovere sono infatti quelli dell'Allegato II che devono essere, in base alla decisione in materia della Commissione europea etichettati o resi in altro modo identificabili. Ritiene occorra quindi specificare, sulla base di quanto previsto dal parere della Commissione, che i materiali da rimuovere sono quelli che in base alla decisione della Commissione europea devono essere etichettati. La prima decisione della Commissione europea sulla materia in questione è la 2002/525/CE e a questa decisione fa riferimento il parere della Commissione. Successivamente è intervenuta la decisione 2005/CE.
In quanto all'articolo 5, comma 1, lettera c), ricorda che esso inserisce dopo il comma 2 dell'articolo 7 un comma 2-bis, attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso il quale è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2. L'articolo 7 prevede già due modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo: il ricorso ad accordi volontari e il decreto ministeriale di cui al comma 15 dell'articolo 15. Tali modalità sono state contestate dalla Commissione nei punti 48-54 del parere, in ragione del fatto che la direttiva prevede per la verifica dei risultati in questione che sia la Commissione a stabilire le relative modalità e del fatto che la direttiva non prevede il ricorso agli accordi per il caso in questione. Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel parere della Commissione, l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 1 gennaio 2006 (termine previsto dal decreto per l'emanazione) non consente il raggiungimento di obiettivi la cui scadenza coincide con la data ultima possibile per l'emanazione del decreto. La lettera c) recepisce in parte il parere. Il comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto sopprime infatti la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso gli accordi. Tuttavia, siosserva che in mancanza della deliberazione specifica della Commissione sul punto, la Commissione stessa invita il Governo italiano a chiarire che la modalità di attuazione devono fare riferimento alle determinazioni che la Commissione assumerà in futuro in materia. La lettera c) non effettua tale riferimento.
Fa poi riferimento al comma 4 dell'articolo 6, che sopprime il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo, il quale prevede che fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. Osserva al riguardo che tale disposizione appare riproduttiva della disposizione contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 8 della direttiva, il quale prevede che fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti. Non gli risulta chiaro pertanto il motivo per il quale venga eliminata dall'ordinamento una disposizione che recepisce la direttiva. Segnala al riguardo che nei punti 55-59 del parere della Commissione si mette in risalto la necessità di adeguare tale disposizione ai dettami della direttiva, prevedendo che le informazioni debbano essere quelle richieste dagli impianti di trattamento e sottolineando altresì
che le informazioni devono essere fornite agli impianti di trattamento autorizzati e non ai centri di raccolta.
A proposito dell'Allegato II, osserva che lo schema di decreto non recepisce i rilievi mossi dal parere della Commissione ai punti 24-25 relativamente al fatto che l'Allegato II riferisce una scadenza a dei materiali rispetto che ad altri (leghe di rame invece che alluminio destinato a lavorazione meccanica). Osserva peraltro che l'Allegato II è stato modificato dalla decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005 e che sembrerebbe quindi opportuno adeguare il decreto legislativo n. 209 del 2003 alle modifiche citate.
Alla luce quindi del fatto che il relatore ha recepito le indicazioni rappresentate, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) concorda con la collega Mariani, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Baldi. Rileva, peraltro, che la proposta di parere evidenzia il ritardo con cui il Governo ha dato seguito alle indicazioni intervenute in sede comunitaria. Si tratta di un'ennesima constatazione del fatto che questo Esecutivo giunge ad allinearsi con la disciplina europea solo nelle more della chiusura della legislatura.
La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.30.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.